La mancanza della licenza edilizia non ha alcun rilievo sulla configurabilità o meno di un cantiere. Se così non fosse in presenza di attività abusive non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro con agevole elusione delle norme di sicurezza.
La sentenza in commento fornisce utili indicazioni su due aspetti molto discussi fra gli operatori del settore e cioè quello degli elementi in presenza dei quali si può ritenere che vi sia un cantiere edile, così come definito nell’articolo 89 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ai fini dell’applicazione di cui al Capo I del Titolo IV dello stesso D. Lgs. e quello del legame che intercorre fra la configurabilità di un cantiere e l’approvazione della licenza edilizia. La Corte suprema si è espressa, nel caso in esame, in merito a un ricorso nel quale il committente di un’opera edile aveva sostenuto che, benché in allestimento, non vi fosse un vero e proprio cantiere in quanto la pratica amministrativa della licenza edilizia era giacente in Comune, incompleta e in attesa della relazione geologica e che non aveva inoltre nominato il coordinatore per la progettazione non essendo stato completato per tale motivo il progetto dell’opera.
La mancata approvazione di una licenza edilizia, ha precisato infatti la suprema Corte, non ha alcun rilievo sulla configurabilità o meno di un “cantiere” così come definito dal D. Lgs. n. 81/2008; se così non fosse, in presenza di attività abusive e illegali, in ipotesi completamente “a nero”, non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro con agevole elusione della disciplina posta, essenzialmente, a protezione dei lavoratori il che, in tutta evidenza, non è e non può essere. Per quanto riguarda l’obbligo della nomina del coordinatore inoltre, ha precisato ancora la Corte di Cassazione, lo stesso scatta, così come esplicitamente indicato dalle norme di sicurezza, durante la progettazione dell’opera e non alla conclusione della stessa.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale che aveva condannati il committente di alcuni lavori di edificazione di un fabbricato di civile abitazione, l’amministratore dell’impresa affidataria e il datore di lavoro di un’impresa da questa incaricata del montaggio di una gru, già riconosciuti, all’esito del dibattimento di primo grado, responsabili di avere cagionato, sia per colpa generica che con violazione della disciplina antinfortunistica, con condotte colpose indipendenti ex art. 113 cod. pen., la morte per folgorazione di un operaio dell’impresa di montaggio, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di tutti gli imputati.
Con riferimento alla dinamica dell’evento infortunistico era emerso che il lavoratore si trovava, assieme ad altri due operai della stessa impresa, all’interno di un’area recintata di proprietà della ditta committente intento ad eseguire dei lavori di scarico e di posizionamento a terra di alcuni componenti in traliccio di una gru a torre di proprietà dell’impresa affidataria, già installata in un precedente cantiere. Verosimilmente, nell’accompagnare da terra il carico con una mano appoggiata all’elemento metallico della gru agganciato, tramite catene, ad un’autogru che veniva movimentata dal collega, il lavoratore veniva in contatto con un conduttore in tensione ivi presente e decedeva sul colpo per folgorazione causata dalla corrente elettrica.
Al committente era stato contestato di avere omesso, in violazione dell’art. 90, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, di designare il ” coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione” che, ove fosse stato nominato, avrebbe dovuto redigere, ai sensi dell’art. 91, comma 1, lett. a), dello stesso D. Lgs., un piano di sicurezza e di coordinamento che prevedesse (come prescritto al punto n. 2.1.2. lett. c dell’all. XV allo stesso D. Lgs.) “una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze” e che individuasse (come prescritto al punto n. 2.1.2. lett. g dell’all. XV) “le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi” e contenesse altresì (come prescritto al punto n. 2.2.1. lett. a dell’all. XV) un’analisi delle “caratteristiche dell’area con particolare attenzione alla presenza di linee elettriche aree o conduttore sotterranee”.
Al responsabile dell’impresa affidataria era stato contestato di avere omesso, in violazione dell’art. 97, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 2008, di operare la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.
Al responsabile dell’impresa incaricata del montaggio della gru era stato contestato di avere omesso, in violazione dell’art. 96, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all’art. 83, comma 1, dello stesso decreto, di prevedere nel piano operativo per la sicurezza ( POS) misure preventive e protettive specifiche (di cui al punto n. 3.2.1., lett. g, del richiamato allegato XV al D. Lgs. n. 81 del 2008) in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere per l’ipotesi di situazioni che espongano gli operatori a rischio elettrico per la presenza di conduttori in tensione.
Tutti gli imputati hanno ricorso in cassazione tramite i propri difensori avanzando diverse motivazioni. Il committente, in particolare, ha lamentata una erronea applicazione degli artt. 90, comma 3, e 91, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008 in quanto l’obbligo della nomina del coordinatore è legata al fatto che in cantiere vi fosse la compresenza di più imprese e alla condizione che la fase di progettazione fosse conclusa, cose non verificatesi nella circostanza in esame in quanto per la realizzazione dell’opera era prevista la presenza della sola impresa affidataria e in quanto l’area nella quale doveva essere installato il cantiere al momento dell’infortunio era adibita solo a deposito di materiali. Con riferimento alla mancata nomina di un coordinatore che avrebbe potuto segnalare nel piano di sicurezza la presenza della linea elettrica, il committente ha osservato altresì che l’infortunio comunque si sarebbe verificato ugualmente in quanto gli operai erano venuti a conoscenza della presenza del traliccio della linea elettrica fin dalla sera precedente.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi ritenendoli infondati. Con riferimento, in particolare, al ricorso presentato dal committente la stessa ha fatto presente che nel cantiere era stata accertata la presenza di più imprese in quanto nello stesso oltre alla ditta appaltatrice operava anche l’impresa incaricata del montaggio della gru alle dipendenze della quale lavorava proprio l’operaio infortunato. La stessa Corte ha evidenziato inoltre che il diritto del lavoro è incentrato sul principio di effettività e che nell’area di proprietà del committente “vi era di fatto, un cantiere in attività, sia pure iniziale, e non già un mero, inerte, deposito; e la circostanza che non fosse intervenuta l’approvazione della licenza edilizia non ha alcun rilievo poiché l’emanazione dell’atto amministrativo in questione è indifferente ai fini della configurabilità o meno di un ‘cantiere’”. “Ove così non fosse del resto”, ha così proseguito la Sez. IV “in presenza di attività lavorative abusive ed illegali, in ipotesi completamente ‘in nero’, non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro, con agevole elusione della disciplina posta – essenzialmente – a protezione dei lavoratori: il che, con tutta evidenza, non è e non può essere”.
Con riferimento poi all’assunto secondo il quale la nomina del coordinatore della sicurezza sarebbe obbligatoria soltanto una volta conclusa la fase di progettazione, la Corte suprema ha fatto notare che lo stesso contrasta con la differente dizione testuale del D, Lgs. n. 81/2008 secondo cui il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008, redige il piano di sicurezza e di coordinamento durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, un “durante” che, evidentemente, presuppone che la progettazione e la redazione del piano precedano la concreta esecuzione dell’avvio dei lavori, cosa che, secondo i Giudici di merito, è stata sovvertita nella vicenda in esame in cui si è agito a prescindere dalla progettazione e dalla redazione del piano di sicurezza.
L’imputato peraltro, secondo la Sez. IV, ha banalizzato il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione paragonandolo ad un disegnatore che si doveva limitare a redigere una mappa sulla quale segnare le linee elettriche presenti trascurando, così, i complessi ed importanti compiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 2008, e cioè il compito di redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che preveda (punto n. 2.1.2. lett. c dell’all. XV al D. Lgs. n. 81 del 2008) “una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere alle lavorazioni e alle loro interferenze” e che individui (punto n. 2.1.2. lett. g dell’all. XV) “le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi” e contenga altresì (punto n. 2.2.1. lett. a dell’all. XV) un’analisi delle “caratteristiche dell’area con particolare attenzione alla presenza di linee elettriche aree o conduttore sotterranee”. Cosa che nella circostanza è mancata.
Imparare dagli errori: gli infortuni in cantiere con le impastatrici.
I casi di infortunio con le impastatrici
Il primo caso riguarda un infortunio ad un lavoratore addetto alla macchina impastatrice del cemento per preparare l’impasto da inviare ai piani dell’edificio attraverso apposito tubo trasportatore.
La macchina è posizionata all’interno del perimetro del cantiere vicino al silos contenente cemento e breccia. Le azioni che esegue il lavoratore nel compiere la lavorazione prevedono il caricamento del materiale nell’impastatrice mediante un canale di scarico dal silos alla macchina stessa. Il caricamento avviene dopo aver tolto la pressione all’interno della macchina ed aver aperto il coperchio ed aggiunto l’acqua necessaria alla preparazione dell’impasto.
Sotto il coperchio c’è una griglia metallica a protezione degli organi miscelatori in movimento, che ruotano per impastare il cemento.
Il lavoratore, prima di mettere in pressione la macchina per far salire il materiale ai piani, volendo controllare la consistenza dell’impasto con la mano sinistra, va ad alzare la griglia e con la mano destra mentre va a verificarne la consistenza viene a contatto con gli organi miscelatori in movimento, procurandosi l’infortunio (amputazione mano destra).
Come è avvenuto l’infortunio?
È avvenuto in quanto, “una volta sollevata la griglia il lavoratore ha avuto accesso agli organi lavoratori senza che questi arrestassero il proprio movimento. Al fine di accertare la presenza di un dispositivo di sicurezza (interblocco) atto ad interrompere il movimento degli organi lavoratori una volta sollevata la griglia metallica ed all’eventuale causa del suo mancato funzionamento, si è provveduto a porre la macchina sotto sequestro”.
Anche il secondo caso fa riferimento ad un infortunio presso un cantiere edile, in questo caso ubicato all’interno del terminal di un porto.
La ditta “A”, di cui è dipendente l’infortunato, sta eseguendo in regime di subappalto della ditta “B”, lavori di consolidamento di una trave di fondazione in c.a. posta a sostegno di uno dei binari utilizzati per lo scorrimento di una gru a portale per la movimentazione dei containers, mediante l’esecuzione di micropali posti a collegamento con i pali esistenti ubicati immediatamente sotto la trave stessa.
Alle suddette lavorazioni sono addetti due dipendenti, il sig. M. e l’infortunato stesso. Le operazioni di consolidamento consistono nella fase di perforazione della soletta e parte del palo di fondazione mediante la tecnica del carotaggio continuo, che prevede l’asportazione della carota. Successivamente veniva inserito un tubo metallico, posto come armatura del micropalo, all’interno del quale sono iniettati acqua e cemento fino a colmare l’altezza del tubo stesso. Il cemento vien iniettato direttamente all’interno del micropalo tramite utilizzo di impastatrice a pressione munita di tubazione in gomma.
L’infortunato è addetto sia all’impastatrice che alla perforatrice. Il capo cantiere era il sig. M.. Una volta eseguito l’ultimo palo, il M. chiede di pulire la macchina, e si avvicina alla stessa per vedere come fare. A questo punto l’infortunato rimuove la condotta di uscita del calcestruzzo, quindi la griglia di protezione che è fissata con due bulloni fissi, posizionati sugli angoli della stessa, ai quali la griglia si incastra mediante asole. La macchina rimane ancora collegata elettricamente.
Quindi comincia le operazioni di pulizia che comportano l’inserimento delle mani all’interno della macchina per l’eliminazione delle incrostazioni di calcestruzzo. Nel frattempo il M. si sposta verso la perforatrice posizionata a circa 20 metri e dove è posizionato anche il telecomando. Al momento in cui quest’ultimo si è allontana, il R. ha già le mani inserite nell’impastatrice. Dopo di che improvvisamente l’impastatrice si mette in moto trascinando la mano destra e parte del braccio all’interno, a seguito di un avvio accidentale del telecomando causato dal capo-cantiere.
Questi i fattori causali rilevati:
La prevenzione degli infortuni
Per raccogliere alcuni utili spunti per la prevenzione degli infortuni nell’utilizzo delle impastatrici, facciamo riferimento al documento ” La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili“, un manuale nato dalla collaborazione tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia e l’INAIL Piemonte.
Nel documento una scheda riporta alcune misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti nell’utilizzo della impastatrice:
Prima dell’uso:
Durante l’uso:
Dopo l’uso:
Sulla configurabilità di un cantiere in rapporto alla licenza edilizia.
La mancanza della licenza edilizia non ha alcun rilievo sulla configurabilità o meno di un cantiere. Se così non fosse in presenza di attività abusive non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro con agevole elusione delle norme di sicurezza.
La sentenza in commento fornisce utili indicazioni su due aspetti molto discussi fra gli operatori del settore e cioè quello degli elementi in presenza dei quali si può ritenere che vi sia un cantiere edile, così come definito nell’articolo 89 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ai fini dell’applicazione di cui al Capo I del Titolo IV dello stesso D. Lgs. e quello del legame che intercorre fra la configurabilità di un cantiere e l’approvazione della licenza edilizia. La Corte suprema si è espressa, nel caso in esame, in merito a un ricorso nel quale il committente di un’opera edile aveva sostenuto che, benché in allestimento, non vi fosse un vero e proprio cantiere in quanto la pratica amministrativa della licenza edilizia era giacente in Comune, incompleta e in attesa della relazione geologica e che non aveva inoltre nominato il coordinatore per la progettazione non essendo stato completato per tale motivo il progetto dell’opera.
La mancata approvazione di una licenza edilizia, ha precisato infatti la suprema Corte, non ha alcun rilievo sulla configurabilità o meno di un “cantiere” così come definito dal D. Lgs. n. 81/2008; se così non fosse, in presenza di attività abusive e illegali, in ipotesi completamente “a nero”, non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro con agevole elusione della disciplina posta, essenzialmente, a protezione dei lavoratori il che, in tutta evidenza, non è e non può essere. Per quanto riguarda l’obbligo della nomina del coordinatore inoltre, ha precisato ancora la Corte di Cassazione, lo stesso scatta, così come esplicitamente indicato dalle norme di sicurezza, durante la progettazione dell’opera e non alla conclusione della stessa.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale che aveva condannati il committente di alcuni lavori di edificazione di un fabbricato di civile abitazione, l’amministratore dell’impresa affidataria e il datore di lavoro di un’impresa da questa incaricata del montaggio di una gru, già riconosciuti, all’esito del dibattimento di primo grado, responsabili di avere cagionato, sia per colpa generica che con violazione della disciplina antinfortunistica, con condotte colpose indipendenti ex art. 113 cod. pen., la morte per folgorazione di un operaio dell’impresa di montaggio, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di tutti gli imputati.
Con riferimento alla dinamica dell’evento infortunistico era emerso che il lavoratore si trovava, assieme ad altri due operai della stessa impresa, all’interno di un’area recintata di proprietà della ditta committente intento ad eseguire dei lavori di scarico e di posizionamento a terra di alcuni componenti in traliccio di una gru a torre di proprietà dell’impresa affidataria, già installata in un precedente cantiere. Verosimilmente, nell’accompagnare da terra il carico con una mano appoggiata all’elemento metallico della gru agganciato, tramite catene, ad un’autogru che veniva movimentata dal collega, il lavoratore veniva in contatto con un conduttore in tensione ivi presente e decedeva sul colpo per folgorazione causata dalla corrente elettrica.
Al committente era stato contestato di avere omesso, in violazione dell’art. 90, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, di designare il ” coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione” che, ove fosse stato nominato, avrebbe dovuto redigere, ai sensi dell’art. 91, comma 1, lett. a), dello stesso D. Lgs., un piano di sicurezza e di coordinamento che prevedesse (come prescritto al punto n. 2.1.2. lett. c dell’all. XV allo stesso D. Lgs.) “una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze” e che individuasse (come prescritto al punto n. 2.1.2. lett. g dell’all. XV) “le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi” e contenesse altresì (come prescritto al punto n. 2.2.1. lett. a dell’all. XV) un’analisi delle “caratteristiche dell’area con particolare attenzione alla presenza di linee elettriche aree o conduttore sotterranee”.
Al responsabile dell’impresa affidataria era stato contestato di avere omesso, in violazione dell’art. 97, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 2008, di operare la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.
Al responsabile dell’impresa incaricata del montaggio della gru era stato contestato di avere omesso, in violazione dell’art. 96, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all’art. 83, comma 1, dello stesso decreto, di prevedere nel piano operativo per la sicurezza ( POS) misure preventive e protettive specifiche (di cui al punto n. 3.2.1., lett. g, del richiamato allegato XV al D. Lgs. n. 81 del 2008) in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere per l’ipotesi di situazioni che espongano gli operatori a rischio elettrico per la presenza di conduttori in tensione.
Tutti gli imputati hanno ricorso in cassazione tramite i propri difensori avanzando diverse motivazioni. Il committente, in particolare, ha lamentata una erronea applicazione degli artt. 90, comma 3, e 91, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008 in quanto l’obbligo della nomina del coordinatore è legata al fatto che in cantiere vi fosse la compresenza di più imprese e alla condizione che la fase di progettazione fosse conclusa, cose non verificatesi nella circostanza in esame in quanto per la realizzazione dell’opera era prevista la presenza della sola impresa affidataria e in quanto l’area nella quale doveva essere installato il cantiere al momento dell’infortunio era adibita solo a deposito di materiali. Con riferimento alla mancata nomina di un coordinatore che avrebbe potuto segnalare nel piano di sicurezza la presenza della linea elettrica, il committente ha osservato altresì che l’infortunio comunque si sarebbe verificato ugualmente in quanto gli operai erano venuti a conoscenza della presenza del traliccio della linea elettrica fin dalla sera precedente.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi ritenendoli infondati. Con riferimento, in particolare, al ricorso presentato dal committente la stessa ha fatto presente che nel cantiere era stata accertata la presenza di più imprese in quanto nello stesso oltre alla ditta appaltatrice operava anche l’impresa incaricata del montaggio della gru alle dipendenze della quale lavorava proprio l’operaio infortunato. La stessa Corte ha evidenziato inoltre che il diritto del lavoro è incentrato sul principio di effettività e che nell’area di proprietà del committente “vi era di fatto, un cantiere in attività, sia pure iniziale, e non già un mero, inerte, deposito; e la circostanza che non fosse intervenuta l’approvazione della licenza edilizia non ha alcun rilievo poiché l’emanazione dell’atto amministrativo in questione è indifferente ai fini della configurabilità o meno di un ‘cantiere’”. “Ove così non fosse del resto”, ha così proseguito la Sez. IV “in presenza di attività lavorative abusive ed illegali, in ipotesi completamente ‘in nero’, non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro, con agevole elusione della disciplina posta – essenzialmente – a protezione dei lavoratori: il che, con tutta evidenza, non è e non può essere”.
Con riferimento poi all’assunto secondo il quale la nomina del coordinatore della sicurezza sarebbe obbligatoria soltanto una volta conclusa la fase di progettazione, la Corte suprema ha fatto notare che lo stesso contrasta con la differente dizione testuale del D, Lgs. n. 81/2008 secondo cui il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008, redige il piano di sicurezza e di coordinamento durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, un “durante” che, evidentemente, presuppone che la progettazione e la redazione del piano precedano la concreta esecuzione dell’avvio dei lavori, cosa che, secondo i Giudici di merito, è stata sovvertita nella vicenda in esame in cui si è agito a prescindere dalla progettazione e dalla redazione del piano di sicurezza.
L’imputato peraltro, secondo la Sez. IV, ha banalizzato il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione paragonandolo ad un disegnatore che si doveva limitare a redigere una mappa sulla quale segnare le linee elettriche presenti trascurando, così, i complessi ed importanti compiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 2008, e cioè il compito di redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che preveda (punto n. 2.1.2. lett. c dell’all. XV al D. Lgs. n. 81 del 2008) “una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere alle lavorazioni e alle loro interferenze” e che individui (punto n. 2.1.2. lett. g dell’all. XV) “le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi” e contenga altresì (punto n. 2.2.1. lett. a dell’all. XV) un’analisi delle “caratteristiche dell’area con particolare attenzione alla presenza di linee elettriche aree o conduttore sotterranee”. Cosa che nella circostanza è mancata.
Albo gestori ambientali: modalità per dimostrazione capacità finanziaria.
Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.150 del 26/09/2018
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito che, ai fini della dimostrazione della corretta capacità finanziaria, la presentazione di referenze bancarie può essere effettuata esclusivamente mediante l’utilizzo di affidamenti rilasciati da istituti bancari.
Questa disposizione si applica per tutte le categorie d’iscrizione all’Albo per le quali è richiesta tale dimostrazione, cioè per le categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10.
Circolare Albo Gestori Ambientali
Per maggiori informazioni siamo a vostra completa disposizione.
Fenomeno Karoshi “L’eccesso di lavoro può uccidere;ma anche la mancanza”.
Karoshi: un fenomeno sociale in crescita
Ha suscitato grande impressione la recente notizia di nuovi casi di ‘karoshi’ in Giappone, una piaga con cui il Paese del Sol Levante si trova da tempo a fare i conti. Quattro impiegati della Mitsubishi Electric, tra il 2014 e il 2017, hanno sofferto di un profondo stato di stress psicofisico che ha portato due di loro a togliersi la vita.
“Karoshi” è il termine giapponese che descrive la morte per eccesso di lavoro, un fenomeno sociale tanto inquietante quanto diffuso di cui vengono riconosciute due tipologie: le morti causate da problemi cardiovascolari per eccessivo stress e i suicidi in seguito a depressione.
In base ai dati ufficiali del ministero del Lavoro giapponese, sono 190 i casi di ‘karoshi’ certificati nell’anno 2017. Nel 90% dei casi le persone avevano accumulato oltre 80 ore di straordinario mensile, mentre per il 50% le ore di extra lavoro superavano quota 100. Gli esperti giudicano questi dati solo come la punta dell’iceberg perché, per svariati motivi, molti casi non vengono segnalati.
È presumibile, infatti, che il numero reale sia molto più alto (si parla perfino di 9.000 casi l’anno) e il fenomeno pare interessare soprattutto quei settori, come la sanità e le costruzioni, che oggi soffrono di una grave carenza di manodopera. Una situazione talmente grave che il “karoshi” è ufficialmente riconosciuto, nelle statistiche demografiche nazionali, come una causa di morte, alla pari di malattie come il cancro o degli incidenti stradali.
In Giappone, lavorare fino allo sfinimento è considerato un gesto ammirevole, che dimostra la propria dedizione e il proprio rispetto nei confronti dell’azienda e dei superiori. Anche quando non richiesto esplicitamente, sono gli stessi dipendenti a scegliere volontariamente di trattenersi in ufficio ben oltre l’orario previsto, fino a tarda sera. È un fenomeno così profondamente radicato nella cultura giapponese e nella mentalità dei lavoratori che le campagne di sensibilizzazione e le iniziative intraprese per tentare di migliorare la situazione hanno finora dato scarsissimi risultati.
Fortunatamente, nel nostro Paese non si ha notizia di situazioni estreme di questo genere. Con questo non si vuole certo dire che in Italia non si soffra di stress nei posti di lavoro. Anzi: secondo i risultati di uno studio condotto per quasi quattro anni dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere (FIASO) su un campione di circa 65 mila lavoratori che ha coinvolto 19 tra Asl e Ospedali, lo stress lavoro-correlato in Italia colpisce un lavoratore su quattro.
Si tratta di una patologia che si va espandendo sempre più nei ritmi vorticosi della nostra società ma che, purtroppo, per una serie di fattori legati principalmente alle difficoltà di accertamento della causa lavorativa (spesso di natura multifattoriale), risulta sottostimata nelle statistiche ufficiali.
Sulla base dei dati INAIL relativi all’ultimo quinquennio disponibile (2013-2017), su una media annua di circa 420 patologie da stress lavoro-correlate segnalate ne vengono riconosciute soltanto 30 su tutto il territorio nazionale, pari a poco più del 7 % delle denunce. Numeri assolutamente inaccettabili, soprattutto in considerazione di quanto previsto dal Testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) sull’obbligo della valutazione e gestione di questa particolare tipologia di rischio lavorativo.
Ma, quasi come per un tragico paradosso, nel nostro Paese si muore per mancanza di lavoro.
La recente, grave e lunga crisi economica ha, come noto, prodotto conseguenze devastanti su occupazione, produzione, reddito, consumi e risparmi delle famiglie. Aspetti socioeconomici dei quali molto si è parlato e in svariate sedi; non molto spazio, invece, è stato riservato agli effetti negativi della crisi sul benessere psicologico delle persone.
La letteratura scientifica è concorde nel dimostrare che maggiore è la disponibilità di risorse economiche, migliori sono i valori di tutti gli indicatori di salute. D’altronde, che la stabilità economica e una condizione lavorativa soddisfacente si associno al benessere psicologico e abbia effetti positivi sulla vita degli individui in termini di autostima e prospettiva per il futuro, è un dato non solo assodato dal senso comune ma anche confermato da una serie di studi scientifici.
Dai risultati di un recente studio condotto nella provincia di Modena, emerge come nel periodo della crisi economica si sia registrato un incremento degli accessi di persone ai Centri di Igiene Mentale, pari al 25% per gli uomini e al 13% per le donne e un aumento consistente e diffuso dell’uso di farmaci antidepressivi.
Ma c’è un altro aspetto, certamente il più tragico, delle conseguenze derivate dalla crisi: i suicidi. Secondo una ricerca della Linkus Campus University, dall’inizio della crisi economica ad oggi più di 700 persone hanno deciso di togliersi la vita per motivi economici. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di maschi (80% circa), di età compresa generalmente tra i 45 e i 64 anni. Il 44% è costituito da imprenditori, in genere di piccole aziende andate fallite, ma è molto alto anche il numero dei lavoratori che la crisi ha reso disoccupati, che raggiunge il 40% del totale.
Nuove regole per il monitoraggio dei cantieri.
E’ stato pubblicato il 4 ottobre 2018 il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, che prevede una modifica all’articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La modifica prevede nuove regole per il monitoraggio dei cantieri, in particolare che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale nonché al prefetto del lavoro territorialmente competenti, prima dell’inizio dei lavori.
Art. 26
Monitoraggio dei cantieri
1. All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto».
Il testo dell’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 viene quindi così modificato:
“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale nonché al prefetto del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
Decreto Legge 4 Ottobre 2018 n.113
Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018
Offerta di lavoro – Figura commerciale
Per ampliamento organico siamo alla ricerca di laureati in Tecniche della Prevenzione, Ingegneria, Architettura e similari per attività di consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro (DLgs 81/08).
Si richiede una spiccata attitudine per l’attività tecnica di valutazione dei rischi lavorativi e per operare come consulente e formatore.E’ considerato un titolo preferenziale una precedente esperienza nel settore, anche se breve.
Offriamo regolare contratto con inquadramento e retribuzione commisurati alle competenze dimostrate.
Per maggiori info contattateci.
Tutto quello che c’è da sapere sulla privacy.
Il nuovo Regolamento Europeo in materia di Gestione di Protezione dei Dati in vigore dal 25 maggio, ha l’obiettivo di rendere il libero scambio di dati, uno scambio sicuro, richiedendo così nuove modalità di trattamento dei dati tenendo conto di ogni aspetto tecnico, organizzativo e procedurale.
Il GDPR, in particolare, avrà un impatto su tutti i professionisti e le imprese che, a prescindere da dove si trovino, vengano in contatto con i dati personali dei cittadini europei.
Campo di applicazione materiale
Più tecnicamente, le nuove norme interessano tutti i professionisti e le imprese che trattano i dati personali delle (sole) persone fisiche in maniera interamente o parzialmente automatizzata o in maniera non automatizzata se i dati sono contenuti in un archivio o sono destinati a figurarvi.
De Simone Consulting s.r.l.s. , offre una consulenza mirata a guidare i professionisti e le imprese passo dopo passo in tutte le fasi necessarie al raggiungimento della Compliance GDPR: analisi, verifica, predisposizione e monitoraggio delle procedure, documenti e adempimenti.
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.
Come migliorare la salute nei luoghi di lavoro?
Sicurezza e prevenzione della salute sui luoghi di lavoro sono concetti, ormai, imprescindibili per tutti i lavoratori, per le aziende pubbliche e private, per le Asl e per i professionisti. Il documento pubblicato dall’Inail in cui vengono illustrati i principi fondamentali della promozione della salute nei luoghi di lavoro (PSL) mediante:
Cos’è la promozione della salute nei luoghi di lavoro
La promozione della salute nei luoghi di lavoro (PSL) si riferisce a qualsiasi azione intrapresa da datori di lavoro e lavoratori per migliorare la salute e il benessere psicofisico. L’obiettivo può essere raggiunto attraverso la combinazione dei seguenti elementi (Dichiarazione di Lussemburgo 1997):
All’interno di questo processo è fondamentale coinvolgere i lavoratori e tener conto delle loro esigenze e opinioni su come organizzare l’attività e il posto di lavoro.
Descrizione del problema
Per promuovere la salute nei luoghi di lavoro il primo passo da compiere è un’analisi attenta dei bisogni dei lavoratori. In particolare, nel documento viene data particolare rilevanza ad alcuni aspetti quali:
oltre che:
Età
Oggi le politiche di promozione della salute pongono uno sguardo particolarmente attento alla fascia di lavoratori e lavoratrici tra i 55 e i 64 anni. Tra questi,nel 2013, in Europa, è stata registrata una percentuale di soggetti con patologie e disturbi di lunga durata pari al 33,4%, percentuale che scende invece al 14,6% nella fascia tra i 16 e i 44 anni. L’invecchiamento è infatti correlato a un alto rischio di problemi di salute, spesso di natura cronica, quali patologie muscoloscheletriche,bronchiti croniche, disturbi cardiovascolari, depressione.
Genere
L’analisi si fa più complessa se si considera la variabile riferita al genere (maschile o femminile), ponendo in rilievo i bisogni delle donne, troppo a lungo ignorati in un sistema di organizzazione del lavoro. Le condizioni di salute delle lavoratrici over 55 possono essere rese precarie, o peggiorate, da fattori quali menopausa, osteoporosi, osteoartriti e cancro al seno.
Nazionalità ed etnia
Particolarmente vulnerabili sono, inoltre, i lavoratori stranieri; l’incidenza degli infortuni in Italia negli ultimi anni (rapporto tra infortuni denunciati e lavoratori assicurati) tra i lavoratori stranieri è di gran lunga superiore rispetto agli autoctoni. I motivi potrebbero essere: la mancanza di formazione e informazioni, l’impiego in settori ad alto rischio, la difficoltà di comunicazione dovuta anche a incomprensioni linguistiche, i fattori di stress connessi a precarie condizioni socio-economiche.
Reinserimento lavorativo
La promozione della salute al lavoro richiede un’attenzione continua che va dall’attivazione di misure preventive all’adozione di soluzioni che aiutino la persona al reinserimento lavorativo dopo una lunga malattia o altro impedimento. In questa direzione rientrano anche le strategie di conciliazione tra le esigenze della vita lavorativa e quelle della vita privata.
Il documento riporta, infine, 2 esempi che dimostrano la validità della promozione della salute nei luoghi di lavoro:
*Adriano Olivetti, presidente dell’omonima azienda che per prima in Italia avviò la produzione di macchine per scrivere, dal 1938 al 1960 (anno della sua morte), ha dato vita a un esempio di impresa virtuosa e fortemente radicata nel territorio, quello del Canavese. In Olivetti ci sono state delle iniziative che, ancora oggi, sarebbero di
avanguardia: consultori, prima rivolti a dipendenti e poi aperti anche alla comunità; ambulatorio pediatrico e servizi sanitari per la maternità; formazione dei dipendenti a largo raggio, non limitata al mero ambito lavorativo ma intesa anche a potenziare la sensibilità, le attitudini, le capacità e gli interessi della persona formata; asili nido per i figli dei dipendenti e gestiti con metodo Montessori; servizi sociali e colonie estive; scuole, biblioteche e mostre d’arte; e, infine, case per i lavoratori, di elevata qualità ambientale e costruttiva, gestite in modo autonomo da un Consiglio eletto da tutti i dipendenti. Nell’ area del Canavese, per scongiurare l’esodo forzato dai paesi intorno all’azienda e un eccessivo inurbamento ad Ivrea (sede dell’azienda), sono stati inoltre agevolati i trasporti pubblici e si è cercato di migliorare la qualità della vita di tutto il territorio. Adriano Olivetti ha consegnato alla storia un modello
di democrazia comunitaria, dove l’impegno etico dell’imprenditore ha costituito la chiave di volta dell’intero processo di WHP aziendale, incentrato sul benessere e sull’empowerment dei lavoratori.
Come ridurre il rischio elettrico nei lavori su impianti elettrici a bassa tensione.
Il rischio elettrico riguarda la maggior parte dei lavoratori e, in particolar modo, i lavoratori che si occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici, nonché i lavoratori impiegati in un’attività lavorativa svolta nei pressi di impianti elettrici, come ad esempio la potatura di piante o altre attività nei cantieri edili in presenza di linee elettriche aeree.
Definizione di lavoro con rischio elettrico
Viene definito “lavoro con rischio elettrico” qualsiasi lavoro (elettrico o non elettrico) che si svolge con distanze dalle parti attive non protette inferiori alle distanze dell’Allegato IX del Testo Unico, tali distanze sono state indicate nella CEI 11-27, IV edizione, col simbolo DA9.
Il lavoro con rischio elettrico si suddivide, quindi, in lavoro elettrico e lavoro non elettrico. In particolare:
L’Inail ha pubblicato, al riguardo,un’interessante guida “Guida Inail ” in materia di Lavori su impianti elettrici in bassa tensione, aggiornata al 2018, con lo scopo di:
Il documento parte dall’individuazione degli obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione.
Nel dettaglio, distingue i lavori con rischio elettrico, sotto tensione in bassa, media ed alta tensione, in vicinanza di parti attive e analizza il decreto del 4 febbraio 2011 inerente a tutti i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
La sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici
Durante l’esecuzione dei lavori sotto tensione gli operatori sono soggetti ai seguenti rischi elettrici:
In particolare, nel capitolo, in cui è considerato solo il lavoro elettrico, si fa riferimento alla sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici e alla valutazione del rischio con riguardo a:
Viene, inoltre, precisato che il lavoro in prossimità deve essere eseguito da una delle 3 figure:
Per quanto riguarda la valutazione del rischio viene chiarito che prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici o in loro presenza, il datore di lavoro deve condurre la valutazione dei rischi (CEI 11-27, punto 4.1).
La sicurezza dei lavoratori nei lavori elettrici è basata sulla formazione dei lavoratori (argomento trattato nel capitolo 5 del presente lavoro), e sulla scrupolosa osservanza delle procedure di lavoro (argomento trattato nel presente capitolo).
Per le manovre di esercizio e i controlli funzionali devono essere impiegati, se necessari, attrezzi ed equipaggiamenti atti a prevenire pericoli elettrici per le persone.
Persone coinvolte nei lavori elettrici
Tutto il personale coinvolto in un’attività lavorativa che si svolge su un impianto elettrico, o in sua prossimità, deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure aziendali applicabili al lavoro da eseguire. Quando il lavoro si protrae a lungo o è complesso, al personale coinvolto devono essere ripetute tali istruzioni, prescrizioni e regole, insieme all’obbligo di rispettarle.
Le responsabilità decisionali, organizzative e realizzative dei lavori sugli impianti elettrici sono ripartite tra le seguenti figure professionali, che sono responsabili anche dell’attuazione delle misure di sicurezza da applicare (si rimanda al capitolo 3 del presente lavoro per una trattazione dettagliata):
Dispositivi di protezione individuali per il rischio elettrico
Nei lavori sotto tensione in bassa tensione vi è la necessità, in alcuni casi, di ricorrere ai dispositivi di protezione individuali (DPI). Nel capitolo in esame, dopo un’ampia premessa generale, si passa ad individuare quelli specifici per i lavori elettrici sotto tensione, sottoposti a prove specifiche per garantire isolamento adeguato e la cui idoneità viene riconosciuta con il simbolo del doppio triangolo (idoneità del DPI come misura contro lo shock elettrico), tra cui:
La formazione per i lavori in bassa tensione
Per la formazione in bassa tensione, si individuano le caratteristiche del PES e PAV (istruzione, conoscenza dell’impiantistica elettrica e della relativa normativa di sicurezza, esperienza di lavoro maturata, caratteristiche personali, significative per la professione: equilibrio psicofisico, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere affidabile il lavoratore).
Misure con valutazione del rischio semplificata
Le misure con valutazione del rischio semplificata, ossia i casi la cui valutazione del rischio si può derogare alle prescrizioni di sicurezza, in quanto il rischio è ridotto (soprattutto perché, data la situazione, è trascurabile la probabilità che si verifichi un pericolo).
Salute e sicurezza sul lavoro: insediato il Comitato di coordinamento nazionale
Si è insediato il 3 luglio 2018 presso il Ministero della Salute, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Presieduto dal ministro della Salute Giulia Grillo, il Comitato, è composto da rappresentanti dei Ministeri della Salute, dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni e Province autonome, mentre l’INAIL Partecipa con funzione consultiva.
si occuperà di:
– stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
– definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
– programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
– individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.