La comunicazione del Ministero alle aziende non certificate F-gas

A partire dal 30 giugno il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta inviando alle aziende non certificate in materia di gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas) ribadendo l’obbligatorietà ed richiedendo il motivo della mancata certificazione.

“Codesta Ditta risulta essere iscritta al Registro Fgas per le attività di cui ai regolamento 303/2008, ma non essere ancora certificata. Si rappresenta, pertanto la necessità che Codesta impresa, qualora svolga attività disciplinate dai suddetti Regolamenti Europei, provveda ad acquisire la prescritta certificazione”.

La lettera del Ministero fa seguito alle dichiarazioni della Sen. Simona Vicari, sottosegretario allo Sviluppo Economico, del gennaio scorso che annunciavano l’avvio di una attività di controllo (v. news del 17 gennaio) ed alla nota dello stesso Ministero del 13 febbraio relativa all’avvio, poi risultato solo virtuale, dei controlli stessi.

“[…] l’iniziativa del Ministero, pur parziale ed ancora insufficiente, è comunque da considerarsi un primo passo compiuto nella direzione da noi richiesta di iniziare ad impostare un serio ed organico sistema di controlli nei confronti delle imprese non certificate che continuano ad operare nel settore degli f-gas.” Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale CNA Installazione Impianti.

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Certificare la propria impresa 

In concomitanza con la certificazione del proprio personale, l’impresa deve certificarsi e predisporre un Piano Della Qualità.

Come mensionato dai diversi regolamenti, la certificazione delle imprese prevede:

  • Piano Qualità – predisporre un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità del servizio offerto.
  • Strumentazioni e procedure – l’impresa deve fornire al proprio personale gli strumenti e le procedure necessarie allo svolgimento delle atttività.
  • Idoneo numero di personale certificato – l’impresa deve impiegare personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto. Ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, ci si deve aspettare che l’impresa abbia una persona certificata.

La certificazione delle imprese ha durata di 5 anni. Nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, dovranno essere effettuate due verifiche ispettive presso l’impresa (obbligatoria la prima verifica di certificazione) e le restanti verifiche documentali con cadenza annuale.

Certificarsi come tecnico abilitato

Per ottenere la qualifica richiesta, il tecnico frigorista dovrà affrontare un esame costituito da una prova pratica ed una prova teorica.

Solo Odc e Odv riconosciuti da ACCREDIA (ente di accreditamento italiano – www.accredia.it) possono svolgere gli esami.

I nostri partners

Michelangelo srl è OVD ICMQ, Organismo di valutazione come da regolamenti Accredia.

La prova teorica consiste in un test con domande a risposta multipla, mentre durante la prova pratica il candidato dovrà eseguire operazioni su un impianto. Seguire un corso di formazione all’esame consigliato ma non obbligatorio.