Infortunio mortale sul lavoro: la Cassazione esclude la responsabilità del committente in caso di conferimento dell’incarico ad un’impresa appaltarice e di nomina del coordinatore della sicurezza

Nessuna condanna per il committente se conferisce l’incarico per la realizzazione dei lavori ad un’altra impresa, assicurando la sua totaleestraneità al compimento dell’opera e se nomina un tecnico come coordinatore per la sicurezza.

Questo quanto ribadito dalla quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 40033/2016, in merito ad un caso di decesso di un lavoratore dipendente di un’impresa subappaltatrice.

Infortunio mortale sul lavoro, il fatto

Il caso in esame riguarda la morte di un lavoratore, deceduto a causa di un infortunio mortale per gravi violazioni delle misure di sicurezza sul cantiere.

In particolare, la società committente dei lavori per la costruzione di una palazzina di civile abitazione subappaltava i lavori ad altra impresa. Quest’ultima, a sua volta, subappaltava ad altre 2 imprese:

  1. i lavori per la realizzazione opere di muratura
  2. i lavori per la realizzazione intonaco e verniciatura

Un lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice di intonacatura, durante la sua attività, precipitava nel vano ascensore causandone il decesso.

Infortunio mortale sul lavoro, la decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, accertata l’assenza di qualsiasi misura di protezione contro il rischio di caduta dall’alto, condannava i seguenti soggetti per la morte del lavoratore:

  • il committente, quale amministratore unico della società committente dei lavori
  • il direttore tecnico dei lavori, ossia l’amministratore della società appaltatrice dei lavori
  • il direttore di fatto dei lavori per la società cui erano state subappaltate le opere

In particolare, riteneva il committente responsabile del suddetto reato in quanto (in violazione degli artt. 90 comma 2 del dlgs 81/2008 e 2087 del cc) ometteva di valutare adeguatamente la idoneità e completezza del PSC, con riguardo all’assenza nel predetto PSC di misure di prevenzione del rischio di caduta nel vuoto.

Responsabile anche il direttore tecnico dei lavori perché, in violazione degli artt. 97 comma 1, 2 e 3, 26, 146 comma 3 del dlgs 81/2008 e 2087 del cc, ometteva di:

  • vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati in subappalto alla società di intonacatura
  • verificare l’idoneità tecnica di tale società e l’adeguatezza del suo POS che non prevedeva adeguate misure di protezione contro il rischio di caduta nel vuoto
  •  coordinare gli interventi di cui agli artt. 95-96 dlgs 81/2008 e di promuovere il coordinamento e la cooperazione delle imprese esecutrici ai fini della sicurezza
  • provvedere affinché, durante l’intonacatura delle predette aree, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette, ossia sbarrate

Infine, riteneva responsabile il direttore di fatto del cantiere in quanto, in violazione degli artt. 146 co. 3 dlgs 81/2008, 2087 cc:

  • ometteva di provvedere affinché, durante l’intonacatura delle aree di sbarco, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette contro il rischio di caduta nel vuoto
  • disponeva, invece, che i lavoratori procedessero alla intonacatura previa rimozione delle tavole poste a protezione del suddetto vano

Pertanto, il Tribunale di Milano condannava i 3 soggetti. Condannava anche le rispettive società per non aver adottato misure di protezione.

Infortunio mortale sul lavoro, Corte di appello di Milano

I condannati proponevano appello dinanzi la Corte di appello di Milano che, in parziale riforma dell’impugnata sentenza assolveva solo la società della committenza e quella appaltatrice.

Confermava nel resto l’impugnata sentenza; gli altri ricorrenti avanzavano, quindi, ricorso per cassazione.

Infortunio mortale sul lavoro, Corte di Cassazione, sentenza 40033/2016

La Corte di Cassazione annulla la sentenza nei confronti del committente per non aver commesso il fatto. Rigetta, invece, gli altri ricorsi.

In base a quanto osservato dalla Cassazione, la società committente si era limitata a conferire l’incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa. Inoltre, aveva nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, destinatario degli obblighi previsti.

Per quanto riguarda, invece, l’appaltatore dei lavori, egli è destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici.

Tra gli obblighi, la valutazione circa l’adeguatezza del POS adottato dalle stesse.

Nel caso specifico, nel piano di sicurezza dell’impresa subappaltatrice, alle cui dipendenze era il lavoratore deceduto, non vi era alcuna misura di prevenzione dai rischi circa le lavorazioni in prossimità delle aperture vicino gli ascensori. Solo generiche previsioni relative al rischio di caduta dall’alto.

Il Decreto correttivo del Jobs Act (d.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016) ha disposto la tracciabilità dei voucher, introducendo nuovi obblighi di comunicazione per chi li utilizza per retribuire prestazioni di lavoro accessorio. Con la circolare n. 1/2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher. L’Ispettorato informa, inoltre, che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 185/2016 e la specifica circolare.

Una maggiore semplificazione degli adempimenti sarà assicurata attraverso l’emanazione di un apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà, fra l’altro, definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

 

 

Clicca qui: Testo integrale della circolare del Ministero

Con il D.m. Ambiente 15 giugno 2016 messe a punto le disposizioni applicative di cui all’art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221

Pubblicati i criteri per l’attribuzione del credito d’imposta per interventi di bonifica da amianto con il decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n. 243.

Per effetto sono state messe a punto le disposizioni applicative di cui all’art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riferimento:

– alle tipologie di interventi ammissibili al credito d’imposta;

– alle modalità e ai termini per  la  concessione  del  credito d’imposta;

– alle disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del  limite massimo di spesa;

– alla determinazione dei casi di  revoca e di decadenza del beneficio;

– alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo.

 

Testo integrale del Decreto

Prevenzione incendi asili nido, entro il 7 ottobre gli asili nido con oltre 30 persone esistenti al 28 agosto 2014 devono adeguarsi al dm 16 luglio 2014

Entro il 7 ottobre 2016 gli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti al 28 agosto 2014 devono adeguarsi alle regole previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi dm 16 luglio 2014.

I termini risultano così prorogati per effetto della disposizione prevista dall’art. 4 comma 2-bis del dl 192/2014 (“Milleproroghe”), convertito in legge 11/2015.

Entro il 7 ottobre, dunque, occorre presentare la Scia antincendio ai sensi dell’art. 4 del dpr 151/2011.

Contenuti dm 16 luglio 2014

Fra le definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, interessano quelle di:

  • asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni
  • persone presenti: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività degli asili devono essere organizzate e gestite in modo da:

  1. minimizzare le cause di incendio
  2. garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti
  3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici
  4. limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui
  5. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
  6. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Il decreto dispone una serie di requisiti da rispettare in merito a:

  • ubicazione
  • caratteristiche costruttive (carico d’incendio specifico delle attività che non deve superare 300MJ/mq)
  • classe REI di strutture portanti ed elementi di compartimentazione
  • classe di reazione al fuoco degli elementi.

 

 

PARAPETTI DI TRATTENUTA E INDICAZIONE NEI PIANI DI SICUREZZA (PSC e POS)

Nei lavori edili in cui è prevista la redazione del PSC, la scelta degli apprestamenti più idonei da utilizzarsi per la riduzione e protezione del rischio di caduta dall’alto, deve essere effettuata dal CSP tenendo conto delle specifiche condizioni di cantiere.
Tra i possibili apprestamenti per la protezione dalla caduta di persone dall’alto sono permesse come opere i parapetti prefabbricati la cui adozione deve tener conto delle specifiche situazioni di cantiere.
Nei lavori per i quali non è prevista la nomina del coordinatore, la scelta degli apprestamenti da utilizzarsi di cui sopra spetta totalmente al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Nel piano operativo di sicurezza (POS), i cui contenuti minimi sono indicati nell’allegato XV, è previsto di riportare da una parte “l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere provvisionali di notevole importanza […]” e dall’altro “la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative […]”, quindi considerando anche l’installazione delle opere provvisionali; inoltre, qualora sia previsto nel PSC, nel POS devono essere indicate le procedure complementari e di dettaglio per l’installazione, il controllo e la rimozione dei parapetti.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La scelta dell’apprestamento più idoneo a proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto dipende dalle caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività che si andrà a svolgere. L’analisi della situazione lavorativa, dovrà essere affrontare nel rispetto delle indicazioni previsti dall’articolo 111 del D.Lgs. 81/2008:

  • priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura e alla durata dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi.

Nella valutazione dei rischi andranno necessariamente presi in esame almeno i seguenti punti:

  • Tipologia e durata del lavoro da svolgere
  • Inclinazione della copertura
  • Tipo di copertura (piana, a falda, a shed, a volta…)
  • Altezza di caduta massima
  • Carichi massimi di impatto di un corpo in fase di scivolamento/caduta (carichi dinamici)
  • Traiettoria di caduta di un corpo morto che rotola dalla copertura e probabile punto di impatto sul parapetto prefabbricato

INDICAZIONI PER LA SCELTA DEL TIPO DI PARAPETTO E CARATTERISTICHE

La scelta del tipo di parapetto e del relativo sistema di ancoraggio da adottare in una specifica realizzazione dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi.
La norma tecnica UNI EN 13374:2004 costituisce il riferimento per i sistemi temporanei di protezione dei bordi destinati all’uso durante la costruzione o la manutenzione di edifici e di altre strutture.

L’uso di parapetti realizzati con elementi prefabbricati offre garanzie di adeguata resistenza se prodotti nel rispetto della norma tecnica UNI EN 13374:2004 “Sistemi temporanei di protezione dei bordi”. I componenti, costruiti allo scopo, di questi parapetti devono essere provvisti di marcatura e di istruzioni d’uso. Pertanto, in cantiere deve essere sempre disponibile il manuale d’uso dei parapetti prefabbricati utilizzati.

La UNI EN 13374 suggerisce la classe di parapetto da utilizzare per diversi angoli di inclinazione della superficie di lavoro e per diverse altezze di caduta Hf. Conoscere le tre classi permette di scegliere il modello giusto per la tipologia di lavori da svolgere in cantiere:

Tipologia di parapetto Requisiti di sicurezza
Classe A Resiste solo a carichi statici, pertanto può essere utilizzata fino ad inclinazioni di 10°. Deve resistere a sostenere una persona che si appoggia alla protezione o fornire una presa quando vi si cammina a fianco. Deve resistere a trattenere una persona che cammina o cade in direzione della protezione.
Classe B Resiste a forze dinamiche di debole intensità, può essere utilizzato fino ad inclinazioni di 30°, senza limitazione dell’altezza di caduta; fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i due metri. Deve resistere a trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie inclinata.
Classe C Resiste a forze dinamiche di notevole intensità, può essere utilizzata fino ad inclinazioni di 45°, senza limitazione dell’altezza di caduta; – fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i cinque metri. Deve resistere a trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie  FORTEMENTE inclinata.

La scelta del tipo di parapetto deve avvenire in relazione alle istruzioni contenute nel manuale fornito dal fabbricante e comunque tenendo conto di:

  • tipo di intervento da eseguire (costruzione, demolizione, manutenzione);
  • inclinazione della superficie di lavorazione da proteggere (piana, a debole inclinazione, a forte inclinazione);
  • tipo di struttura a cui si potrà ancorare il parapetto provvisorio (cemento armato, muratura, acciaio, legno);
  • altezza di caduta del lavoratore.

Tabella riassuntiva

Tabella riassuntiva

La tipologia di parapetto deve essere compatibile con il tipo di struttura di supporto su cui deve essere fissato, sia come materiale (es. c.a., legno, metallo) sia come sistema di fissaggio (es. in verticale, in orizzontale).
L’altezza minima del parapetto, misurata perpendicolarmente alla superficie di lavoro, deve essere 1 metro; a questo proposito va ricordato che l’altezza minima di 1 metro deve essere mantenuta per tutta la durata dell’intervento per il quale il parapetto costituisce l’apprestamento utilizzato.

Il parapetto è formato, al minimo e oltre ai montanti, da un corrente principale1 (superiore), da un corrente intermedio2 e da un fermapiede3; al fine di limitare le aperture tra gli elementi orizzontali dei parapetti è possibile l’uso di reti di sicurezza di tipo “U”, in conformità alla norma tecnica UNI EN 1263-1, come protezione intermedia4 in sostituzione del corrente intermedio.
L’altezza del fermapiede prevista dalla norma tecnica citata UNI EN 13374 è pari a 15 cm; tuttavia altri precetti normativi prevedono un’altezza del fermapiede di 20 cm a cui molti fabbricanti di parapetti si sono adeguati.

classe A - classe B - classe C

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI MONTATORI E DEL PREPOSTO

Gli addetti al montaggio, allo smontaggio e al controllo dei parapetti devono essere in possesso della formazione teorico/pratica e dell’addestramento sulle corrette modalità di installazione e manutenzione contenute nelle istruzioni d’uso del fabbricante e nelle eventuali disposizioni aziendali. L’attestazione dell’avvenuta formazione e addestramento deve essere indicata nel POS è trasmessa al CSE.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

L’attività di montaggio e di smontaggio dei parapetti espone al rischio di caduta dall’alto i lavoratori addetti, pertanto devono essere utilizzate attrezzature e procedure adeguate a limitare tale rischio.
L’attrezzatura che meglio si presta al montaggio e smontaggio dei parapetti lungo i bordi delle coperture, in termini sicurezza, è la piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE), conosciuta come piattaforma aerea o cestello, pertanto essa rappresenta l’attrezzatura da privilegiare.
Pertanto nel PSC il CSP dovrà indicare il costo del noleggio della piattaforma mobile di lavoro come costo della sicurezza.
L’uso dei DPI anticaduta, per il montaggio e smontaggio di questa opera provvisionale è possibile se sono garantite le seguenti condizioni:

  • accesso sicuro in quota; per quanto riguarda le coperture, l’accesso in quota dovrebbe essere possibile, ad esempio, da un ponteggio fisso dotato di scale o da un lucernario considerata anche la necessità di evacuare agevolmente i lavoratori in caso di emergenza;
  • possibilità di applicare, i punti di ancoraggio rispondenti alla norma tecnica UNI EN 795 ai quali collegare il sistema di trattenuta/anticaduta, tenuto conto della necessaria resistenza del supporto su cui devono essere installati;
  • possibilità di far giungere in sicurezza il materiale necessario alla costruzione e rimozione del parapetto;
  • possibilità di soccorrere rapidamente l’eventuale lavoratore caduto;

Il montaggio deve avvenire nel rispetto delle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante, che pertanto sono irrinunciabili; la struttura di supporto deve risultare idonea come caratteristiche e stato di conservazione.
Il CSE al termine del montaggio deve farsi rilasciare dall’impresa installatrice un’attestazione sul corretto montaggio.
Le tavole in legno costituenti i correnti del parapetto, devono essere scelti in conformità alle caratteristiche e alle dimensioni previste dal fabbricante.
Le Linee Guida ISPESL, escludono come materiali di supporto quali strutture in muratura o laterocemento.
Tuttavia alcuni produttori di montanti a piastra fissa tassellata al supporto, consentono l’utilizzo su solai in laterocemento.
Nei casi di strutture non contemplate nel manuale di istruzioni fornito dal produttore del parapetto si rende necessaria la verifica preliminare della struttura di ancoraggio.
Per conseguire una adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà su documentazione tecnica disponibile, su una accurata ispezione visiva, su verifiche in sito (martellatura sui punti critici per individuare cedimenti, vuoti, distacchi di materiale oppure ancora prove di infissione ed estrazione del tassello su un campione del supporto, ecc..).
Qualora persistano dubbi sulla resistenza della struttura di supporto, è necessario acquisire la dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che ne attesti l’idoneità.
In tali casi, l’obbligo della verifica della struttura di supporto e della corretta posa del parapetto ricade principalmente sul CSP/CSE e sul datore di lavoro dell’impresa che utilizza tale protezione. Le modalità di esecuzione della verifica preliminare della struttura di supporto ed i relativi risultati (o in alternativa la dichiarazione del tecnico abilitato) devono essere documentati e tenuti a disposizione in cantiere, ad esempio allegandoli al PSC e al POS.
Nel caso siano utilizzati parapetti con elementi prefabbricati realizzati senza osservare la norma tecnica UNI EN 13374 (fabbricati prima del novembre 2004), questi dovranno essere appositamente progettati. Pertanto, l’obbligo di verifica della resistenza complessiva dell’opera provvisionale (parapetto e struttura di supporto) ricade sul coordinatore e sul datore di lavoro dell’impresa che utilizza tale protezione.
Il montaggio e smontaggio deve essere effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

CONTROLLI DEL PARAPETTO

Nel rispetto delle istruzioni del fabbricante e fermo restando il controllo preliminare di tutti i componenti del parapetto per l’impiego del solo materiale ritenuto idoneo allo scopo, è necessario, durante il suo impiego, predisporre controlli periodici (es. serraggio delle ganasce, fissaggio dei correnti), e controlli eccezionali dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori.
Inoltre la norma UNI EN 13374 prescrive che nelle istruzioni deve essere specificato quanto segue: “dopo la caduta di una persona o di un oggetto verso o all’interno di un sistema di protezione dei bordi, e dei suoi accessori, il sistema deve essere utilizzato nuovamente solo dopo essere stato ispezionato da una persona competente”.
Il controllo e la verifica deve essere effettuata dopo il montaggio, durante l’uso e periodicamente come indicato nel tabella sotto riportata.

Tipo di ispezione Cosa verificare
Ispezione prima dell’uso e dopo lo smontaggio Tutti i componenti
Ispezione durante l’uso Ancoraggi, montanti ed elementi orizzontali
Ispezione periodica Ancoraggi
Ispezione dopo il montaggio e dopo la rimessa in esercizio Tutti i componenti

L’esecuzione di suddette verifiche deve essere documentata e conservata in cantiere a cura degli organi di vigilanza e del CSE.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2016 il Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
Il decreto, che entra in vigore il 22 settembre 2016, rappresenta la seconda norma tecnica verticale (capitolo V.5 – Attività ricettive turistico – alberghiere), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.

L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994,  al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015.

La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione:

V.5.4 Strategia antincendio
1.Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

Nella sezione V.5.2 le attività ricettive turistico – alberghiere sono classificate sia in base al numero di posti letto p

Classificazione dell’attività Posti letto
PA 25 < p <= 50
PB 50 < p <= 100
PC 100 < p <= 500
PD 500 < p <= 1000
PE P > 1000

sia in base alla massima quota dei piani  h

Classificazione dell’attività Quota piani
HA h < 12 m
HB 12 m < h < 24 m
HC 24 m < h < 32 m
HD 32 m < h < 54 m
HE h > 54 m

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

Classificazione Tipologia di locali
TA Spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l’edificio (spazi ad uso del personale)
TB Spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l’edificio
TC Spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata
TM Depositi o archivi di sup. lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2
TO Locali con affollamento > 100 persone
TK Locali con carico di incendi specifico qf > 1200 Mj/m2
TT Locali in cui sono presenti significative apparecchiature elettriche e rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (CED, stamperie ecc.)
TZ Altri spazi
Con almeno le aree TK e TZ classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.

La sezione V.5.4.2 disciplina la classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:

Compartimenti Classificazione dell’attività
HA HB HC HD HE
Fuori terra 30 60 90
Interrati 60 90

Qualora l’attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TB, TC e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

Relativamente alla gestione della compartimentazione, la sezione V.5.4.3 , nella tabella V.5-2,  descrive le caratteristiche dei compartimenti secondo la strategia S.3.

Ulteriori indicazioni specifiche per le attività ricettive turistico – alberghiere sono riportate nelle sezioni V.5.4.6 – Controllo dell’incendio, V.5.4.7 Rivelazione ed allarme e V.5.5 Vani degli ascensori, se presenti.

Nella sezione V.5.6 Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25 sono indicate le misure antincendio da adottare per le aree TB e TC, dove si applicano i livelli di prestazione indicati nella seguente tabella:

Misura antincendio Livello di prestazione
Reazione al fuoco (Capitolo S.1) I [1]
Resistenza al fuoco (Capitolo S.2) III [2]
Compartimentazione (Capitolo S.3) I
Esodo (Capitolo S.4) I
Gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) [3]
Controllo dell’Incendio (Capitolo S.6) II
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) I
Controllo dei fumi e calore (Capitolo S.8) I
Operatività antincendio (Capitolo S.9) II
 
[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 punto 1.
[2] La classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a 30 ovvero 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2 punto 2.
[3] Livello da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l’intera attività.

Il programma CPI win Attività consente di poter valutare l’attività 66 Attività ricettive turistico – alberghiere ai sensi del DM 03/08/2015 secondo la RTV introdotta con il decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2016.
In fase di inserimento di una nuova attività alberghi è possibile effettuare la valutazione o con il decreto 9 aprile 1994 e seguenti, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il DM 03/08/2015.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
L’infortunio presenta alcune peculiari caratteristiche di cui non sempre si è al corrente e che si è cercato qui di evidenziare per un primo approfondito contatto informativo.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede,l’uso del mezzo privato è sempre necessitato. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

Il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;

Il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
I mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
I mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’ utilizzo del mezzo privato;
La distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può verificarsi:
durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;

durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell’ assicurazione?

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che
non ricorrano specifiche condizioni di necessità.
Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:
• quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
• quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio,un guasto meccanico);
• quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili(ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
• quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
• quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
• le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci,
dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione
alla guida da parte del conducente.

Notifica preliminare Asl: cos’è, quando occorre trasmetterla, quali sono i contenuti e perché conservarla. L’approfondimento con tutto ciò che occorre sapere e il modello da utilizzare

Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (dlgs 81/2008) è la notifica preliminare da inviare all’Asl prima dell’inizio dei lavori.

In particolare, l’art. 99 del dlgs 81/2008 prevede l’adempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell’inizio delle opere, la trasmissione all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti di una notifica di apertura del cantiere compilata con le informazioni indicate nell’allegato XII del testo unico sulla sicurezza.

Quando è necessaria la notifica preliminare Asl

La notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere. In particolare, la notifica preliminare Asl va trasmessa nei seguenti casi:

  1. è prevista all’interno del cantiere la presenza di più imprese esecutrici (art. 90, comma 3), anche non contemporanea; in tal caso è richiesta anche la designazione del coordinatore per la progettazione
  2. all’interno del cantiere si trova ad operare un’unica impresa con una durata dei lavori presunta per un periodo superiore ai 200 uomini/giorno.

Notifica preliminare Asl e testo unico sulla sicurezza

L’art. 99 del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare. In particolare prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il committente designa anche il coordinatore per la progettazione)
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente (lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Invio e conservazione della notifica preliminare Asl

Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione. In linea di principio è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, mediante PEC.

In alcune Regioni è obbligatorio l’inoltro telematico e l’utilizzo della della firma digitale.

Come previsto dall’art. 99 del testo unico, una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Occorre anche conservare la copia della notifica preliminare insieme al resto della documentazione.

Notifica preliminare Asl e detrazioni fiscali

La correttezza e completezza della documentazione relativa alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori (PSC, notifica preliminare, ecc.) oltre ad essere adempimenti obbligatori previsti dalle norme in materia di sicurezza, costituiscono una condizione necessaria anche per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni o altre tipologie di interventi che rientrano in tale ambito.

Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è proprio la notifica preliminare Asl.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 giugno 2016 riguarda “Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’ articolo 16 del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139”.

Precisa infatti che, per poter mantenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore in 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entratain vigore del decreto (27/08/2011) per coloro già iscritti a tale data.

In quest’ultimo caso, la scadenza è per il 27 agosto 2016.

In caso di inadempienza dell’aggiornamento il professionista è sospeso dagli elenchi fino ad avvenuto adempimento.

 

Ministero dell’Interno
Decreto 7 giugno 2016
Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
G.U. 24 giugno 2016, n. 146

Poco meno di 673mila denunce di infortunio, infortuni sul lavoro poco più di 416mila. 1.264 gli incidenti mortali denunciati, 694 i casi accertati. È stata presentata questa mattina a Roma dal presidente Massimo De Felice la Relazione annuale Inail 2015. Infortuni, malattie professionali, le misure per le aziende per la sicurezza sul lavoro.

Rispetto al 2014 il calo delle denunce registrate è stato del 4%, per quanto riguarda i 416mila infortuni riconosciuti sul lavoro il calo è stato del 6,6%, e di questi il 18,2% è avvenuto “fuori dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”.

1.246 le denunce di infortunio mortale (1.152 nel 2014), 694 i casi accertati sul lavoro (-2% rispetto al 2014), di questi 382 fuori dall’azienda. “Il dato tuttavia non è consolidato perché sono ancora in istruttoria 26 infortuni: se tutti fossero riconosciuti come casi mortali avvenuti “sul lavoro”, si avrebbe un aumento complessivo di circa l’1,7% rispetto al 2014, mentre la riduzione rispetto al 2011 sarebbe del 20%”. 11 milioni le giornata di inabilità”.

Per quanto riguarda le malattie professionali 59mila le denunce (1.500 in più sul 2014), riconosciuta la causa professionale nel 34% dei casi, 3% ora in istruttoria. Il 63% delle denunce per per malattie del sistema osteomuscolare. “È importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 44mila, di cui circa il 39% per causa professionale riconosciuta”.

1.600 i lavoratori con malattie da amianto. Nel 2015 i lavoratori deceduti con malattia professionale riconosciuta sono stati 1.462, di questi 470 per silocosi o asbestosi.

Nella nota riassuntiva della Relazione 2015 Inail ha quindi ricapitolato i finanziamenti e le misure in atto per le aziende e la prevenzione. Il bando Isi 2015 appena concluso (276 milioni dei quali 83 per la prima volta per la bonifica dell’amianto), il bando Fipit 2015 per il quale sono stati stanziati 20 milioni e che nel 2014 ne ha stanziati 30; la riduzione dei premi (66 mila istanze presentate nel 2015).

“A ottobre 2015, inoltre, è stata disposta la riduzione dell’8,16% dell’importo del premio per le imprese artigiane che non hanno denunciato infortuni nel biennio 2013-2014, cui sono stati destinati 27 milioni di euro. Lo sconto ha interessato oltre 267mila ditte. Altre riduzioni hanno riguardato il settore edile, la pesca e la navigazione”.

In ultimo, circa 7.5 milioni le prestazioni sanitarie, 690mila “prime cure”, 127mila prestazioni riabilitative e 10.000 le visite fisiatriche. Il “Centro Protesi di Vigorso di Budrio ha registrato l’afflusso di circa 13mila assistiti”.

 

Relazione Inail