Allorché più imprese sono presenti in un cantiere, il diritto comunitario esige che venga designato un coordinatore per la sicurezza, e che questi rediga un piano di sicurezza qualora esistano rischi particolari. La circostanza che un permesso di costruire sia o no richiesto è irrilevante.
Questi gli importanti principi ribaditi dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza in data 07/10/2010 nel procedimento C-224/09.

La nomina del Coordinatore per la sicurezza
La direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili stabilisce che, in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell’attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori.
Nella sentenza odierna, la Corte ricorda dunque, in primo luogo, che la direttiva stabilisce senza equivoci l’obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese. Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo. Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.
La direttiva osta dunque ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo (incombente al committente o al responsabile dei lavori) di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori.

L’obbligo di redazione del Piano di sicurezza
In secondo luogo la direttiva prescrive altresì che sia redatto un piano di sicurezza nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tali lavori sono indicati in un elenco, non esaustivo, contenuto nella direttiva. Peraltro, per quanto riguarda il piano di sicurezza e di salute, la direttiva autorizza gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, a derogare all’obbligo di redigerlo, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali quelli enumerati nella direttiva o di lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare.
Ne consegue che, per qualsiasi cantiere i cui lavori comportino rischi particolari, quali quelli elencati nella direttiva, deve essere redatto, prima della sua apertura, un piano di sicurezza e di salute, essendo irrilevante a tale riguardo il numero d’imprese presenti nel cantiere stesso. La direttiva osta, pertanto, ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati in detta direttiva.

La legislazione italiana sul punto
La L. 88/2009 (Legge Comunitaria per il 2008) ha introdotto una modifica all’art. 90, comma 11 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro) relativa all’obbligo, nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, di nominare il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
La precedente formulazione della norma in questione stabiliva l’esenzione dal suddetto obbligo, nell’ambito dei lavori privati, per gli interventi non soggetti a permesso di costruire. Detta formulazione, risalente al vecchio decreto legislativo 494, e che prevedeva la nomina del coordinatore per la progettazione nei cantieri con almeno 200 uomini-giorno o in presenza di rischi particolari, aveva già dato adito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200), con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992, relativa all’obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.
La nuova formulazione invece prevede che l’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, non si applica esclusivamente ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad Euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sarebbero svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Già in sede di esame della suddetta norma presso la VIII Commissione ambiente della Camera dei Deputati si è peraltro sottolineato come anche nella nuova formulazione sussistono ipotesi di non applicazione dell’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, la cui compatibilità con la normativa comunitaria non è certa. E’ stato inoltre confermato un regime particolare per i lavori privati, che non ha motivo di essere sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.

L’art. 83 del TU 81/08 (lavori in prossimità di parti attive) stabilisce che: “1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell’all. IX*, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee alla protezione (dette sopra, c. 1,Nda) le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche”.

Cosicché, per eseguire lavori di qualunque natura ad una distanza inferiore a DV (zona prossima, lavoro in prossimità) occorre:

  1. essere PES (persona esperta) o PAV (persona avvertita);
  2. avere l’idoneità ai lavori sotto tensione (PEI) nei lavori sotto tensione, in quanto si tratta di lavori elettrici.

Una persona comune, PEC: a) può lavorare al disotto della DV solo sotto sorveglianza o supervisione da parte di una PES (o anche una PAV); b) non può intervenire nei lavori sotto tensione.

Tutto quanto ho premesso mi serve per informare che il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la nuova edizione (IV) della norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici che sostituisce la precedente CEI 11-27 del 2005 e che entra in vigore dal 1° febbraio 2015.

La nuova edizione individua i quattro ruoli di responsabilità per la sicurezza nei lavori elettrici:

  • URI, unità responsabile dell’impianto elettrico;
  • RI, responsabile dell’impianto, designato alla conduzione dell’i.e;
  • URL, responsabile della realizzazione del lavoro;
  • PL, preposto alla conduzione del lavoro.

* L’allegato IX ( In relazione alla loro tensione nominale, i sistemi elettrici si dividono in:

Sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata).

Sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua.

Sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso.

Sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza dalle parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette, da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Un (kV) D (m).
≤ 1 3 1
1 < Un ≤ 30 3,5
30 < Un ≤ 132 5
> 132 7

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26900/2014, interviene in merito alla responsabilità in caso di furto in un appartamento condominiale agevolato dalla presenza di un ponteggio posto sulla facciata per dei lavori di manutenzione.

La responsabilità è solo dell’impresa appaltatrice, per aver lasciato incustodito il ponteggio, o anche del condominio?
Secondo il parere dei giudici di Cassazione, l’impresa appaltatrice è sicuramente responsabile dei danni per negligenza ed imperizia; l’art. 2043 del Codice Civile, infatti, impone l’adozione da parte dell’impresa di adeguate misure (illuminazione, sorveglianza, etc.) atte ad evitare qualunque forma di intrusione ed impedire l’uso anomalo del ponteggio.
Tuttavia, la responsabilità ricade in solido anche sul condominio: infatti, la clausola del contratto di appalto, che impone all’impresa l’obbligo di adottare ogni misura anti-intrusione, non esonera il committente (in questo caso il condominio) dalla responsabilità verso terzi danneggiati.
Il condominio avrebbe dovuto indurre l’impresa appaltatrice ad adottare le misure di salvaguardia della sicurezza del fabbricato.

Pubblicata la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali in merito alle ristrutturazioni edilizie, aggiornata al mese di gennaio 2015.

Ricordiamo brevemente che la detrazione fiscale del 36%, resa permanente dal D.L. 201/2011 ed elevata al 50% dal D.L. 83/2012, ha subito varie proroghe, fino alla recente Legge di Stabilità 2015 che la estende a tutto il 2015.
La guida tratta i seguenti aspetti:

  • la detrazione irpef per le spese di ristrutturazione
  • l’Iva sulle ristrutturazioni edilizie
  • la detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
  • la detrazione irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui
  • i principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef

Gli argomenti aggiornati, invece, fanno riferimento a:

  • proroga della maggiore detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione
  • agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
  • maggiore detrazione (Irpef e Ires) per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità
  • detrazione Irpef per acquisto di immobili ristrutturati
  • aumento della ritenuta d’acconto sui bonifici

 

http://download.acca.it/BibLus-net/OpereEdili/Guida_ristrutturazioni_edilizie_gennaio2015.pdf

Scade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere eseguito l’aggiornamento formativo per i lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. La data corrisponde alla scadenza dei 24 mesi dall’entrata in vigore (12 marzo 2013) dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in attuazione dell’art. 73, c. 5 del TU 81/08 (informazione, formazione e addestramento)*.

Nell’all. A dell’Accordo sono queste le attrezzature individuate come particolari: carrelli elevatori; piattaforme di lavoro elevabili (PLE); gru; macchine per il movimento terra; trattori agricoli e forestali; pompe per calcestruzzo.

Lo stesso Allegato prescrive la durata dei corsi di aggiornamento che è di 4 ore e indica gli enti di formazione (lett. B, punto 1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento, punto 2. Individuazione e requisiti dei docenti).

Hanno l’obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento entro il 15 marzo 2015, i lavoratori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature:  a) prima della entrata in vigore dell’Accordo (prima del 12 marzo 2013);   b) di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa; c) senza verifica d’apprendimento.

Altra scadenza (22 marzo 2015)** per i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole (tramite corso specifico per il tipo di macchina).

Infatti, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto Del Fare “il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole …è differito al 22 marzo 2015.

* “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato… Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.

 

Organizziamo corsi di formazione per tutte le attrezzature individuate nell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in attuazione dell’art. 73, c. 5 del TU 81/08.

 

Per maggiori info contattateci.

Scade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere eseguito l’aggiornamento formativo per i lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. La data corrisponde alla scadenza dei 24 mesi dall’entrata in vigore (12 marzo 2013) dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in attuazione dell’art. 73, c. 5 del TU 81/08 (informazione, formazione e addestramento)*.

Nell’all. A dell’Accordo sono queste le attrezzature individuate come particolari: carrelli elevatori; piattaforme di lavoro elevabili (PLE); gru; macchine per il movimento terra; trattori agricoli e forestali; pompe per calcestruzzo.

Lo stesso Allegato prescrive la durata dei corsi di aggiornamento che è di 4 ore e indica gli enti di formazione (lett. B, punto 1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento, punto 2. Individuazione e requisiti dei docenti).

Hanno l’obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento entro il 15 marzo 2015, i lavoratori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature:  a) prima della entrata in vigore dell’Accordo (prima del 12 marzo 2013);   b) di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa; c) senza verifica d’apprendimento.

Altra scadenza (22 marzo 2015)** per i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole (tramite corso specifico per il tipo di macchina).

Infatti, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto Del Fare “il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole …è differito al 22 marzo 2015.

* “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato… Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.

 

 

Con un comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015, n. 21, è stato reso noto l’avviso «relativo al bando pubblico per  l’attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici  e  privati  per  azioni  aggiuntive  e funzionali  a  progetti  e  programmi  in  materia  di  riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti,  già  finanziati  in  quota parte dall’unione europea».

 

La disponibilità complessiva di risorse finanziarie ammonta a € 513.475,22.

Con il DL 69/2013 (Decreto del Fare), convertito nella L. 98/2013, la validità del Durc (Documento unico regolarità contributiva) era stata determinata in 120 giorni sia che si trattasse di lavori di appalti pubblici che di lavori privati.

Questo, fino al 31 dicembre 2014, termine espresso nella L. 98/2013 che aveva esteso da 90 giorni a 120 giorni la validità del Documento anche ai lavori privati (il beneficio della validità di 120 giorni era stata una misura del Del Fare a favore dei soli appalti di lavori pubblici).

Peraltro, con il 1° gennaio 2015 il beneficio allargato ai privati è venuto meno e si torna alla validità dei 90 giorni, ciò a causa del mancata proroga, nella legge di conversione del DL Del Fare, del termine di validità del beneficio accordato fino al 31 dicembre 2014.

Come si ricorderà “Il Durc è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi …. e in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.

Fino al 2003 “l’Inps rilasciava certificazione, a richiesta dell’azienda o dell’Ente appaltante, solo in caso di appalti, d’opera o di servizi, aventi quale stazione appaltante un ente pubblico. L’accertamento poteva, a seconda dei casi … riguardare la sola “correntezza contributiva” (ossia la regolarità dell’azienda rispetto ai pagamenti e/ adempimenti correnti)… oppure …”attestare la vera e propria “regolarità contributiva” (ossia verificare, nell’intera storia aziendale, l’inesistenza di debiti contributivi o di altre irregolarità)”.

Oltre ai casi di appalto pubblico, il Durc viene richiesto per “i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (Dia), prima dell’inizio dei lavori” (Leggi: Sblocca Italia e TU edilizia).

L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in materia di Sicurezza sul Lavoro ha definito che le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta agli operatori una specifica abilitazione sono le seguenti:
– Piattaforma di lavoro mobile elevabile;
– Gru a torre;
– Gru mobile;
– Gru per autocarro;
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/elevatori/sollevatori semoventi telescopici rotativi);
– Trattori agricoli o forestali;
– Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
– Pompa per calcestruzzo.

Il punto 6 dell’Allegato A dell’Accordo, in merito alla “durata della validità dell’abilitazione e dell’aggiornamento”, stabilisce che “l’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni” e che “il corso […]ha durata minima di 4 ore” per ogni macchinario che l’operatore è solito manovrare.

Per quanto concerne la formazione dei lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro effettuata prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, ossia prima del 12/03/13, come specificato al punto 9 dell’Allegato A dello stesso, sono riconosciuti validi i corsi di formazione che soddisfano i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.

Pertanto, gli operatori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’uso di uno o più macchinari prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regione, ossia prima del 12/03/13, hanno l’obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro e non oltre il 12 marzo 2015.

De Simone Consulting organizza corsi di formazione per i lavoratori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012: per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo che Il Dott. Antonio De Simone consulente aziendale esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizza un corso di formazione per addetti all’uso di Carrelli elevatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).

Il corso si terrà il 06/02/2015

il costo per singolo partecipante è di € 140,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico; verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.

Metodologia didattica

I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Docenti

Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo.

Attestati di abilitazione

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.

Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno il giorno 02/02/2015.

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone –  cell. 347.91.79.483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

Alla richiesta d’iscrizione seguirà invio di apposito modulo.

 

Link: Programma didattico Corso per Carrellisti