Dal 1° marzo al 5 maggio 2016 le aziende possono inserire sul portale dell’Istituto le domande di finanziamento. Novità di questa sesta edizione – che porta a oltre 1,2 miliardi l’ammontare totale stanziato dal 2010 – l’introduzione di uno specifico asse di contributi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Col bando Isi 2015 l’Inail rinnova ancora una volta il proprio impegno per il welfare del Paese, mettendo a disposizione delle imprese 276.269.986 euro di contributi a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La somma rappresenta la sesta tranche di un ammontare complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro stanziato dall’Istituto a partire dal 2010. Novità rilevante del bando Isi 2015 è rappresentata dall’introduzione di uno specifico asse di finanziamento dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Le aziende interessate potranno inserire le proprie domande dal 1° marzo al 5 maggio 2016 sul portale dell’Inail.

Lo stanziamento è ripartito in budget regionali. Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’Inail – vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (quali, per esempio, quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea). I soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Copertura dei costi fino al 65%, il contributo massimo è di 130 mila euro. Nel dettaglio, i 276.269.986 euro di finanziamenti del bando a sportello possono riguardare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e – come già sottolineato – progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Il bando Isi 2015 mette a disposizione delle imprese un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

Trasparenza nelle procedure: gli elenchi di tutte le domande disponibili online. La procedura per l’assegnazione degli incentivi Inail ricalca quella adottata nelle edizioni precedenti. Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella sezione “Servizi on line” del portale dell’Inail, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. A partire dal 12 maggio 2016 le aziende la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online nelle date e negli orari di apertura dello sportello informatico (tali informazioni saranno comunicate sul sito dell’Inail a partire dal 19 maggio 2016). Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo.

 

Per maggiori informazioni sulle procedure previste da Bando ISI 2015 non esitate a contattarci.

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per addetti al Primo e Pronto soccorso aziendale conformemente ai contenuti minimi previsti dal D.M. 388 del 15/07/2003.

Il costo per singolo partecipante è di € 150,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico; verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.

Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. Il corso sarà tenuto da personale medico  con pluriennale esperienza nella formazione. Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato conforme  a quanto previsto dall’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 81/08.

 Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno il giorno 21/10/2017.

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone – mob. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

Corso per addetti alla conduzione di Gru su Autocarro art. 73 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Il Dott. Antonio De Simone consulente aziendale esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizza un corso di formazione per addetti alla conduzione di gru su autocarro.

Il costo per singolo partecipante è di € 180,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico; verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.  Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle gru su autocarro. Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.

Il corso si terrà Sabato 08 Ottobre 2016 a Baronissi (SA), il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per Mercoledì 05 Ottobre.

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone – cell. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

La logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro presente nel DLgs 151/2015(decreto attuativo Jobs Act), ha comportato, art. 21 c. 4, l’abolizione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni. Quindi, dal 23 dicembre 2015, non più registro degli infortuni*, istituito con Dpr 547/1955, art. 403, e il cui modello era stato approvato con Dm 12.9.1958, e modificato con DM 5.12.1996.

Peraltro, nulla è modificato, chiarisce la Circolare Inail 92 del 23 dicembre 2015, rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Istituto gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, (previsto dall’art. 53 del Dpr 1124/1965, che il DLgs 151/2015 ha recentemente modificato).

L’Inail, per offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento valido alternativo al registro degli infortuni, in grado, cioè di “fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva”, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Istituto.

E per gli infortuni occorsi precedentemente al 23 dicembre? Essi, spiega la circolare, saranno consultabili nel registro infortuni appena abolito.

Il cruscotto infortuni:

  • è accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito www.inail.it;
  • prevederà per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.

Tramite l’inserimento del codice fiscale, sarà anche possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato. In questo caso, conclude la circolare, l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell’utente stesso, in relazione all’Unità
Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione assicurativa territoriale (PAT).

La ricerca può essere eseguita per tipologia di singolo settore e ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese ella competenza territoriale regionale dell’utente, sedi lavorative da riferire all’Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore Agricoltura.

La ricerca per singolo settore prevederà l’elaborazione di un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative “conseguenze dell’infortunio” per ogni singolo anno.

Tutte le informazioni di carattere generale saranno erogate agli utenti esterni dal Contact center multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.

L’Inail ricorda, poi, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali sarà a disposizione dell’utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area contatti del portale www.inail.it). È stato elaborato anche il manuale “Cruscotto Infortuni” volto a fornire istruzioni puntuali ed utili alla navigazione nel database in argomento e che prevede nell’area news la comunicazione degli aggiornamenti che saranno apportati nel corso del tempo al database stesso.

* La soppressione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni era già stata stabilita dal TU 81/08, insieme all’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).

Da sempre il cliente è stato al centro di ogni nostra scelta aziendale; ad oggi possiamo vantare un buon livello di fidealizzazione della nostra clientela;la nostra attenzione è sempre più In virtù della nuova partnership professionale, abbiamo il piacere di comunicarLe che per tutte le imprese clienti della Vs. DE SIMONE Consulting, riserveremo una importante agevolazione in merito alla consulenza assicurativa aziendale.
Infatti, in occasione del lancio promozionale del nuovo prodotto di AXA ASSICURAZIONI dedicato alle aziende, definito “Protezione Impresa“,un responsabile del gruppo assicurativo sarà lieto di visitare le realtà aziendali interessate, per conferire loro una offerta con scontistica dedicata per tutte le esigenze assicurative, al fine di concretizzare un ulteriore supporto a tutti coloro i quali sono interessati alla sicurezza della professione e alla protezione della propria azienda.

Sentenza sezione penale Corte Cassazione n.41820/2015 che sancisce ruolo di vigilanza “alta” del CSE e non “operativa”.

Sentenza della sezione penale della Corte di Cassazione (N.41820/2015) in cui sancisce che il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo:
1) l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2) l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
3) che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
4) ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
5) a verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza;
6) a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che – come affermato dal ricorrente – il coordinatore per l’esecuzione riveste un ruolo di vigilanza “alta”, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza “momento per momento”, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.

A partire dal 30 giugno il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta inviando alle aziende non certificate in materia di gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas) ribadendo l’obbligatorietà ed richiedendo il motivo della mancata certificazione.

“Codesta Ditta risulta essere iscritta al Registro Fgas per le attività di cui ai regolamento 303/2008, ma non essere ancora certificata. Si rappresenta, pertanto la necessità che Codesta impresa, qualora svolga attività disciplinate dai suddetti Regolamenti Europei, provveda ad acquisire la prescritta certificazione”.

La lettera del Ministero fa seguito alle dichiarazioni della Sen. Simona Vicari, sottosegretario allo Sviluppo Economico, del gennaio scorso che annunciavano l’avvio di una attività di controllo (v. news del 17 gennaio) ed alla nota dello stesso Ministero del 13 febbraio relativa all’avvio, poi risultato solo virtuale, dei controlli stessi.

“[…] l’iniziativa del Ministero, pur parziale ed ancora insufficiente, è comunque da considerarsi un primo passo compiuto nella direzione da noi richiesta di iniziare ad impostare un serio ed organico sistema di controlli nei confronti delle imprese non certificate che continuano ad operare nel settore degli f-gas.” Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale CNA Installazione Impianti.

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Certificare la propria impresa 

In concomitanza con la certificazione del proprio personale, l’impresa deve certificarsi e predisporre un Piano Della Qualità.

Come mensionato dai diversi regolamenti, la certificazione delle imprese prevede:

  • Piano Qualità – predisporre un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità del servizio offerto.
  • Strumentazioni e procedure – l’impresa deve fornire al proprio personale gli strumenti e le procedure necessarie allo svolgimento delle atttività.
  • Idoneo numero di personale certificato – l’impresa deve impiegare personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto. Ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, ci si deve aspettare che l’impresa abbia una persona certificata.

La certificazione delle imprese ha durata di 5 anni. Nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, dovranno essere effettuate due verifiche ispettive presso l’impresa (obbligatoria la prima verifica di certificazione) e le restanti verifiche documentali con cadenza annuale.

Certificarsi come tecnico abilitato

Per ottenere la qualifica richiesta, il tecnico frigorista dovrà affrontare un esame costituito da una prova pratica ed una prova teorica.

Solo Odc e Odv riconosciuti da ACCREDIA (ente di accreditamento italiano – www.accredia.it) possono svolgere gli esami.

I nostri partners

Michelangelo srl è OVD ICMQ, Organismo di valutazione come da regolamenti Accredia.

La prova teorica consiste in un test con domande a risposta multipla, mentre durante la prova pratica il candidato dovrà eseguire operazioni su un impianto. Seguire un corso di formazione all’esame consigliato ma non obbligatorio.

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo che la De Simone Consulting , in collaborazione con la Euro Noleggi s.r.l., organizzano un corso di formazione per addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).

 

Il corso si terrà in Via San Leonardo,157 c/o Euro Noleggi s.r.l.

il costo per singolo partecipante è di € 180,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico;

verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.

Premessa  L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (TUSL) parla di “Informazione, formazione e addestramento” e stabilisce che “il Datore di Lavoro provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori, incaricati dell’uso, dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza sulle condizioni di impiego delle attrezzature e sulle situazioni anormali prevedibili”. 

 

Il comma 5  stabilisce che in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro, PLE. per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

 

Obiettivi Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari tipi di piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE).
Destinatari lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

 

 

 

Metodologia didattica
I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

 

Docenti
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle piattaforme elevabili (PLE).

 

Attestati di abilitazione
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.

 

 

Per motivi organizzativi le date del corso saranno fissate al raggiungimento di n° 10 iscritti .

 

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

 

Dott. Antonio De Simone –  cell. 347/9179483 oppure email: info@desimoneconsulting.it

 

 

 

Alla richiesta d’iscrizione seguirà invio di apposito modulo.

 

 

L’Anac pubblica le nuove “Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi”, ai sensi dell’art. 153 del Codice Appalti

L’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha pubblicato la determinazione n. 10 del  23 settembre 2015 contenente le Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Oggetto delle nuove linee guida sono le procedure disciplinate dall’art. 153 del Codice, relative alla finanza di progetto (o project financing). 

La finanza di progetto è una particolare forma di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.  E’ stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano dalla legge 415/1998 (legge Merloni-ter) e in seguito più volte modificata. Oggi la disciplina della finanza di progetto è disciplinata dall’art. 153 del Codice Appalti (D. Lgs. 163/2006).

La finanza di progetto costituisce un sistema di realizzazione di lavori pubblici attraverso l’opera e il finanziamento privato. In particolare, si tratta di un sistema che consente l’affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione di un’opera pubblica mediante il concorso di un investitore privato, il cui capitale sarà remunerato dai flussi di cassa derivanti dalla gestione dell’opera per un arco temporale contrattualmente determinato.

L’Autorità fornisce una serie di indicazioni su come procedere, partendo dalla differenza tra la finanza di progetto (PF) e i contratti di parternariato pubblico-privato (PPP).

Le Linee Guida sono pensate principalmente per gli affidamenti di importo elevato, ma si applicano con gli opportuni accorgimenti anche a quelli di importo ridotto.

Ecco gli argomenti trattati dalle nuove linee guida dell’Anac:

  • Glossario
  • Premessa
  • La concessione di lavori e servizi e la finanza di progetto
  • La fase della programmazione
  • Lo studio di fattibilità
  • Le modalità di svolgimento della procedura a gara unica
  • Lo svolgimento della procedura a doppia gara e il diritto di prelazione
  • Lo svolgimento delle procedure ad iniziativa dei privati
  • La finanza di progetto nei servizi
  • Disciplina applicabile all’esecuzione del contratto

 

 

 

Clicca sul sguente link per scaricare le: Linee guida Anac sull’affidamento delle concessioni di lavori pubblici