Sono aperte le iscrizioni per il corso come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) “MODULO C”

Ai sensi del comma 2, art. 32 del D. Lgs. 81/08, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (per i casi di deroga, a questo requisito si rimanda alla lettura del comma 3 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08) e conseguire l’attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Destinatari

Il corso di formazione RSPP MODULO C è rivolto chiunque intenda acquisire la formazione necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione(RSPP).

Obiettivo

Il corso “RSPP Modulo C” consente di progettare e gestire i processi formativi, anche per la diffusione della cultura della sicurezza, pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso i sistemi di gestione, utilizzare le corrette forme di comunicazione per favorire la partecipazione e la collaborazione tra i vari soggetti del sistema azienda.

Docenti

Il “MODULO C: CORSO RSPP” è tenuto da docenti esperti nelle varie tematiche affrontate, tutti qualificati come formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13.

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone – mob. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per l’utilizzo di D.P.I. anticaduta

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.

Gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 specificano l’obbligo formativo per i rischi a cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di formare il personale che svolge o sovrintende a lavori in altezza (quota) con particolare riguardo all’uso in sicurezza delle attrezzature di protezione individuale quali imbracatura, dispositivi anticaduta, ecc…

La formazione  ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori ai quali vengono messi a disposizione D.P.I. per la prevenzione e la protezione del rischio di caduta dall’alto, durante le varie fasi di lavorazioni, tramite il miglioramento sia delle conoscenze relative al pericolo compreso nel lavoro in quota, sia della capacità di operare utilizzando in modo corretto i D.P.I., tramite addestramento all’uso di tali D.P.I. e linee vita. 

Il corso è rivolto ai lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota specifiche soggette al rischio di caduta dall’alto, utilizzando D.P.I. e sistemi anticaduta specifici quali  imbracatura, cordini, ancoraggi, connettori, ecc…

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone – mob. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per i lavoratori sulla segnaletica stradale.

Il recente Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013 dal titolo “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” ha introdotto nuove disposizioni in materia di Sicurezza nei cantieri stradali. Il Decreto è entrato in vigore il 20 aprile 2013. Il Decreto individua i criteri minimi che gli Enti gestori delle infrastrutture e le Imprese, affidatarie ed esecutrici, devono adottare per elaborare e mettere in atto procedure di lavoro durante le fasi di installazione, disinstallazione e manutenzione della segnaletica stradale di cantiere, le quali comportano evidenti rischi derivanti dall’interferenza con il traffico veicolare. La norma introduce, inoltre, l’obbligo a carico del Datore di Lavoro di fornire una formazione specifica ai lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica stradale e ai preposti incaricati di gestire operativamente le attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stessa.


Il corso è diretto a lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone – mob. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per R.L.S. così come previsto dal D.Lgs. 81/08  e s.m.i.

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Così recita il D.Lgs. 81/08 all’art 47 comma 2 sancendo in questo modo l’importanza di tale figura nel sistema di prevenzione della sicurezza aziendale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone – mob. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it


Il Bando ISI 2019 ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.
Il contributo è pari al 65% delle spese ammissibili a fondo perduto.
Sono ammesse le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, quali opere edili ed acquisto di macchinari, nei limiti della singola tipologia di intervento, oltre le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.

Cinque gli assi di finanziamento, con differenti destinatari e massimali.

L’invio delle domande sarà online tramite codice identificativo e assegnazione delle risorse in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

La compilazione della domanda sarà possibile dall’11 aprile 2019 alle ore 18.00 del 30 maggio 2019Dal 6 giugno download del codice identificativo. Date e orari per l’invio comunicati a partire dal 6 giugno.

Gli elenchi provvisori con domande in posizione utile per ammissibilità o provvisoriamente non ammissibili verranno pubblicati entro 14 giorni dall’invio.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

Buone Feste

Sono aperte le iscrizioni al  corso di formazione per ascensoristi .

L’ascensorista è una figura specializzata in grado di realizzare, sulla base della documentazione tecnica, il montaggio, la manutenzione e la riparazione di impianti elevatori e di tutto ciò che concerne il trasporto verticale. 

Un ascensorista deve:

Conoscere a fondo le parti che costituiscono un ascensore, vale a dire sia quella elettrica che quella meccanica ed idraulica;

  1. Conoscere le tecniche di montaggio, smontaggio e riparazione di ascensori e montacarichi;
  2. Saper leggere ed interpretare disegni e schemi tecnici sia meccanici che elettrici;
  3. Avere familiarità con le problematiche più ricorrenti che si presentano nell’uso quotidiano dell’ascensore;
  4. Conoscere la normativa tecnico-legislativa sugli impianti di sollevamento, quella relativa alla sicurezza, nonché le regole generali di comportamento e sicurezza da parte del Manutentore.

Struttura del Corso

Il corso ha l’obiettivo di formare personale tecnico nel settore ascensorista in grado di qualificarsi  mediante il sostenimento e superamento dell’esame per il patentino previsto dalle norme vigenti, qualora il soggetto interessato si voglia dedicare alla manutenzione, così come previsto dal D.P.R. 23/2017 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori” .

Alternativamente il corso consente la formazione di personale tecnico da impiegare immediatamente nel settore montaggio impianti, che non prevede il possesso del patentino.

Il corso ha una durata di 32 ore suddivise in parte teorica e pratica, da svolgersi presso aule e laboratori attrezzati.

Il corso è strutturato secondo due diverse modalità:

  • Full con 4 incontri per una settimana
  • Regular con 8 incontri per 4 settimane

Estratto del Corso

Generalità

  1. La Normativa ascensori:vendita, Marchio e Dichiarazione CE di Conformità
  2. Tipi di ascensori : gli impianti a frizione ed idraulici
  3. Costituzione dei vari tipi di impianti
  4. Installazione  di ascensori e montacarichi
  5. I dispositivi di sicurezza, i componenti di sicurezza
  6. Piattaforme per disabili e monta scale
  7. Cenni di elettrotecnica, meccanica e oleodinamica.

Documentazione

  1. Documentazione tecnica di progetto
  2. Fascicolo o registro dell’ascensore
  3. Manuale di istruzioni d’uso, manutenzione e controlli
  4. Libretto di istruzione dei componenti di sicurezza

Valutazione della conformità

  1. La valutazione della conformità di un ascensore con esami e verifiche  L’esame CE del tipo (all. V del DPR 162/99)
  2. L’esame finale (All. VI del DPR 162/99)
  3. La verifica di un unico prodotto (All. X del DPR 162/99)
  4. La normalizzazione degli ascensori,la norma ISO 4190

Messa in esercizio e verifiche periodiche

  1. Compiti, Responsabilità, Soggetti interessati
  2. Prove ed accertamenti
  3. La documentazione da produrre, verbale di verifica periodica
  4. La manutenzione preventiva e correttiva.

Verifiche straordinarie

  1. La norma UNI 10411-I:2003
  2. Il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti: la norma UNI EN 81-80
  3. Prove ed accertamenti
  4. La documentazione da produrre, verbale di verifica straordinaria

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Tracciamento rifiuti, cosa succederà?

Dal primo gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). E’ quanto si legge nella bozza del Dl Semplificazioni atteso sul tavolo del prossimo Cdm.  Verranno così aboliti anche i contributi da versare per la costituzione e il funzionamento del Sistri a carico degli operatori iscritti con un contributo annuale. 
I soggetti tenuti alla tracciabilità dei rifiuti compiranno i propri adempimenti attraverso il ricorso a moduli cartacei, compilando i registri di carico e scarico e formulari di identificazione (FIR, MUD) in attesa di un nuovo sistema di tracciabilità. 
Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali – ha affermato in merito il Ministro dell’Ambiente Costa -, un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi.

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Il regolamento europeo è ormai pienamente in vigore da quasi due anni e mezzo e pertanto il periodo di grazia, informalmente concesso in parecchi paesi, è giunto al termine. La presidente del comitato europeo per la protezione dei dati, Andrea Jelinek, ed il nuovo garante irlandese, durante un recente incontro a Bruxelles, hanno fatto presente che ormai il periodo di tolleranza, che in molti paesi è stato attuato, per dare tempo ai titolari di recepire correttamente i dettati del nuovo regolamento europeo, è quasi giunto al termine. Ci si aspetta che nel 2019 comincino ad essere applicate le sanzioni, calcolate secondo le nuove modalità, con un incremento sensibile del numero dei soggetti coinvolti.

La presidente del comitato europeo ha già fatto presente che il comitato sta lavorando su alcuni problemi legati al trasferimento di dati fra vari paesi ed ha già avuto notizia più di 3000 violazioni dei dati, che dovranno essere esaminate secondo le nuove modalità.

Di seguito proponiamo qualche chiarimento.

Cosa è il registro delle attività di trattamento?

L’art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”) prevede tra gli adempimenti principali del titolare e del responsabile del trattamento la tenuta del registro delle attività di trattamento. E’ un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del RGPD) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento (sul registro del responsabile, vedi, in particolare, il punto 6).

Costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, in quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tali attività.

Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

2. Chi è tenuto a redigerlo?

Tutti i titolari e i responsabili del trattamento sono tenuti a redigere il Registro delle attività di trattamento (v. art. 30, par. 1 e 2 del RGPD).

In particolare, in ambito privato, i soggetti obbligati sono così individuabili:

  • imprese o organizzazioni con almeno 250 dipendenti;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti che possano presentare un rischio – anche non elevato – per i diritti e le libertà dell’interessato;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1 RGPD, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 RGPD.

Rientrano nella categoria delle “organizzazioni” di cui all’art. 30, par. 5 anche le associazioni, fondazioni e i comitati.

Alla luce di quanto detto sopra, sono tenuti all’obbligo di redazione del registro, ad esempio: 

  • esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione, ecc.) e/o  che  trattino dati sanitari dei clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori ecc.);
  • liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati (es. commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale);
  • associazioni, fondazioni e comitati ove trattino “categorie particolari di dati” e/o dati relativi a condanne penali o reati (i.e. organizzazioni di tendenza; associazioni a tutela di soggetti c.d. “vulnerabili” quali ad esempio malati, persone con disabilità, ex detenuti ecc.; associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, razziali, basate sull’orientamento sessuale, politico o religioso ecc.; associazioni sportive con riferimento ai dati sanitari trattati; partiti e movimenti politici; sindacati; associazioni e movimenti a carattere religioso);
  • il condominio ove tratti “categorie particolari di dati” (es. delibere per interventi volti al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. n. 13/1989; richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all’interno dei locali condominiali).

Infine, si precisa che le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti obbligate alla tenuta del registro potranno comunque beneficiare di alcune misure di semplificazione, potendo circoscrivere l’obbligo di redazione del registro alle sole specifiche attività di trattamento sopra individuate (es. ove il trattamento delle categorie particolari di dati si riferisca a quelli inerenti un solo lavoratore dipendente, il registro potrà essere predisposto e mantenuto esclusivamente con riferimento a tale limitata tipologia di trattamento).

Al di fuori dei casi di tenuta obbligatoria del Registro, anche alla luce del considerando 82 del RGPD, il Garante ne raccomanda la redazione a tutti i titolari e responsabili del trattamento, in quanto strumento che, fornendo piena contezza del tipo di trattamenti svolti, contribuisce a meglio attuare, con modalità semplici e accessibili a tutti, il principio di accountability e, al contempo, ad agevolare in maniera dialogante e collaborativa l’attività di controllo del Garante stesso.

Si invita altresì a consultare il documento interpretativo del 19 aprile 2018 del Gruppo ex art. 29 (Ora Comitato europeo per la protezione dei dati) reperibile al seguente link: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=624045

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Le disposizioni relative al primo e pronto soccorso aziendale  sono individuate dal Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388. Riguardo al primo soccorso nei luoghi di lavoro sono  molti gli aspetti importanti da prendere in considerazione come:

la classificazione delle aziende, le caratteristiche dei presidi e delle attrezzature, i requisiti del personale addetto e l’organizzazione delle procedure di soccorso.

Il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

  • cassetta di primo soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro (mezzi di trasporto , uffici,cantieri ecc) adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1 del decreto;
  • un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d’emergenza del Servizio sanitario nazionale.     

       Riportiamo nella Tabella 1 la classificazione aziendale dettata dal DM 388/2003:

Per tutte le  informazioni relative ai corsi di primo e pronto soccorso aziendale non esitate a contattarci.