Che cosa sono la Tracciabilità e la Rintracciabilità degli alimenti?
L’articolo 2 del decreto legislativo 190/06 stabilisce le sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 18 del regolamento 178/02 CE in materia di rintracciabilità, stabilendo che ” 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro“.
La norma, richiamando espressamente gli obblighi contenuti nel regolamento comunitario, introduce dunque una sanzione amministrativa per il solo caso in cui l’operatore della filiera non sia in grado di “individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime” in quanto non disponga di “sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo” Alla stessa sanzione soggiaceranno gli operatori che non dispongano di “sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti“.
Le definizioni tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari spesso e erroneamente sono usati come sinonimi, ma in realtà hanno significati ben diversi.
La tracciabilità è il percorso di un alimento da monte a valle, cioè la possibilità di seguire il processo produttivo partendo dalle materie prime sino ad arrivare al prodotto finito.
La rintracciabilità consiste nel ripercorrere a ritroso il processo produttivo cioè dal prodotto finito sino all’origine delle materie prime (da valle a monte). In sostanza la rintracciabilità è una sorta di documentazione dei flussi di entrata (input) e di uscita (output) tra le aziende della filiera produttiva di ogni singolo prodotto alimentare. Appare quindi chiaro che la rintracciabilità degli alimenti diventa un segno di trasparenza e di accessibilità alla filiera produttiva da parte dei consumatori.
Per essere sempre più vicini alle esigenze dei nostri clienti, dal 1 Marzo 2019 abbiamo affiancato alla nostra attività di consulenza in materia di H.A.C.P.P. , un software gestionale in grado di gestire:
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Pericolo Radiazioni da Gas Radon: Chi e come bisogna conformarsi alla nuova L.R. Campania 13-2019
Entra in vigore dal 16 Luglio 2019 la Legge Regione Campania n° 13-2019 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”.
Qual è l’obiettivo della Legge?
Assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.
Chi deve conformarsi alla legge?
Tutti. Edifici di nuova costruzione ed esistenti.
In particolare per questi ultimi ed, in maniera più dettagliata per i locali interrati, seminterrati e presenti a piano terra che esercitano attività aperte al pubblico (uffici, negozi, bar etc.) devono provvedere , entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon.
Cosa accade se non si avvia la procedura di misurazione?
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
Cosa aspetti?! Se vuoi saperne di più o hai necessità di un supporto tecnico, contattaci!
I nostri contatti:
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Chiusura ferie: Dal 3 al 25 Agosto
De Simone Consulting resterà chiuso dal 3 al 25 Agosto per ferie.
La sicurezza: un investimento, non un costo!
Dati alla mano: I MORTI SUL LAVORO NELL’ANNO 2018 E NEI PRIMI QUATTRO MESI DEL 2019 SONO AUMENTATI. Risulta infatti un aumento, del 4% degli infortuni mortali accertati sul lavoro dall’Inail nel 2018 rispetto al 2017 ed una tendenza, purtroppo. ancora in aumento nel 2019. Le denunce di infortunio mortale nei primi 4 mesi del 2019 sono incrementate del +5,9 rispetto allo stesso periodo del 2018.
Soffermiamoci un attimo sui numeri sopra elencati: un aumento quasi ingiustificato se posto in relazione all’avanzamento tecnologico delle macchine e delle attrezzature, ai dispositivi di protezione collettivi ed individuali presenti sul mercato ed al miglioramento delle condizioni di lavoro da tenere e mantenere in azienda.
Ti invitiamo a riflettere.
Allora cos’ è che manca ancora per ottenere un decremento degli incidenti, mortali e non? Cosa è a provocare ancora così tanti infortuni nei luoghi di lavoro?! Cosa può limitare questo bilancio così drammatico?
Una cosa è certa: il valore della vita supera qualsiasi azione frettolosa, supera qualsiasi regime di produzione aziendale.
Secondo noi, l’unico strumento utile di cui tutti disponiamo è il tempo dedicato alla formazione, poiché il tempo rappresenta il bene più prezioso per gli esseri umani: formarsi significa spendere bene il proprio tempo.
La sicurezza non è un costo..è un investimento!
Discutere dei near miss (mancato infortunio) avvenuti, prevedere dei piani di formazione programmati e continui durante l’anno rappresenta la giusta strategia per limitare i rischi di infortuni mortali e non.
La sicurezza preventiva è quella che realmente può..allungare la vita!
PROMO SICUREZZA IN CANTIERE
Per ogni lavoro, grande o piccolo che sia, vige l’obbligo di redigere il POS ed, in alcuni casi, il PIMUS (presenza di ponteggi in cantiere).
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NEAR MISS: COME GESTIRLI E RIDURLI AL MINIMO
Cosa rappresentano esattamente i “near miss“?
Qualsiasi evento che, in circostanze diverse, avrebbe potuto causare danni alle persone, ma, solo per condizioni favorevoli e/o casuali, non lo ha prodotto.
Rappresenta, quindi, un episodio che ha tutto il potenziale per determinare un incidente!
Vi e mai capitato di sentirvi al limite per l’accadimento di un incidente durante lo svolgimento di una specifica attività lavorativa?
Vi è mai successo di pensare “Questa volta mi è andata davvero bene!” oppure dopo una situazione di pericolo e mancato incidente di riflettere e dire “La prossima volta faccio questa attività come si deve“.
La fretta, la poca informazione e formazione, l’idea di pensare “tanto cosa può succedere…” durante lo svolgimento di una fase di lavoro possono essere causa di un near miss, o in alcuni casi, di vero e propri infortuni.
Cosa si può fare dunque per limitare o anche azzerare i “near miss”?!
Utilizzare i tuoi e i nostri strumenti di lavoro: FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO.
Bando Isi 2018
Si apre ufficialmente oggi la procedura per l’assegnazione dei 369.726.206 euro di incentivi del bando Isi 2018. È l’importo più alto stanziato dall’Inail nelle nove edizioni dell’iniziativa, che a partire dal 2010 ha messo complessivamente a disposizione oltre due miliardi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione dei progetti delle imprese che scelgono di investire in prevenzione; mentre il 30 Maggio è il termine ultimo per inserire e salvare la propria domanda di accesso al contributo sul portale Inail.
I cinque assi di finanziamento. Al primo asse, in particolare, sono assegnati 182.308.344 euro, suddivisi in 180.308.344 euro per i progetti di investimento e due milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per l’asse 2 sono a disposizione 45 milioni di euro, destinati a sostenere la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Lo stanziamento dell’asse 3, per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, è pari a 97.417.862 euro, mentre per il quarto asse, che in questa edizione del bando Isi riguarda le micro e piccole imprese operanti nei settori della pesca e del tessile, abbigliamento, pelle e calzature, sono disponibili 10 milioni. Gli incentivi dell’asse 5, destinati alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, sono invece pari a 35 milioni, cinque dei quali riservati agli agricoltori under 40.
Uno stanziamento ad hoc per l’adozione di modelli organizzativi. Rispetto all’edizione precedente, la novità principale è rappresentata dall’introduzione del sub-asse di finanziamento da due milioni di euro dedicato ai progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, con l’obiettivo di aumentare in modo significativo la diffusione di questi interventi di prevenzione. Il bando 2018 ha confermato inoltre la possibilità per gli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome, di accedere al secondo asse di finanziamento dedicato ai progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione dei carichi.
Per maggiori info non esitate a contattarci.
Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
Che cosa sono la Tracciabilità e la Rintracciabilità degli alimenti?
L’articolo 2 del decreto legislativo 190/06 stabilisce le sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 18 del regolamento 178/02 CE in materia di rintracciabilità, stabilendo che ” 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro“.
La norma, richiamando espressamente gli obblighi contenuti nel regolamento comunitario, introduce dunque una sanzione amministrativa per il solo caso in cui l’operatore della filiera non sia in grado di “individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime” in quanto non disponga di “sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo” Alla stessa sanzione soggiaceranno gli operatori che non dispongano di “sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti“.
Le definizioni tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari spesso e erroneamente sono usati come sinonimi, ma in realtà hanno significati ben diversi.
La tracciabilità è il percorso di un alimento da monte a valle, cioè la possibilità di seguire il processo produttivo partendo dalle materie prime sino ad arrivare al prodotto finito.
La rintracciabilità consiste nel ripercorrere a ritroso il processo produttivo cioè dal prodotto finito sino all’origine delle materie prime (da valle a monte). In sostanza la rintracciabilità è una sorta di documentazione dei flussi di entrata (input) e di uscita (output) tra le aziende della filiera produttiva di ogni singolo prodotto alimentare. Appare quindi chiaro che la rintracciabilità degli alimenti diventa un segno di trasparenza e di accessibilità alla filiera produttiva da parte dei consumatori.
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NUOVO MUD: SCADENZA 22 GIUGNO 2019
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 22 febbraio 2019, il DPCM del 24 dicembre 2018 che approva il Mud, ovvero il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale .
Il nuovo MUD prevede alcuni cambiamenti nelle modalità di compilazione rispetto alla modulistica utilizzata fino all’anno scorso.
Il termine per la presentazione della dichiarazione, con riferimento all’anno 2018, slitta dal 30 aprile 2019 al 22 giugno 2019 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del decreto).
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.
La nostra UNI EN ISO 9001:2015
Siamo lieti di comunicarvi che la nostra società si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità dell’Organizzazione UNI EN ISO 9001:2015 per l’erogazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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