Siamo lieti di comunicarvi che la De Simone Consulting s.r.l.s., ha stipulato una convenzione con la società Michelangelo s.r.l., con l’obiettivo di offrire un servizio formativo sempre più completo ed il linea con le esigenze del mercato .
Il cappotto termico rappresenta un
intervento principale nel settore dell’efficientamento energetico di un
edificio, sia per la riduzione dei consumi sia come forma alternativa di
riscaldamento invernale.
Cosa si intende per sistema a
cappotto termico?
Il sistema di isolamento più
performante per realizzare nuovi edifici a basso consumo energetico e ideale
per l’efficientamento di immobili in fase di ristrutturazione.
Conosciuto anche come sistema di
coibentazione e isolamento termico, sia per la riduzione dei consumi sia come
forma alternativa di riscaldamento invernale.
La norma UNI 11716 definisce
i requisiti relativi alle abilità e competenze dell’attività professionale del
posatore di cappotti termici.
La norma
prevede due livelli:
base
capo squadra
Per
rispondere ai requisiti della UNI 11716, la Michelangelo ha previsto un
percorso di formazione preparatorio
finalizzato al superamento dell’esame di certificazione professionale.
L’accesso
alla certificazione prevede il possesso di determinati requisiti per i diversi
livelli e di seguito descritti.
Per il livello base conoscenza della lingua italiana esperienza professionale di 4 anni
Per il livello di capo squadra Aver superato il livello base Esperienza lavorativa di almeno 1 anno come capo squadra.
Cosa
prevede l’esame per la certificazione UNI 11716?
L’esame
prevede tre prove: la prima è scritta con test a risposta multipla, la seconda
è pratica di simulazione posa in opera e la terza è orale di approfondimento e
conferma delle competenze raggiunte.
Durata e modalità
Il corso di formazione
prevede 12 ore di formazione, fruibili sia in aula frontale
che in modalità video conferenza, a cui va aggiunta la sessione di esame e
certificazione della durata di 8 ore presso la sede della società Michelangelo
srl ( Via Micco n°7 Somma Vesuviana “NA”) svolta in presenza.
Programma del corso
Introduzione e importanza della certificazione
Il decreto cura Italia: bonus e detrazioni
Quadro normativo di riferimento: la 11715 e la UNI 11716:2018
Abilità e competenze
Progettazione e realizzazione di un sistema a cappotto
Organizzazione del cantiere: materiali e attrezzature
Le fasi di un sistema di posa
Costi e problematiche connesse ad una cattiva installazione
Per info
e contatti:
Chiamaci pure allo: 089.94.84.279
Inviaci una mail a : info@desimoneconsulting.it
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Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato nuove
Ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30
aprile 2020), che si è riunita l’8 gennaio 2021.
Le Ordinanze, che saranno in vigore da domenica 10 gennaio 2021,
collocano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia,
Sicilia e Veneto. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e
Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a
partire da lunedì 11 gennaio:
AREA GIALLA: Abruzzo,
Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise,
Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia,
Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta.
AREA ARANCIONE: Calabria,
Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.
AREA ROSSA: (nessuna
Regione).
Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato,
nell’ambito del territorio nazionale, ogni
spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o
province autonome, salvi gli
spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità
ovvero per motivi di salute.
E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione,
con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in
altra regione o provincia autonoma.
https://www.desimoneconsulting.eu/wp-content/uploads/2022/11/logosrls-2.jpg00wp_1645334https://www.desimoneconsulting.eu/wp-content/uploads/2022/11/logosrls-2.jpgwp_16453342022-11-29 10:23:282022-11-29 10:23:28COVID-19 Disposizioni periodo dal 7 al 15 Gennaio
https://www.desimoneconsulting.eu/wp-content/uploads/2022/11/logosrls-2.jpg00wp_1645334https://www.desimoneconsulting.eu/wp-content/uploads/2022/11/logosrls-2.jpgwp_16453342022-11-29 10:23:232022-11-29 10:23:23Fondo nuove competenze
Si ricorda che per l’addestramento e la formazione alla conduzione dei carrelli elevatori gli RSPP interni all’azienda possono svolgereesclusivamente la formazione relativa ai moduli giuridico e tecnico se con esperienza almeno triennale, come indicato nell’Accordo Stato Regioni
Per quanto concerne il rilascio di attestati di formazione è necessario rivolgersi ai soggetti abilitati, come la nostra struttura
L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto, sottoforma di credito d’imposta ,per l’acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature) da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
Il contributo a fondo perduto è pari al 45 per cento dei costi sostenuti per le piccole imprese, 35 per cento per le medie imprese e 25 per cento per le grandi imprese .
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta compete sugli investimenti realizzati a decorrere dal 1° Marzo 2017 e fino al 31 Dicembre 2020, connessi ad un progetto di investimento iniziale. L’incentivo è cumulabile con la legge Sabatini Ter.
Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario
Sono ammesse tutte le spese inerenti l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci
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https://www.desimoneconsulting.eu/wp-content/uploads/2022/11/logosrls-2.jpg00wp_1645334https://www.desimoneconsulting.eu/wp-content/uploads/2022/11/logosrls-2.jpgwp_16453342022-11-29 10:23:232022-11-29 10:23:23Le misure per la zona rossa
La formazione alla sicurezza è una delle
colonne portanti di ogni strategia di prevenzione del rischio durante
l’emergenza Covid-19 sono continue le nuove normative che si applicano alle
varie realtà territoriali che possono incidere sulla formazione.
Con questo articolo proviamo a comprendere quali
variazioni sono state apportate dal DPCM del 3 Novembre alla formazione
Cambiamenti per la formazione
Partiamo, dunque,
dal DPCM 3 novembre 2020 – Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» (disposizioni in vigore dal 6 novembre al 3
dicembre 2020).
Questo DPCM (come i
precedenti) cita, tra le attività formative che possono continuare a svolgersi
in presenza (o “riprendere” se facciamo riferimento alla precedente
sospensione), la formazione da effettuarsi in materia di salute e
sicurezza.
L’articolo 1,
comma 9, lettera s cita:
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;(…)
FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza? Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:
– utilizzo di locali dotati di adeguata areazione; – distanziamento fisico di almeno 1 metro; – utilizzo della mascherina chirurgica; – accessibilità all’igiene frequente delle mani; garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità. Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di “videoconferenza in modalità sincrona” anziché la formazione “in presenza”, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l’addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda. Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative “in presenza”, sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza. Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che – nella riunione del 28 maggio 2020 – si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere allegato.
Specificità nelle zone ad alto rischio
Come evidenziato
sopra, nulla è cambiato per la formazione in presenza e non per quanto concerne
le materie di sicurezza e salute rispetto alla condizione normativa precedente.
Considerando la necessità del legislatore di misure di contenimento specifiche
in base alla condizione epidemiologico dei territori ora analizziamo le regioni
a rischio maggiore.
Gli
articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre che indicano per le zone
“arancioni” e “rosse” un livello gravità rispettivamente
elevata e massima e non fanno riferimento esplicito alla formazione in materia
di salute e sicurezza, denotando nessuna variazione in base territoriale come
si può evidenziare nel punto f) e g) del comma 4 dell’articolo 3 :
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
Formazione a distanza
Allo statu quo non ci
sono norme particolarmente restrittive per quanto riguarda la formazione sulla
salute e sicurezza anche se va evidenziato come il Ministero del Lavoro nelle
FAQ specifica che “le modalità di erogazione della formazione a distanza
rimangono da preferire”
Inoltre si evidenzia:
“Nel caso in cui non sia possibile svolgere l’attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in presenza? In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire. Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?
In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).”
La situazione descritta è valida per il territorio nazionale ma va considerato nei casi specifici le ordinanze regionali specifiche che potrebbero apportare una condizione maggiormente restrittiva.
https://www.desimoneconsulting.eu/wp-content/uploads/2022/11/logosrls-2.jpg00wp_1645334https://www.desimoneconsulting.eu/wp-content/uploads/2022/11/logosrls-2.jpgwp_16453342022-11-29 10:23:232022-11-29 10:23:23Formazione alla sicurezza durante il COVID-19
Aree di cantiere e normativa da applicare
Per chiarire e comprendere le definizioni riportate, il documento precisa poi che un “cantiere” “non è necessariamente costituito da un’area unica”.
Si riportano i seguenti casi:
“il cantiere è costituito da più aree fra loro separate e distinte. È il caso di un lavoro riguardante più ambienti all’interno di un unico complesso (ad esempio, la ristrutturazione e la modifica di tutte le cabine elettriche all’interno di una grossa struttura ospedaliera): il cantiere è costituito da tutte le aree interessate dai lavori;
il cantiere è costituito da più aree fra loro separate ed oggetto dei lavori in tempi diversi e successivi. È il caso di un lavoro (ovviamente regolato da un unico appalto) riguardante più zone di una medesima località (ad esempio, la creazione di rotonde in vie diverse di uno stesso comune): il cantiere è costituito dall’area di volta in volta interessata dai lavori”.
E in questi casi il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) “dovrà precisare in cosa consiste l’area del cantiere, gli aspetti comuni a tutte le aree interessate dai lavori, i lavori da svolgersi nelle singole aree, le eventuali prescrizioni per aree particolari e così via”.
Il documento si sofferma poi su “quali sono (o possono essere) le date di inizio e di fine di un cantiere”.
Si indica che “talvolta tali date non vengono precisate e non sono oggetto di un documento scritto; è un errore: l’autore è a conoscenza di almeno un caso (un infortunio mortale) in cui l’assenza di una data certa di ultimazione di un cantiere ha determinato un aspro contenzioso giudiziario circa il coinvolgimento o meno di un CSE” ( coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori).
Riguardo a queste date si ricorda che:
“la data d’inizio di un cantiere può coincidere con quella in cui un’impresa esecutrice (per lo più l’impresa capocommessa), dopo aver ricevuto la consegna dei lavori da eseguire, occupa per la prima volta l’area da adibire a cantiere; in alternativa, soprattutto ai fini amministrativi (ad esempio per il computo delle penali), la data di inizio può coincidere con quella di consegna dell’area;
la data di termine di un cantiere può coincidere con quella in cui tutti i soggetti esecutori hanno terminato i lavori di loro competenza ed hanno sgombrato l’area del cantiere; in alternativa, soprattutto ai fini amministrativi (ad esempio per il computo delle penali), la data di termine può coincidere con quella di consegna dell’opera al committente oppure con quella di collaudo positivo dell’opera”.
Il documento precisa poi che “siamo di fronte ad un cantiere se si devono realizzare lavori edili o di ingegneria civile” (il documento ne parla nel capitolo dedicato al campo di applicazione della normativa sui cantieri). E per attività diverse “valgono regole diverse da quelle del titolo IV del D. Lgs. 81/08; ad esempio, qualora un’azienda affidi, nel proprio interno (anche di una singola unità produttiva o di un ciclo produttivo), ad uno o più soggetti esecutori lavori diversi da quelli edili o di ingegneria civile oppure servizi oppure forniture, si devono applicare le norme di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 (manutenzione di macchinari, realizzazione di impianti elettrici senza opere edili, pulizie, facchinaggio, eccetera)”.
Quando un committente decide di far eseguire una qualunque attività (un’opera, un lavoro, un servizio) deve “individuare in quale casistica rientra l’attività che vuole commissionare”.
https://www.desimoneconsulting.eu/wp-content/uploads/2022/11/logosrls-2.jpg00wp_1645334https://www.desimoneconsulting.eu/wp-content/uploads/2022/11/logosrls-2.jpgwp_16453342022-11-29 10:23:232022-11-29 10:23:23Conoscere i cantieri per migliorare la prevenzione in edilizia
Pubblicato in Regione Campania un nuovo Bando di Finanziamento per le PMI operanti nei seguenti settori:
> agroalimentare;
> turismo;
> abbigliamento e moda;
> ICT e biotecnologie;
> aerospazio;
> energia e ambiente;
> automotive;
> cantieristica.
Contributo del 35% a fondo perduto più contributo sugli interessi per la parte mutuo. Previsto fondo di garanzia per il 90% sul mutuo.
Investimento minimo € 500.000,00 fino a € 3.000.000,00
Spese ammissibili:
> suolo aziendale fino al 5% dell’investimento;
> opere edili fino al 70% nel turismo e 40% negli altri settori;
> macchinari nuovi di fabbrica;
> brevetti e programmi informatici fino al 50% dell’investimento;
> consulenze fino al 4%.
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci.
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Posatore di sistemi a cappotto termico per esterni (ETICS) UNI 11716
Siamo lieti di comunicarvi che la De Simone Consulting s.r.l.s., ha stipulato una convenzione con la società Michelangelo s.r.l., con l’obiettivo di offrire un servizio formativo sempre più completo ed il linea con le esigenze del mercato .
Il cappotto termico rappresenta un intervento principale nel settore dell’efficientamento energetico di un edificio, sia per la riduzione dei consumi sia come forma alternativa di riscaldamento invernale.
Cosa si intende per sistema a cappotto termico?
Il sistema di isolamento più performante per realizzare nuovi edifici a basso consumo energetico e ideale per l’efficientamento di immobili in fase di ristrutturazione.
Conosciuto anche come sistema di coibentazione e isolamento termico, sia per la riduzione dei consumi sia come forma alternativa di riscaldamento invernale.
La norma UNI 11716 definisce i requisiti relativi alle abilità e competenze dell’attività professionale del posatore di cappotti termici.
La norma prevede due livelli:
Per rispondere ai requisiti della UNI 11716, la Michelangelo ha previsto un percorso di formazione preparatorio finalizzato al superamento dell’esame di certificazione professionale.
L’accesso alla certificazione prevede il possesso di determinati requisiti per i diversi livelli e di seguito descritti.
conoscenza della lingua italiana
esperienza professionale di 4 anni
Aver superato il livello base
Esperienza lavorativa di almeno 1 anno come capo squadra.
Cosa prevede l’esame per la certificazione UNI 11716?
L’esame prevede tre prove: la prima è scritta con test a risposta multipla, la seconda è pratica di simulazione posa in opera e la terza è orale di approfondimento e conferma delle competenze raggiunte.
Durata e modalità
Il corso di formazione prevede 12 ore di formazione, fruibili sia in aula frontale che in modalità video conferenza, a cui va aggiunta la sessione di esame e certificazione della durata di 8 ore presso la sede della società Michelangelo srl ( Via Micco n°7 Somma Vesuviana “NA”) svolta in presenza.
Programma del corso
Per info e contatti:
COVID-19 Disposizioni periodo dal 7 al 15 Gennaio
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato nuove Ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita l’8 gennaio 2021.
Le Ordinanze, che saranno in vigore da domenica 10 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire da lunedì 11 gennaio:
AREA GIALLA: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta.
AREA ARANCIONE: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.
AREA ROSSA: (nessuna Regione).
Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Auguri di Buone Feste
Fondo nuove competenze
Conduzione carrelli elevatori
Si ricorda che per l’addestramento e la formazione alla conduzione dei carrelli elevatori gli RSPP interni all’azienda possono svolgere esclusivamente la formazione relativa ai moduli giuridico e tecnico se con esperienza almeno triennale, come indicato nell’Accordo Stato Regioni
Per quanto concerne il rilascio di attestati di formazione è necessario rivolgersi ai soggetti abilitati, come la nostra struttura
Per qualsiasi info non esitate a contattarci
Contributi a fondo perduto per Investimenti al Sud.
L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto, sottoforma di credito d’imposta ,per l’acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature) da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci
Le misure per la zona rossa
Formazione alla sicurezza durante il COVID-19
La formazione alla sicurezza è una delle colonne portanti di ogni strategia di prevenzione del rischio durante l’emergenza Covid-19 sono continue le nuove normative che si applicano alle varie realtà territoriali che possono incidere sulla formazione. Con questo articolo proviamo a comprendere quali variazioni sono state apportate dal DPCM del 3 Novembre alla formazione
Cambiamenti per la formazione
Partiamo, dunque, dal DPCM 3 novembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» (disposizioni in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020).
Questo DPCM (come i precedenti) cita, tra le attività formative che possono continuare a svolgersi in presenza (o “riprendere” se facciamo riferimento alla precedente sospensione), la formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza.
L’articolo 1, comma 9, lettera s cita:
Inoltre dalle risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si evidenzia:
Specificità nelle zone ad alto rischio
Come evidenziato sopra, nulla è cambiato per la formazione in presenza e non per quanto concerne le materie di sicurezza e salute rispetto alla condizione normativa precedente. Considerando la necessità del legislatore di misure di contenimento specifiche in base alla condizione epidemiologico dei territori ora analizziamo le regioni a rischio maggiore.
Gli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre che indicano per le zone “arancioni” e “rosse” un livello gravità rispettivamente elevata e massima e non fanno riferimento esplicito alla formazione in materia di salute e sicurezza, denotando nessuna variazione in base territoriale come si può evidenziare nel punto f) e g) del comma 4 dell’articolo 3 :
Formazione a distanza
Allo statu quo non ci sono norme particolarmente restrittive per quanto riguarda la formazione sulla salute e sicurezza anche se va evidenziato come il Ministero del Lavoro nelle FAQ specifica che “le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire”
Inoltre si evidenzia:
La situazione descritta è valida per il territorio nazionale ma va considerato nei casi specifici le ordinanze regionali specifiche che potrebbero apportare una condizione maggiormente restrittiva.
Conoscere i cantieri per migliorare la prevenzione in edilizia
Aree di cantiere e normativa da applicare
Per chiarire e comprendere le definizioni riportate, il documento precisa poi che un “cantiere” “non è necessariamente costituito da un’area unica”.
Si riportano i seguenti casi:
“il cantiere è costituito da più aree fra loro separate e distinte. È il caso di un lavoro riguardante più ambienti all’interno di un unico complesso (ad esempio, la ristrutturazione e la modifica di tutte le cabine elettriche all’interno di una grossa struttura ospedaliera): il cantiere è costituito da tutte le aree interessate dai lavori;
il cantiere è costituito da più aree fra loro separate ed oggetto dei lavori in tempi diversi e successivi. È il caso di un lavoro (ovviamente regolato da un unico appalto) riguardante più zone di una medesima località (ad esempio, la creazione di rotonde in vie diverse di uno stesso comune): il cantiere è costituito dall’area di volta in volta interessata dai lavori”.
E in questi casi il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) “dovrà precisare in cosa consiste l’area del cantiere, gli aspetti comuni a tutte le aree interessate dai lavori, i lavori da svolgersi nelle singole aree, le eventuali prescrizioni per aree particolari e così via”.
Il documento si sofferma poi su “quali sono (o possono essere) le date di inizio e di fine di un cantiere”.
Si indica che “talvolta tali date non vengono precisate e non sono oggetto di un documento scritto; è un errore: l’autore è a conoscenza di almeno un caso (un infortunio mortale) in cui l’assenza di una data certa di ultimazione di un cantiere ha determinato un aspro contenzioso giudiziario circa il coinvolgimento o meno di un CSE” ( coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori).
Riguardo a queste date si ricorda che:
“la data d’inizio di un cantiere può coincidere con quella in cui un’impresa esecutrice (per lo più l’impresa capocommessa), dopo aver ricevuto la consegna dei lavori da eseguire, occupa per la prima volta l’area da adibire a cantiere; in alternativa, soprattutto ai fini amministrativi (ad esempio per il computo delle penali), la data di inizio può coincidere con quella di consegna dell’area;
la data di termine di un cantiere può coincidere con quella in cui tutti i soggetti esecutori hanno terminato i lavori di loro competenza ed hanno sgombrato l’area del cantiere; in alternativa, soprattutto ai fini amministrativi (ad esempio per il computo delle penali), la data di termine può coincidere con quella di consegna dell’opera al committente oppure con quella di collaudo positivo dell’opera”.
Il documento precisa poi che “siamo di fronte ad un cantiere se si devono realizzare lavori edili o di ingegneria civile” (il documento ne parla nel capitolo dedicato al campo di applicazione della normativa sui cantieri). E per attività diverse “valgono regole diverse da quelle del titolo IV del D. Lgs. 81/08; ad esempio, qualora un’azienda affidi, nel proprio interno (anche di una singola unità produttiva o di un ciclo produttivo), ad uno o più soggetti esecutori lavori diversi da quelli edili o di ingegneria civile oppure servizi oppure forniture, si devono applicare le norme di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 (manutenzione di macchinari, realizzazione di impianti elettrici senza opere edili, pulizie, facchinaggio, eccetera)”.
Quando un committente decide di far eseguire una qualunque attività (un’opera, un lavoro, un servizio) deve “individuare in quale casistica rientra l’attività che vuole commissionare”.
Nuovo Bando di Finanziamento per le PMI
Pubblicato in Regione Campania un nuovo Bando di Finanziamento per le PMI operanti nei seguenti settori:
> agroalimentare;
> turismo;
> abbigliamento e moda;
> ICT e biotecnologie;
> aerospazio;
> energia e ambiente;
> automotive;
> cantieristica.
Contributo del 35% a fondo perduto più contributo sugli interessi per la parte mutuo. Previsto fondo di garanzia per il 90% sul mutuo.
Investimento minimo € 500.000,00 fino a € 3.000.000,00
Spese ammissibili:
> suolo aziendale fino al 5% dell’investimento;
> opere edili fino al 70% nel turismo e 40% negli altri settori;
> macchinari nuovi di fabbrica;
> brevetti e programmi informatici fino al 50% dell’investimento;
> consulenze fino al 4%.
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci.