Il comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato le delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017, il cui annuncio è stato pubblicato sulla G.U. del 21/06/2017 n.142 in merito a requisiti e prove d’esame del Responsabile tecnico rifiuti.

E’ stato introdotto il requisito di “idoneità” del responsabile tecnico, consistente nel dimostrare la preparazione del soggetto mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali.

La verifica interessa non solo i nuovi responsabili tecnici ma anche quelli che già lo sono alla data di entrata in vigore delle deliberazioni.

E’ obbligatoria la presenza del responsabile tecnico rifiuti per le seguenti categorie:

1. Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

2. produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti , nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 lt al giorno

3. distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

4. raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

5. raccolta e trasporto fi rifiuti speciali pericolosi

8. intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

9. bonifica di siti

10. bonifica dei beni contenenti amianto.

Il Responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati. La sua attività deve essere svolta in maniera effettiva e continuativa.

Inoltre, deve possedere requisiti morali (soggettivi)  e professionali (idoneità tecnica).

L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare, da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa.

 

 

Delibera n.6 del 30.05.2017

Delibera n.7 del 30/05/2017

 

 

In collaborazione con un operatore italiano riconosciuto ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile)  specializzato nell’utilizzo di droni per attività di video ripresa e fotografia aerea, da oggi con l’obiettivo di migliore le condizione di sicurezza nei luoghi di lavoro, proponiamo l’utilizzo di questa nuova tecnologia, che spesso rappresenta una vera ed affidabile alternativa operativa alle esigenze delle imprese nei più svariati settori.

Oggi i droni rappresentano uno strumento polivalente e altamente flessibile. Grazie all’utilizzo dei più avanzati aereomobili radiocomandati, siamo in grado di sorvolare in totale sicurezza le aree, le infrastrutture e  le costruzioni di qualsiasi genere, su cui si desideri effettuare un monitoraggio, una ripresa aerea o uno scatto fotografico “dall’alto”.

 I nostri servizi:

 

·         La verifica dello stato di mantenimento con intervallo periodico di ogni singolo impianto fotovoltaico in quota, le cui attività di verifica e                     controllo sarebbero altrimenti costosissime e pericolose;

·         Verifica presenza di eventuali danni per impianti fotovoltaici in quota, dopo particolari eventi meteorologici;

·         Verifica rapida dello stato di conservazione dei moduli fotovoltaici (Presenza di ingiallimento, rotture, spostamenti etc.);

·         Analisi preliminari di fattibilità di impianti da disporre su coperture in quota difficilmente raggiungibili per le semplici attività di sopralluogo;

·         Verifica dello stato avanzamento lavori in cantieri di nuova costruzione;

·         Rilievi fotografici del territorio; Monitoraggio del territorio;Perlustrazioni dei complessi edilizi per l’individuazione degli abusi; Individuazione di           discariche illegali.

·         Rilievi per verifica vigore vegetativo in agricoltura

·         Fotogrammetria aerea

Per maggiori info non esitate a contattarci.

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È stato pubblicato da Inail un volume intitolato “Sicurezza al passo coi tempi” , che raccoglie la normativa corrente sulla sicurezza sul lavoro e la affianca alle agevolazioni e agli incentivi per chi effettua miglioramenti in azienda.

La prima parte del volume è dedicata alle principali disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008, la seconda parte invece si focalizza sugli incentivi e i finanziamenti a disposizione delle imprese.

 

L’obiettivo che si è voluto raggiungere con quest’iniziativa è fornire un supporto che permetta non solo di conoscere le norme, le disposizioni e gli adempimenti principali in materia di SSL, ma anche – e soprattutto – di comprendere l’importanza della prevenzione e i vantaggi che ne derivano. Prevenzione, quindi, da considerare non come costo bensì come fattore di competitività per le aziende”.

 

 

Sicurezza al passo coi tempi.

Sono lieto di comunicare che da oggi un importante tassello è stato aggiunto al percorso professionale intrapreso 10 anni fa.

La nostra struttura è stata autorizzata come struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione da PMI Italia.

PMI ITALIA  è  riconosciuta dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal CNEL ed  è tra i Soggetti Formatori Nazionali abilitati “Ope Legis”  ad effettuare le attività formative ed aggiornamenti ai titolari delle  Aziende, Liberi Professionisti  e loro Dipendenti,   ai sensi del D.Lgs 81/08,  direttamente presso proprie Sedi  o avvalendosi di Strutture Formative di Diretta ed Esclusiva Emanazione, in quanto rispetta i criteri di rappresentatività nazionale,   previsti dal nuovo Accordo Stato- Regioni  n.128 /2016 del 07-07-2016, pubblicato sulla G.U. al n° 193 del 19-08-2016.

 

Autorizzazione all’Apertura di Struttura Formativa di Diretta ed Esclusiva Emanazione Dott.Antonio De simone

642mila denunce di infortunio nel 2016, +0,66% rispetto al 2015, 419mila infortuni riconosciuti, di questi il 19% avvenuto con mezzo di trasporto o in itinere. 1.104 denunce con esito mortale, 618 sul lavoro di questi 332 fuori dall’azienda. Casi mortali scesi del 12,7% rispetto al 2015. È stata presentata questa mattina dall’Inail a Montecitorio la Relazione annuale 2016. Infortuni sul lavoro malattie professionali, vigilanza e finanziamenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infortuni e malattie professionali

Pari a 11 milioni sono state le giornate di inabilità derivate dagli infortuni sul lavoro, media di 84 giorni per infortuni che hanno causato menomazioni, 21 giorni senza menomazione.

60.260 sono state le malattie professionali denunciate all’Inail, circa 1.300 in più rispetto al 2015, +30% sul 2012. Riconosciute il 33%, ovvero 16.557, il 4% è in istruttoria. 45mila le persone che hanno denunciato malattia professionale, il 37% con causa riconosciuta.

Per quanto riguarda il tipo di malattia denunciata: 64% sistema osteomuscolare, 14% sistema nervoso, 9% orecchio e apofisi mastoide, 4% tumori. 1.416 le malattie asbesto correlate riconosciute. 1.297 i lavoratori deceduti dopo malattia professionale riconosciuta, 375 di questi per silicosi/asbestosi.

Rapporti assicurativi vigilanza

3 milioni 760mila le posizioni assicurative territoriali censite nel 2016, 754 mila rendite al 31 dicembre 2016, 17 mila per inabilità di nuova costituzione. 20.876 le aziende controllate, di queste l’87,6% irregolare. Il 73% dei controlli è stato effettuato nel terziario, il 23% nell’industria. 57.790 lavoratori regolarizzati, di questi 5.007 in nero.

L’obiettivo di questo contributo è quello di sintetizzare e schematizzare gli obblighi di verifica, vigilanza e controllo dell’impresa affidataria, nei cantieri temporanei mobili in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC). Con l’introduzione dell’impresa affidataria, il legislatore ha voluto introdurre un doppio livello di coordinamento e di vigilanza nei cantieri, affiancando all’alta vigilanza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), quella dell’impresa affidataria, un tipo di vigilanza più operativa, puntuale e stringente (momento per momento). Come è noto l’art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008, definisce l’impresa affidataria come “l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.

La norma aggiunge inoltre che “nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”. Ad analisi della suddetta definizione, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con parere reso in data 27/07/2010, ha precisato che: 1) L’espressione “consorzi di imprese” di cui all’art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee; 2) L’impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un’unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici; 3) L’individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l’ipotesi dell’associazione temporanea in cui dovrebbe coincidere con la mandataria; 4) Tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.L’impresa affidataria, qualora in un cantiere esegua l’intera opera appaltata o solo parte di essa, assume anche il ruolo d’impresa esecutrice definita dall’art. 89 comma 1 lett. i-bis) del D. Lgs. n° 81/2008 come: <>. Gli obblighi posti a carico della impresa affidataria sono stati introdotti dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli articoli 96 e 97.

 

Link: Obblighi impresa affidataria in cantiere

Un doppio tetto per le imprese ma anche per i lavoratori. Sarebbe questa la fisionomia definitiva dell’emendamento del Governo chiamato a tracciare la strada del “dopo voucher”. Il correttivo alla manovra dovrebbe essere presentato oggi in commissione Bilancio alla Camera ed è possibile che sia il relatore Mauro Guerra (Pd) a firmarlo. Anche se non si esclude ancora del tutto che il ritocco possa arrivare domani, anche a causa del braccio di ferro in corso nella maggioranza tra Pd e Ap da una parte e “bersaniani” dall’altra su questa misura. Per la verità già ieri nel pomeriggio sembrava che il testo dell’Esecutivo fosse sul punto di essere depositato a Montecitorio insieme ad altre modifiche del Governo arrivate in serata, ma poi Palazzo Chigi avrebbe deciso di posticipare la presentazione di qualche ora.

Tensioni nella maggioranza
Uno slittamento dovuto anche alle tensioni che stanno attraversando la maggioranza per la questione voucher, con Articolo 1 – Mdp che insiste a fare muro e a uscire dalla maggioranza. Una minaccia che potrebbe creare qualche problema quando nel passaggio al Senato il Governo ricorrerà alla fiducia sul maxi decreto, visto che a palazzo Madama i “bersaniani” sono, al momento, decisivi per la tenuta dell’Esecutivo Gentiloni. Ma anche nel Pd, c’è chi come Cesare Damiano, che non sembra troppo favorevole a misure alternative ai voucher, prevista da diversi emendamenti alla manovra già presentati dei gruppi parlamentari, per le imprese e chiede che il nuovo dispositivo venga limitato alle sole famiglie. Pd, Ap e anche il Governo appaiono però decisi ad andare avanti.

Solo aziende fino a 5 dipendenti
Il “dopo voucher” per le imprese dovrebbe consistere in un vero e proprio contratto di lavoro, completamente online e semplificato. Arriverebbero però una serie di paletti, non solo per i datori, ma – è la novità delle ultime ore – anche per i lavoratori. La nuova procedura telematica infatti potrà essere utilizzata solo da aziende piccolissime, fino a 5 dipendenti, con l’introduzione di un tetto unico di 5mila euro l’anno a singola impresa, eventualmente elevabile a 7.500 euro in caso di “assunzione” di particolari categorie di lavoratori “marginali”, vale a dire disoccupati, studenti, pensionati). Ciascun lavoratore potrà ricevere però fino a un massimo di 2.500 euro (in questo modo, utilizzando il plafond per intero, si potranno impiegare almeno due persone).

Almeno 4 ore di lavoro
Si introduce poi una sorta di “scalino” d’ingresso: si potrà attivare il nuovo contratto telematico per non meno di quattro ore, e poi, se del caso, salire. Il lavoro occasionale sarà precluso in edilizia e nelle «attività pericolose» (scavi-estrazioni e miniere), oltre a essere completamente tracciabile, con l’indicazione obbligatoria, in fase di “prenotazione”, di tutti gli estremi per riconoscere azienda e utilizzatore, in aggiunta a tempo e luogo di svolgimento della prestazione.

Il contributo previdenziale sarà pari al 32%, come per un contratto di collaborazione (c’è un’assimilazione alla gestione separata Inps). In questo modo, considerati pure i premi Inail, un’ora di lavoro occasionale varrà circa 9 euro netti (12,50 lordi). Per le medie e grandi aziende (quelle sopra i 5 addetti) l’unica chance per impieghi occasionali resta il contratto di lavoro intermittente (si semplificano gli attuali vincoli).

Vero e proprio contratto
In punto di diritto, la soluzione prospettata per le imprese è molto più stringente, se paragonata all’abrogata normativa sui buoni-lavoro. Con le vecchie regole, nei fatti, non c’erano limiti per i datori: ciascuna azienda – sia piccola che grande – doveva rispettare solo il tetto di 2mila euro a lavoratore da retribuire con i buoni. Con le disposizioni in esame, invece, si passa dal buono a un vero e proprio contratto di lavoro, e – soprattutto – con l’introduzione di un tetto totale ad azienda si tara lo strumento esclusivamente per le necessità di lavoro occasionale delle imprese piccolissime, contrastando, peraltro, sul nascere qualsiasi tentativo di costituire linee di attività imprenditoriali strutturate con soli lavoratori occasionali.

Per le famiglie, resta in piedi il “libretto” telematico: anche qui l’intera procedura sarà online, ma molto più semplificata. Ci sarà un tetto di 2.500 euro a lavoratore. Rispetto al contratto per le aziende, qui i contributi saranno ridotti (13%, come per il lavoro domestico, per evitare possibili effetti distorsivi).

 

Delibera n. 4 del 22 marzo 2017 recante modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione

La deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017 contiene le nuove prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione scaricati dall’impresa dall’area riservata del sito dell’Albo.

 

Dal 19 aprile al via la prima fase della procedura di assegnazione dei fondi del bando Isi 2016

Con la settima edizione dell’iniziativa l’Inail mette a disposizione 244 milioni di euro a fondo perduto per contribuire alla realizzazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le aziende potranno inserire online i propri progetti fino alle ore 18 del prossimo 5 giugno

 

ROMA – Mentre si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti stanziati con il bando Isi Agricoltura, fissata alle ore 18 del prossimo 28 aprile, sta per prendere il via la prima fase della procedura di assegnazione dei 244.507.756 euro di incentivi del bando Isi 2016, messi a disposizione dall’Inail per sostenere la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A partire da mercoledì 19 aprile, le imprese interessate avranno tempo fino alle ore 18 di lunedì 5 giugno per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare se ha raggiunto o meno la soglia di ammissibilità. Per compilare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell’Istituto entro e non oltre le ore 18 del prossimo 3 giugno.

Un nuovo asse di finanziamento per micro e piccole imprese di settori specifici. Grazie al bando Isi 2016 – settima edizione dell’intervento che a partire dal 2010 ha visto l’Inail stanziare un importo complessivo di oltre un miliardo e mezzo di euro – saranno finanziati progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. La novità del bando 2016 è rappresentata dall’introduzione di un ulteriore asse di finanziamento dedicato ai progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. Ogni azienda può presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra le quattro finanziabili.

Il contributo è pari al 65% dell’investimento. Il contributo in conto capitale è pari al 65% dell’investimento previsto per ciascun progetto, al netto dell’Iva, fino a un massimo di 130mila euro – 50mila euro nel caso dei progetti che rientrano nel nuovo asse di finanziamento per le micro e piccole imprese – e sarà erogato dopo il superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto. L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30mila euro può richiedere un anticipo fino al 50%, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online. Il contributo è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea.

Le tappe successive. Dal prossimo 12 giugno le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista potranno accedere all’ interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’ inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. I giorni e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dall’ ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno fare pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti indicati nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.

Per maggiori info contattateci.

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo che la De Simone Consulting , in collaborazione con la Euro Noleggi s.r.l., organizzano un corso di formazione per addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).

Il corso si terrà in Via San Leonardo,157 c/o Euro Noleggi s.r.l.

il costo per singolo partecipante è di € 180,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico;

verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.

Premessa  L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (TUSL) parla di “Informazione, formazione e addestramento” e stabilisce che “il Datore di Lavoro provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori, incaricati dell’uso, dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza sulle condizioni di impiego delle attrezzature e sulle situazioni anormali prevedibili”. 

 

Il comma 5  stabilisce che in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro, PLE. per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

 

Obiettivi Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari tipi di piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE).
Destinatari lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

 

Metodologia didattica
I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Docenti
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle piattaforme elevabili (PLE).

Attestati di abilitazione
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.

Per motivi organizzativi le date del corso saranno fissate al raggiungimento di n° 10 iscritti .

 

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone –  cell. 347/9179483 oppure email: info@desimoneconsulting.it

 

Alla richiesta d’iscrizione seguirà invio di apposito modulo.