Sono lieto di comunicare che da oggi un importante tassello è stato aggiunto al percorso professionale intrapreso 10 anni fa.

La nostra struttura è stata autorizzata come struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione da PMI Italia.

PMI ITALIA  è  riconosciuta dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal CNEL ed  è tra i Soggetti Formatori Nazionali abilitati “Ope Legis”  ad effettuare le attività formative ed aggiornamenti ai titolari delle  Aziende, Liberi Professionisti  e loro Dipendenti,   ai sensi del D.Lgs 81/08,  direttamente presso proprie Sedi  o avvalendosi di Strutture Formative di Diretta ed Esclusiva Emanazione, in quanto rispetta i criteri di rappresentatività nazionale,   previsti dal nuovo Accordo Stato- Regioni  n.128 /2016 del 07-07-2016, pubblicato sulla G.U. al n° 193 del 19-08-2016.

 

Autorizzazione all’Apertura di Struttura Formativa di Diretta ed Esclusiva Emanazione Dott.Antonio De simone

642mila denunce di infortunio nel 2016, +0,66% rispetto al 2015, 419mila infortuni riconosciuti, di questi il 19% avvenuto con mezzo di trasporto o in itinere. 1.104 denunce con esito mortale, 618 sul lavoro di questi 332 fuori dall’azienda. Casi mortali scesi del 12,7% rispetto al 2015. È stata presentata questa mattina dall’Inail a Montecitorio la Relazione annuale 2016. Infortuni sul lavoro malattie professionali, vigilanza e finanziamenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infortuni e malattie professionali

Pari a 11 milioni sono state le giornate di inabilità derivate dagli infortuni sul lavoro, media di 84 giorni per infortuni che hanno causato menomazioni, 21 giorni senza menomazione.

60.260 sono state le malattie professionali denunciate all’Inail, circa 1.300 in più rispetto al 2015, +30% sul 2012. Riconosciute il 33%, ovvero 16.557, il 4% è in istruttoria. 45mila le persone che hanno denunciato malattia professionale, il 37% con causa riconosciuta.

Per quanto riguarda il tipo di malattia denunciata: 64% sistema osteomuscolare, 14% sistema nervoso, 9% orecchio e apofisi mastoide, 4% tumori. 1.416 le malattie asbesto correlate riconosciute. 1.297 i lavoratori deceduti dopo malattia professionale riconosciuta, 375 di questi per silicosi/asbestosi.

Rapporti assicurativi vigilanza

3 milioni 760mila le posizioni assicurative territoriali censite nel 2016, 754 mila rendite al 31 dicembre 2016, 17 mila per inabilità di nuova costituzione. 20.876 le aziende controllate, di queste l’87,6% irregolare. Il 73% dei controlli è stato effettuato nel terziario, il 23% nell’industria. 57.790 lavoratori regolarizzati, di questi 5.007 in nero.

L’obiettivo di questo contributo è quello di sintetizzare e schematizzare gli obblighi di verifica, vigilanza e controllo dell’impresa affidataria, nei cantieri temporanei mobili in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC). Con l’introduzione dell’impresa affidataria, il legislatore ha voluto introdurre un doppio livello di coordinamento e di vigilanza nei cantieri, affiancando all’alta vigilanza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), quella dell’impresa affidataria, un tipo di vigilanza più operativa, puntuale e stringente (momento per momento). Come è noto l’art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008, definisce l’impresa affidataria come “l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.

La norma aggiunge inoltre che “nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”. Ad analisi della suddetta definizione, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con parere reso in data 27/07/2010, ha precisato che: 1) L’espressione “consorzi di imprese” di cui all’art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee; 2) L’impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un’unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici; 3) L’individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l’ipotesi dell’associazione temporanea in cui dovrebbe coincidere con la mandataria; 4) Tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.L’impresa affidataria, qualora in un cantiere esegua l’intera opera appaltata o solo parte di essa, assume anche il ruolo d’impresa esecutrice definita dall’art. 89 comma 1 lett. i-bis) del D. Lgs. n° 81/2008 come: <>. Gli obblighi posti a carico della impresa affidataria sono stati introdotti dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli articoli 96 e 97.

 

Link: Obblighi impresa affidataria in cantiere

Un doppio tetto per le imprese ma anche per i lavoratori. Sarebbe questa la fisionomia definitiva dell’emendamento del Governo chiamato a tracciare la strada del “dopo voucher”. Il correttivo alla manovra dovrebbe essere presentato oggi in commissione Bilancio alla Camera ed è possibile che sia il relatore Mauro Guerra (Pd) a firmarlo. Anche se non si esclude ancora del tutto che il ritocco possa arrivare domani, anche a causa del braccio di ferro in corso nella maggioranza tra Pd e Ap da una parte e “bersaniani” dall’altra su questa misura. Per la verità già ieri nel pomeriggio sembrava che il testo dell’Esecutivo fosse sul punto di essere depositato a Montecitorio insieme ad altre modifiche del Governo arrivate in serata, ma poi Palazzo Chigi avrebbe deciso di posticipare la presentazione di qualche ora.

Tensioni nella maggioranza
Uno slittamento dovuto anche alle tensioni che stanno attraversando la maggioranza per la questione voucher, con Articolo 1 – Mdp che insiste a fare muro e a uscire dalla maggioranza. Una minaccia che potrebbe creare qualche problema quando nel passaggio al Senato il Governo ricorrerà alla fiducia sul maxi decreto, visto che a palazzo Madama i “bersaniani” sono, al momento, decisivi per la tenuta dell’Esecutivo Gentiloni. Ma anche nel Pd, c’è chi come Cesare Damiano, che non sembra troppo favorevole a misure alternative ai voucher, prevista da diversi emendamenti alla manovra già presentati dei gruppi parlamentari, per le imprese e chiede che il nuovo dispositivo venga limitato alle sole famiglie. Pd, Ap e anche il Governo appaiono però decisi ad andare avanti.

Solo aziende fino a 5 dipendenti
Il “dopo voucher” per le imprese dovrebbe consistere in un vero e proprio contratto di lavoro, completamente online e semplificato. Arriverebbero però una serie di paletti, non solo per i datori, ma – è la novità delle ultime ore – anche per i lavoratori. La nuova procedura telematica infatti potrà essere utilizzata solo da aziende piccolissime, fino a 5 dipendenti, con l’introduzione di un tetto unico di 5mila euro l’anno a singola impresa, eventualmente elevabile a 7.500 euro in caso di “assunzione” di particolari categorie di lavoratori “marginali”, vale a dire disoccupati, studenti, pensionati). Ciascun lavoratore potrà ricevere però fino a un massimo di 2.500 euro (in questo modo, utilizzando il plafond per intero, si potranno impiegare almeno due persone).

Almeno 4 ore di lavoro
Si introduce poi una sorta di “scalino” d’ingresso: si potrà attivare il nuovo contratto telematico per non meno di quattro ore, e poi, se del caso, salire. Il lavoro occasionale sarà precluso in edilizia e nelle «attività pericolose» (scavi-estrazioni e miniere), oltre a essere completamente tracciabile, con l’indicazione obbligatoria, in fase di “prenotazione”, di tutti gli estremi per riconoscere azienda e utilizzatore, in aggiunta a tempo e luogo di svolgimento della prestazione.

Il contributo previdenziale sarà pari al 32%, come per un contratto di collaborazione (c’è un’assimilazione alla gestione separata Inps). In questo modo, considerati pure i premi Inail, un’ora di lavoro occasionale varrà circa 9 euro netti (12,50 lordi). Per le medie e grandi aziende (quelle sopra i 5 addetti) l’unica chance per impieghi occasionali resta il contratto di lavoro intermittente (si semplificano gli attuali vincoli).

Vero e proprio contratto
In punto di diritto, la soluzione prospettata per le imprese è molto più stringente, se paragonata all’abrogata normativa sui buoni-lavoro. Con le vecchie regole, nei fatti, non c’erano limiti per i datori: ciascuna azienda – sia piccola che grande – doveva rispettare solo il tetto di 2mila euro a lavoratore da retribuire con i buoni. Con le disposizioni in esame, invece, si passa dal buono a un vero e proprio contratto di lavoro, e – soprattutto – con l’introduzione di un tetto totale ad azienda si tara lo strumento esclusivamente per le necessità di lavoro occasionale delle imprese piccolissime, contrastando, peraltro, sul nascere qualsiasi tentativo di costituire linee di attività imprenditoriali strutturate con soli lavoratori occasionali.

Per le famiglie, resta in piedi il “libretto” telematico: anche qui l’intera procedura sarà online, ma molto più semplificata. Ci sarà un tetto di 2.500 euro a lavoratore. Rispetto al contratto per le aziende, qui i contributi saranno ridotti (13%, come per il lavoro domestico, per evitare possibili effetti distorsivi).

 

Delibera n. 4 del 22 marzo 2017 recante modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione

La deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017 contiene le nuove prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione scaricati dall’impresa dall’area riservata del sito dell’Albo.

 

Dal 19 aprile al via la prima fase della procedura di assegnazione dei fondi del bando Isi 2016

Con la settima edizione dell’iniziativa l’Inail mette a disposizione 244 milioni di euro a fondo perduto per contribuire alla realizzazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le aziende potranno inserire online i propri progetti fino alle ore 18 del prossimo 5 giugno

 

ROMA – Mentre si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti stanziati con il bando Isi Agricoltura, fissata alle ore 18 del prossimo 28 aprile, sta per prendere il via la prima fase della procedura di assegnazione dei 244.507.756 euro di incentivi del bando Isi 2016, messi a disposizione dall’Inail per sostenere la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A partire da mercoledì 19 aprile, le imprese interessate avranno tempo fino alle ore 18 di lunedì 5 giugno per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare se ha raggiunto o meno la soglia di ammissibilità. Per compilare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell’Istituto entro e non oltre le ore 18 del prossimo 3 giugno.

Un nuovo asse di finanziamento per micro e piccole imprese di settori specifici. Grazie al bando Isi 2016 – settima edizione dell’intervento che a partire dal 2010 ha visto l’Inail stanziare un importo complessivo di oltre un miliardo e mezzo di euro – saranno finanziati progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. La novità del bando 2016 è rappresentata dall’introduzione di un ulteriore asse di finanziamento dedicato ai progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. Ogni azienda può presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra le quattro finanziabili.

Il contributo è pari al 65% dell’investimento. Il contributo in conto capitale è pari al 65% dell’investimento previsto per ciascun progetto, al netto dell’Iva, fino a un massimo di 130mila euro – 50mila euro nel caso dei progetti che rientrano nel nuovo asse di finanziamento per le micro e piccole imprese – e sarà erogato dopo il superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto. L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30mila euro può richiedere un anticipo fino al 50%, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online. Il contributo è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea.

Le tappe successive. Dal prossimo 12 giugno le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista potranno accedere all’ interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’ inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. I giorni e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dall’ ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno fare pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti indicati nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.

Per maggiori info contattateci.

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo che la De Simone Consulting , in collaborazione con la Euro Noleggi s.r.l., organizzano un corso di formazione per addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).

Il corso si terrà in Via San Leonardo,157 c/o Euro Noleggi s.r.l.

il costo per singolo partecipante è di € 180,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico;

verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.

Premessa  L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (TUSL) parla di “Informazione, formazione e addestramento” e stabilisce che “il Datore di Lavoro provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori, incaricati dell’uso, dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza sulle condizioni di impiego delle attrezzature e sulle situazioni anormali prevedibili”. 

 

Il comma 5  stabilisce che in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro, PLE. per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

 

Obiettivi Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari tipi di piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE).
Destinatari lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

 

Metodologia didattica
I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Docenti
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle piattaforme elevabili (PLE).

Attestati di abilitazione
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.

Per motivi organizzativi le date del corso saranno fissate al raggiungimento di n° 10 iscritti .

 

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone –  cell. 347/9179483 oppure email: info@desimoneconsulting.it

 

Alla richiesta d’iscrizione seguirà invio di apposito modulo.

 

Mercoledì 5 Aprile saremo presenti presso l’aula consiliare del Comune di Baronissi in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Campania per un evento formativo di sicuro interesse.

 

Scopri i dettagli : Programma evento

L’unione fa la sicurezza.

È stata lanciata il 20 marzo dalla Regione Toscana una nuova campagna di comunicazione che si concentra su quanto la collaborazione tra tutte le parti presenti sul lavoro sia fondamentale per la prevenzione dei rischi e per evitare incidenti.

 

 

 

Video campagna pubblicitaria Regione Toscana

Il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016) abbandona il sistema di regolamentazione esecutivo ed attuativo, in favore di un sistema basato sulla soft-law: l’Anac è chiamata in causa ad emanare una serie di atti di indirizzo e linee guida.

Entrando nello specifico, il nuovo Codice appalti, all’art. 213 comma 2, demanda all’Anac l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire gli obiettivi di:

  • semplificazione
  • standardizzazione delle procedure
  • trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa
  • apertura della concorrenza
  • garanzia dell’affidabilità degli esecutori
  • riduzione del contenzioso

L’art. 213 ha previsto l’emanazione di una notevole quantità di decreti ministeriali e di linee guida a carico dell’Anac, stabilendo anche una specifica tempistica.

Nelle more dell’emanazione dei vari decreti, restano comunque in vigore tutta una serie di disposizioni previste dal vecchio Regolamento appalti (V. art. “Regolamento appalti (dpr 207/2010), ecco tutte le disposizioni ancora in vigore“).

Pubblicazioni in Gazzetta ufficiale linee guida Anac

Ad oggi sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale 7 linee guida. L’ultima è quella relativa all’affidamento delle società in house:

Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016

pubblicata in Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2017.

Ecco l’elenco completo delle pubblicazioni in Gazzetta:

  1. Linee guida n. 1: indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Delibera n. 973 del 14 settembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016
  2. Linee guida n. 2: offerta economicamente più vantaggiosa. Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 238 dell’ 11 ottobre 2016
  3. Linee guida n. 3: nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni. Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016
  4. Linee guida n. 4: procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016
  5. Linee guida n. 5: criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici. Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016
  6. Linee guida n. 6: indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c). Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.2 del 3 gennaio 2017
  7. Linee guida n. 7: iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016. Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14 marzo 2017

 

Tabella completa con tutti i provvedimenti e le scadenze definiti dal Codice appalti aggiornata al 30 giugno 2016