DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le misure di prevenzione e protezione sono valide fino alla data di scadenza dello
stato emergenziale fissata al 31/7/2020

• II Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice provvederà ad adeguare il Piano Operativo di Sicurezza e sarà chiamato ad attuare concretamente le misure di contenimento COVID -19;
• Al fine di garantire al lavoratore il diritto alla mobilità legato a “comprovate esigenze lavorative” il datore di lavoro produrrà e consegnerà al dipendente una dichiarazione attestante il rapporto e l’ubicazione del cantiere/unità produttiva presso il quale il dipendente é tenuto a svolgere la propria prestazione. Tale dichiarazione sarà esibita dal lavoratore alle autorità preposte in caso di controlli in itinere unitamente al modello di autocertificazione previsto dalle norme a quella data;
• il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere dovrà informare ogni lavoratore sulle procedure COVID-19 adottate;
• il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere dovrà consegnare al coordinatore per la sicurezza (ove presente) un’autodichiarazione sulle procedure COVID-19 messe in atto dall’impresa;
• è necessario definire ed indicare i nominativi dei soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni Covid-19 (es. Dirigente/Preposto).
• Apporre cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

• II Datore di lavoro quale misura preventiva chiederà ad ogni lavoratore addetto in cantiere di compilare e restituire firmata una autodichiarazione così come previsto dalle linee guide Regione Campania;
• il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. La rilevazione della temperatura – da eseguirsi ogni giorno prima deII’ inizio del turno di lavoro é condizione necessaria per consentire I’accesso al cantiere di ogni singolo lavoratore. Le operazioni dovranno essere svolte, ove possibile, in un locale riservato allo scopo con ingresso contingentato (massimo 2 persone per volta), con rilievo a cura di un preposto, con annotazione deII’avvenuta rilevazione della temperatura corporea da riportare su apposito registro riservato al solo datore di lavoro (o delegato) che é tenuto a garantire con personale responsabilità I’assoIuta riservatezza su quanto riscontrato.

• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

• Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere;
• Per quanto possibile, dovrà essere preferito effettuare le operazioni di carico e scarico al di fuori degli orari di lavoro di cantiere;
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
• chiunque accederà al cantiere per consegna/prelievo rifiuti, materiali vari o per prestare servizi di qualsiasi natura (es. Manutenzione), dovrà essere munito di mascherine (se costoro sono privi di mascherine queste dovranno essere prelevate dal magazzino di cantiere e fornite al visitatore) e dovrà sottostare a tutte le regale aziendali, ivi comprese quelle per I’accesso ai locali aziendali (es. misura della temperatura corporea). Per tale ragione il responsabile del cantiere dovrà far presente I’obbIigo del rispetto dei protocolli sanitari e pertanto sarà opportuno acquisire specifica dichiarazione della ditta di appartenenza o della persona fisica nel caso di ditta individuale.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

• Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
• Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

• Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.
• Sara facoltà deII’impresa utilizzare proprio personale per Ie operazioni di pulizia e sanificazione specialmente se esse riguarderanno gli interni di macchine operatrici di cantiere. In tal caso, I’addetto alia pulizia e alla sanificazione dovrà avere una formazione specifica da parte degli Enti Bilaterali del settore delle costruzioni in materia di sicurezza.
• Dopo I’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, in caso di sospetto di contaminazione, come materiale potenzialmente infetto

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• Ciascuna impresa esecutrice metterà a disposizione del personale presente in cantiere idonei mezzi detergenti ed igienizzanti al fine di consentire la frequente pulizia delle mani. In particolare, il mezzo igienizzante dovrà essere posto in prossimità deII’ingresso agli uffici e nei luoghi più distanti dai servizi, ove dovranno essere installati dei distributori di gel alcolici.
In alternativa aII’uItima prescrizione, qualora non fosse possibile attuarla a causa di
particolarità del cantiere, dovranno essere fornite ai lavoratori, con cadenza settimanale,
delle confezioni tascabili (250 ml) di gel igienizzante.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta.
• Per la protezione dal COVID19 sono ritenute sufficienti Ie mascherine di tipo chirurgico (previo rispetto della distanza sociale), in caso d’uso dei facciali monouso FFP2 o FFP3, questi dovranno essere senza valvola di esalazione.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
• Nei locali refettorio/mensa, per garantire le idonee distanze, dovrà essere valutata la necessità di istituire pause pranzo scaglionate di circa 30 minuti;
• Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.
• Nei cantieri privi di locale per la consumazione dei pasti é ammessa la colazione al sacco ma il personale dovrà mantenere un distanziamento non inferiore a 2 metri e con divieto assoluto di scambio di bevande o generi alimentari.
• DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIARSI BICCHIERI, CUCCHIAINI 0 ALTRO.
• DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIO DI TELEFONI CELLULARI.

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Non sono consentite riunioni, eventi interni, e attività di informazione e formazione se non da remoto. Laddove Ie stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, neII’ impossibiIità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia oltre che I’areazione dei locali.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICA

• ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative dovrà compilare e consegnare al Datore di lavoro la scheda personale così come previsto dalle linee guida Regione Campania, diretta ad accertare I’assenza di sintomatologia da COVID19,

ONERI DELLA SICUREZZA

• Gli Oneri della Sicurezza in ragione delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto al momento saranno determinati da un prezziario costi sicurezza unico regionale redatto in funzione delle misure e regolamentazioni che saranno adottate dalle Autorità locali e governative. Nel caso tale prezzario non fosse ancora stato pubblicato, le attività anti COVID19 previste dal PSC saranno risarcite a pié di lista, previa presentazione delle relative fatture, aumentate delle spese generali pari al 15% degli importi fatturati.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

• la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
• l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
conseguente sospensione delle lavorazioni;
• indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze
funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza
nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Per eventuali chiarimenti non esitate a contattarci.

Pubblicato in Regione Campania un nuovo Bando di Finanziamento per le PMI operanti nei seguenti settori:

> agroalimentare;
> turismo;
> abbigliamento e moda;
> ICT e biotecnologie;
> aerospazio;
> energia e ambiente;
> automotive;
> cantieristica.

Contributo del 35% a fondo perduto più contributo sugli interessi per la parte mutuo. Previsto fondo di garanzia per il 90% sul mutuo.
Investimento minimo € 500.000,00 fino a € 3.000.000,00

Spese ammissibili:

> suolo aziendale fino al 5% dell’investimento;
> opere edili fino al 70% nel turismo e 40% negli altri settori;
> macchinari nuovi di fabbrica;
> brevetti e programmi informatici fino al 50% dell’investimento;
> consulenze fino al 4%.

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci.

Aree di cantiere e normativa da applicare
Per chiarire e comprendere le definizioni riportate, il documento precisa poi che un “cantiere” “non è necessariamente costituito da un’area unica”.

Si riportano i seguenti casi:

“il cantiere è costituito da più aree fra loro separate e distinte. È il caso di un lavoro riguardante più ambienti all’interno di un unico complesso (ad esempio, la ristrutturazione e la modifica di tutte le cabine elettriche all’interno di una grossa struttura ospedaliera): il cantiere è costituito da tutte le aree interessate dai lavori;
il cantiere è costituito da più aree fra loro separate ed oggetto dei lavori in tempi diversi e successivi. È il caso di un lavoro (ovviamente regolato da un unico appalto) riguardante più zone di una medesima località (ad esempio, la creazione di rotonde in vie diverse di uno stesso comune): il cantiere è costituito dall’area di volta in volta interessata dai lavori”.
E in questi casi il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) “dovrà precisare in cosa consiste l’area del cantiere, gli aspetti comuni a tutte le aree interessate dai lavori, i lavori da svolgersi nelle singole aree, le eventuali prescrizioni per aree particolari e così via”.

Il documento si sofferma poi su “quali sono (o possono essere) le date di inizio e di fine di un cantiere”.

Si indica che “talvolta tali date non vengono precisate e non sono oggetto di un documento scritto; è un errore: l’autore è a conoscenza di almeno un caso (un infortunio mortale) in cui l’assenza di una data certa di ultimazione di un cantiere ha determinato un aspro contenzioso giudiziario circa il coinvolgimento o meno di un CSE” ( coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori).

Riguardo a queste date si ricorda che:

“la data d’inizio di un cantiere può coincidere con quella in cui un’impresa esecutrice (per lo più l’impresa capocommessa), dopo aver ricevuto la consegna dei lavori da eseguire, occupa per la prima volta l’area da adibire a cantiere; in alternativa, soprattutto ai fini amministrativi (ad esempio per il computo delle penali), la data di inizio può coincidere con quella di consegna dell’area;
la data di termine di un cantiere può coincidere con quella in cui tutti i soggetti esecutori hanno terminato i lavori di loro competenza ed hanno sgombrato l’area del cantiere; in alternativa, soprattutto ai fini amministrativi (ad esempio per il computo delle penali), la data di termine può coincidere con quella di consegna dell’opera al committente oppure con quella di collaudo positivo dell’opera”.

Il documento precisa poi che “siamo di fronte ad un cantiere se si devono realizzare lavori edili o di ingegneria civile” (il documento ne parla nel capitolo dedicato al campo di applicazione della normativa sui cantieri). E per attività diverse “valgono regole diverse da quelle del titolo IV del D. Lgs. 81/08; ad esempio, qualora un’azienda affidi, nel proprio interno (anche di una singola unità produttiva o di un ciclo produttivo), ad uno o più soggetti esecutori lavori diversi da quelli edili o di ingegneria civile oppure servizi oppure forniture, si devono applicare le norme di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 (manutenzione di macchinari, realizzazione di impianti elettrici senza opere edili, pulizie, facchinaggio, eccetera)”.

Quando un committente decide di far eseguire una qualunque attività (un’opera, un lavoro, un servizio) deve “individuare in quale casistica rientra l’attività che vuole commissionare”.

La formazione alla sicurezza è una delle colonne portanti di ogni strategia di prevenzione del rischio durante l’emergenza Covid-19 sono continue le nuove normative che si applicano alle varie realtà territoriali che possono incidere sulla formazione. Con questo articolo proviamo a comprendere quali variazioni sono state apportate dal DPCM del 3 Novembre alla formazione

Cambiamenti per la formazione

Partiamo, dunque, dal DPCM 3 novembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» (disposizioni in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020).

Questo DPCM (come i precedenti) cita, tra le attività formative che possono continuare a svolgersi in presenza (o “riprendere” se facciamo riferimento alla precedente sospensione), la formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza.

 L’articolo 1, comma 9, lettera s cita:

s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza.  Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.  Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;(…)

Inoltre dalle risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si evidenzia:

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza?
Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore.
Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:

– utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;   
– distanziamento fisico di almeno 1 metro;
– utilizzo della mascherina chirurgica;
– accessibilità all’igiene frequente delle mani;   
garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità.
 Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di “videoconferenza in modalità sincrona” anziché la formazione “in presenza”, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l’addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.
Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative “in presenza”, sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.
Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che – nella riunione del 28 maggio 2020 – si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere allegato.

Specificità nelle zone ad alto rischio

Come evidenziato sopra, nulla è cambiato per la formazione in presenza e non per quanto concerne le materie di sicurezza e salute rispetto alla condizione normativa precedente. Considerando la necessità del legislatore di misure di contenimento specifiche in base alla condizione epidemiologico dei territori ora analizziamo le regioni a rischio maggiore.

Gli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre che indicano per le zone “arancioni” e “rosse” un livello gravità rispettivamente elevata e massima e non fanno riferimento esplicito alla formazione in materia di salute e sicurezza, denotando nessuna variazione in base territoriale come si può evidenziare nel punto f) e g) del comma 4 dell’articolo 3 :

f)  fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Formazione a distanza

Allo statu quo non ci sono norme particolarmente restrittive per quanto riguarda la formazione sulla salute e sicurezza anche se va evidenziato come il Ministero del Lavoro nelle FAQ specifica che “le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire”

Inoltre si evidenzia:

“Nel caso in cui non sia possibile svolgere l’attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in presenza?
In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire.
Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).”

La situazione descritta è valida per il territorio nazionale ma va considerato nei casi specifici le ordinanze regionali specifiche che potrebbero apportare una condizione maggiormente restrittiva. 

Considerata l’emergenza dovuta alla diffusione del virus “coronavirus” si evidenziano i seguenti aspetti per un approccio preventivo mirato alla tutela dei lavoratori, nella fattispecie:

  • eseguire operazioni di sanificazione con maggiore cura e frequenza soprattutto per quanto concerne i servizi igienici riservati al personale esterno.
  • Dotare di idonee mascherine il personale che ha contatti con personale esterno all’azienda.
  • Comunicare a tutti i lavoratori che nel caso in cui nell’azienda si manifestano requisiti da contagio dal virus di non recarsi al pronto soccorso, guardia medica o medico curante bensì contattare il 1500 (servizio telefonico messo a disposizione esclusivamente per il contagio da coronavirus da parte del Ministero della salute

Per maggiori informazioni consultare la circolare ministeriale del 03/02/2020 in particolar modo quanto riportato nella lettera delle informazioni e nelle indicazioni per gli operatori.

Per ulteriore info non esitate a contattarci

L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto, sottoforma di credito d’imposta ,per l’acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature) da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

  • Il contributo a fondo perduto è pari al 45 per cento dei costi sostenuti per le piccole imprese, 35 per cento per le medie imprese e 25 per cento per le grandi imprese .
  • Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
  • Il credito d’imposta compete sugli investimenti realizzati a decorrere dal 1° Marzo 2017 e fino al 31 Dicembre 2020, connessi ad un progetto di investimento iniziale. L’incentivo è cumulabile con la legge Sabatini Ter.
  • Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario
  • Sono ammesse tutte le spese inerenti l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci

Noi ci crediamo…

Si ricorda che per l’addestramento e la formazione alla conduzione dei carrelli elevatori gli RSPP interni all’azienda possono svolgere esclusivamente la formazione relativa ai moduli giuridico e tecnico se con esperienza almeno triennale, come indicato nell’Accordo Stato Regioni

Per quanto concerne il rilascio di attestati di formazione è necessario rivolgersi ai soggetti abilitati, come la nostra struttura

Per qualsiasi info non esitate a contattarci

Gentili Clienti,

a causa dell’emergenza Covid-19 e degli ultimi conseguenti aggiornamenti normativi, riteniamo doveroso  comunicare quanto segue:

la De Simone Consulting s.r.l.s.  ha adottato rigide misure per prevenire il contagio e proteggere la salute dei propri dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori, in accordo con le recenti disposizioni degli organi istituzionali.

In questo momento difficile abbiamo scelto di continuare a supportarvi ed assistervi  attivando la modalità dello smart working.

 

Andrà tutto bene.