Dal 1° febbraio in vigore la nuova CEI 11-27 (lavori su impianti elettrici)

L’art. 83 del TU 81/08 (lavori in prossimità di parti attive) stabilisce che: “1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell’all. IX*, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee alla protezione (dette sopra, c. 1,Nda) le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche”.

Cosicché, per eseguire lavori di qualunque natura ad una distanza inferiore a DV (zona prossima, lavoro in prossimità) occorre:

  1. essere PES (persona esperta) o PAV (persona avvertita);
  2. avere l’idoneità ai lavori sotto tensione (PEI) nei lavori sotto tensione, in quanto si tratta di lavori elettrici.

Una persona comune, PEC: a) può lavorare al disotto della DV solo sotto sorveglianza o supervisione da parte di una PES (o anche una PAV); b) non può intervenire nei lavori sotto tensione.

Tutto quanto ho premesso mi serve per informare che il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la nuova edizione (IV) della norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici che sostituisce la precedente CEI 11-27 del 2005 e che entra in vigore dal 1° febbraio 2015.

La nuova edizione individua i quattro ruoli di responsabilità per la sicurezza nei lavori elettrici:

  • URI, unità responsabile dell’impianto elettrico;
  • RI, responsabile dell’impianto, designato alla conduzione dell’i.e;
  • URL, responsabile della realizzazione del lavoro;
  • PL, preposto alla conduzione del lavoro.

* L’allegato IX ( In relazione alla loro tensione nominale, i sistemi elettrici si dividono in:

Sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata).

Sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua.

Sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso.

Sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza dalle parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette, da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Un (kV) D (m).
≤ 1 3 1
1 < Un ≤ 30 3,5
30 < Un ≤ 132 5
> 132 7