Conoscere i cantieri per migliorare la prevenzione in edilizia

Aree di cantiere e normativa da applicare
Per chiarire e comprendere le definizioni riportate, il documento precisa poi che un “cantiere” “non è necessariamente costituito da un’area unica”.

Si riportano i seguenti casi:

“il cantiere è costituito da più aree fra loro separate e distinte. È il caso di un lavoro riguardante più ambienti all’interno di un unico complesso (ad esempio, la ristrutturazione e la modifica di tutte le cabine elettriche all’interno di una grossa struttura ospedaliera): il cantiere è costituito da tutte le aree interessate dai lavori;
il cantiere è costituito da più aree fra loro separate ed oggetto dei lavori in tempi diversi e successivi. È il caso di un lavoro (ovviamente regolato da un unico appalto) riguardante più zone di una medesima località (ad esempio, la creazione di rotonde in vie diverse di uno stesso comune): il cantiere è costituito dall’area di volta in volta interessata dai lavori”.
E in questi casi il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) “dovrà precisare in cosa consiste l’area del cantiere, gli aspetti comuni a tutte le aree interessate dai lavori, i lavori da svolgersi nelle singole aree, le eventuali prescrizioni per aree particolari e così via”.

Il documento si sofferma poi su “quali sono (o possono essere) le date di inizio e di fine di un cantiere”.

Si indica che “talvolta tali date non vengono precisate e non sono oggetto di un documento scritto; è un errore: l’autore è a conoscenza di almeno un caso (un infortunio mortale) in cui l’assenza di una data certa di ultimazione di un cantiere ha determinato un aspro contenzioso giudiziario circa il coinvolgimento o meno di un CSE” ( coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori).

Riguardo a queste date si ricorda che:

“la data d’inizio di un cantiere può coincidere con quella in cui un’impresa esecutrice (per lo più l’impresa capocommessa), dopo aver ricevuto la consegna dei lavori da eseguire, occupa per la prima volta l’area da adibire a cantiere; in alternativa, soprattutto ai fini amministrativi (ad esempio per il computo delle penali), la data di inizio può coincidere con quella di consegna dell’area;
la data di termine di un cantiere può coincidere con quella in cui tutti i soggetti esecutori hanno terminato i lavori di loro competenza ed hanno sgombrato l’area del cantiere; in alternativa, soprattutto ai fini amministrativi (ad esempio per il computo delle penali), la data di termine può coincidere con quella di consegna dell’opera al committente oppure con quella di collaudo positivo dell’opera”.

Il documento precisa poi che “siamo di fronte ad un cantiere se si devono realizzare lavori edili o di ingegneria civile” (il documento ne parla nel capitolo dedicato al campo di applicazione della normativa sui cantieri). E per attività diverse “valgono regole diverse da quelle del titolo IV del D. Lgs. 81/08; ad esempio, qualora un’azienda affidi, nel proprio interno (anche di una singola unità produttiva o di un ciclo produttivo), ad uno o più soggetti esecutori lavori diversi da quelli edili o di ingegneria civile oppure servizi oppure forniture, si devono applicare le norme di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 (manutenzione di macchinari, realizzazione di impianti elettrici senza opere edili, pulizie, facchinaggio, eccetera)”.

Quando un committente decide di far eseguire una qualunque attività (un’opera, un lavoro, un servizio) deve “individuare in quale casistica rientra l’attività che vuole commissionare”.