La figura del preposto assume un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità affianco a datore di lavoro e dirigente
E’ stato stabilito l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività. Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
In caso di appalto e subappalto i datori di lavoro delle rispettive parti hanno l’obbligo di indicare espressamente il nominativo per svolgere le funzioni di preposto. L’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Obblighi del preposto
Qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.
Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
Diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, la formazione per i datori di lavoro, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, così come stabilito nell’Accordo Stato-Regioni.
In merito all’addestramento si stabilisce che consisterà in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi. La pena prevista per chi si sottrae alla legge è l’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Ricordiamo che La norma non è retro attiva, e che non vi sono disposizioni precise a riguardo la formazione nei luoghi di lavoro. Sul punto, infatti, in relazione alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 nei quali si prevede espressamente che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione
Per maggiori info non esitate a contattarci.
Sono aperte le iscrizioni al Corso per Addetti alla conduzione di carrelli elevatori
Sono aperte le iscrizioni al Corso per addetti alla conduzione di Gru a Torre con rotazione sia in alto che in basso.
Il corso è valido per il rilascio dell’Abilitazione all’uso delle gru a torre secondo quanto previsto dall’Art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2012.
L’abilitazione ha la validità di 5 anni, al termine dei quali è possibile effettuare il rinnovo attraverso un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.
DURATA DEL CORSO
La durata del corso di formazione per il conseguimento dell’Abilitazione all’uso di gru a torre è di:
C
Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:
Dott. Antonio De Simone – cell. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it
Corso di Aggiornamento Addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) – 23/06/2022
Si è svolto in data 23 giugno 2022 il Corso di Aggiornamento per Addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) in collaborazione con la società EURONOLEGGI s.r.l.
Secondo le statistiche circa un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro è causato da una caduta dall’alto.
Formazione e addestramento sono gli unici strumenti su cui puntare per evitare eventi così drammatici.
Per maggiori info sui prossimi eventi formativi non esitate a contattarci!
Dott. Antonio De Simone – tell. 089.9484279
oppure mail: info@desimoneconsulting.it
COVID, DAL 1° APRILE INIZIA L’ADDIO A GREEN PASS E MASCHERINE
Il certificato verde non sarà più necessario dal parrucchiere, negli uffici pubblici, in banche, poste, negozi, alberghi e mezzi pubblici. Sul lavoro. Obbligo di vaccino per i sanitari fino al 31 Dicembre e per i docenti fino al 15 Giugno. Gli over 50 no vax potranno lavorare con il tampone. L’Italia è tutta bianca, Sardegna compresa. Dal 28 Marzo è finita l’era dei colori delle Regioni, legata all’emergenza Covid. Da Venerdì 1° Aprile il green pass non sarà più necessario per andare dal parrucchiere, in banca, negli uffici pubblici. Stop al certificato verde anche sui mezzi, nei ristoranti all’aperto, nei musei, in centri termali e culturali. Resta invece il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro. Tutto questo fino al 30 aprile: dal 1° Maggio l’addio al Qr code che attesta il vaccino, la guarigione o il tampone negativo anti-Covid sarà definitivo per tutti, anche sui luoghi di lavoro.
LAVORO
Dall’1 Aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass base (vaccinazione, guarigione, test). Dall’1 Maggio l’obbligo di Green pass verrà eliminato. Sempre dall’1 Aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
OBBLIGO VACCINAZIONE SANITARI
Rimane in vigore fino al 31 Dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti, le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
GREEN PASS – Cambia anche l’utilizzo del Super green pass e del Green pass base: dall’1 aprile cade l’obbligo del certificato per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
MASCHERINE
Vige fino al 30 Aprile l’obbligo di indossare mascherine Ffp2 fino al 30 Aprile per i mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive.
QUARANTENE E ISOLAMENTO
Dall’1 Aprile dovrà rispettare l’isolamento solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’ autosorveglianza : mascherina Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Offerta di lavoro
Selezioniamo docenti formatori per l’erogazione del corso:
Primo e pronto soccorso aziendale
Il candidato deve essere disponibile a svolgere la docenza anche il Sabato. La ricerca ha carattere d’urgenza.
Sede dei corsi Salerno e provincia.
Per candidarsi ad uno o più percorsi formativi, far pervenire il curriculum comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16.
Offerta di lavoro
Selezioniamo docenti formatori per l’erogazione del corso:
Corso DPI di 3° Categoria – Anticaduta
Il candidato deve essere disponibile a svolgere la docenza anche il Sabato. La ricerca ha carattere d’urgenza.
Sede dei corsi Salerno e provincia.
Per candidarsi ad uno o più percorsi formativi, far pervenire il curriculum comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16.
Addestramento ai sensi dell’art. 37, comma 5 D.Lgs. 81/08 modificato dalla Legge 215/2021
Con l’entrata in vigore della L. n. 215/2021 offriamo soluzioni personalizzate per ogni realtà imprenditoriale, nello specifico ci occupiamo di progettare e supportare, con tecnici specializzati in materia di sicurezza,la persona esperta (risorsa aziendale) durante le attività di addestramento dei lavoratori sul luogo di lavoro.
“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. “
MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO:
L’ INL ricorda che la sospensione potrà scattare unicamente ove, in ragione della mansione specifica prevista per il lavoratore, lo stesso debba non solo essere formato ma anche concretamente addestrato all’utilizzo di attrezzature di lavoro ; dispositivi di protezione individuale ; di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ; al montaggio e smontaggio di ponteggi e alla semplice movimentazione manuale di carichi. Il provvedimento di sospensione dell’attività di impresa o di quella lavorativa viene revocato alla dimostrazione della prenotazione della formazione e il pagamento della somma aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore. In ogni caso fino a quando il lavoratore non sarà opportunatamente formato e addestrato, non potrà svolgere le mansioni specifiche per le quali sono stati richiesti gli adempimenti.
Per qualsiasi eventuale chiarimento non esitate a contattarci.
L. n. 215/2021 – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il comma 7 dell’art. 37 riguarda l’individuazione, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, del datore di lavoro “il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una ‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico’ secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
E alla Conferenza è demandato il compito di “adottare, entro il 30 giugno 2022, ‘un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione.
Per quanto concerne poi gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti si ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 “già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
Con riferimento alla figura del preposto “i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37.
Un’altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 prevede che l’addestramento debba avvenire ‘da persona esperta e sul luogo di lavoro’ e “il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che ‘l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato’.
Trattasi dunque in questo caso di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un ‘apposito registro informatizzato’ che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.
Sicurezza sul Lavoro: Legge 215/2022,stretta per le aziende che non rispettano la normativa contenuta nel D. Lgs 81/2008.
La figura del preposto assume un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità affianco a datore di lavoro e dirigente
E’ stato stabilito l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività. Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
In caso di appalto e subappalto i datori di lavoro delle rispettive parti hanno l’obbligo di indicare espressamente il nominativo per svolgere le funzioni di preposto. L’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Obblighi del preposto
Qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.
Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
Formazione adeguata e specifica anche dei datori di lavoro
Diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, la formazione per i datori di lavoro, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, così come stabilito nell’Accordo Stato-Regioni.
In merito all’addestramento si stabilisce che consisterà in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.
Modalità della Formazione
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi. La pena prevista per chi si sottrae alla legge è l’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Ricordiamo che La norma non è retro attiva, e che non vi sono disposizioni precise a riguardo la formazione nei luoghi di lavoro. Sul punto, infatti, in relazione alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 nei quali si prevede espressamente che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione
Per maggiori info non esitate a contattarci.
Credito d’Imposta Formazione 4.0
Il Credito d’Imposta Formazione 4.0 è la misura volta a sostenere la formazione del personale per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
La misura agevolativa si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Possono accedere anche le imprese che non hanno fruito degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali 4.0.
Ferma restando l’esclusione delle imprese in difficoltà, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che l’effettiva fruizione del credito d’imposta sia subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
I temi formativi che il Credito d’Imposta Formazione 4.0 supporta sono
Le spese agevolabili sono le seguenti:
L’intensità dell’agevolazione varia a seconda della dimensione aziendale
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA
Cosa facciamo per te
Attività di supporto e affiancamento nella fase di impostazione, gestione e nella rendicontazione del progetto.
Nella fase di impostazione di un progetto il nostro supporto prevede:
Nella gestione di un progetto invece affianca le aziende per:
o relazione illustrativa finale;
o registri delle presenze alle attività formative;
o attestazione ai lavoratori delle competenze acquisite/consolidate;
Infine, nella fase di rendicontazione del progetto si predisporrà il fascicolo di rendicontazione, che comprenderà:
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci