È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2016 il Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
Il decreto, che entra in vigore il 22 settembre 2016, rappresenta la seconda norma tecnica verticale (capitolo V.5 – Attività ricettive turistico – alberghiere), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.

L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994,  al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015.

La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione:

V.5.4 Strategia antincendio
1.Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

Nella sezione V.5.2 le attività ricettive turistico – alberghiere sono classificate sia in base al numero di posti letto p

Classificazione dell’attività Posti letto
PA 25 < p <= 50
PB 50 < p <= 100
PC 100 < p <= 500
PD 500 < p <= 1000
PE P > 1000

sia in base alla massima quota dei piani  h

Classificazione dell’attività Quota piani
HA h < 12 m
HB 12 m < h < 24 m
HC 24 m < h < 32 m
HD 32 m < h < 54 m
HE h > 54 m

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

Classificazione Tipologia di locali
TA Spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l’edificio (spazi ad uso del personale)
TB Spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l’edificio
TC Spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata
TM Depositi o archivi di sup. lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2
TO Locali con affollamento > 100 persone
TK Locali con carico di incendi specifico qf > 1200 Mj/m2
TT Locali in cui sono presenti significative apparecchiature elettriche e rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (CED, stamperie ecc.)
TZ Altri spazi
Con almeno le aree TK e TZ classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.

La sezione V.5.4.2 disciplina la classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:

Compartimenti Classificazione dell’attività
HA HB HC HD HE
Fuori terra 30 60 90
Interrati 60 90

Qualora l’attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TB, TC e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

Relativamente alla gestione della compartimentazione, la sezione V.5.4.3 , nella tabella V.5-2,  descrive le caratteristiche dei compartimenti secondo la strategia S.3.

Ulteriori indicazioni specifiche per le attività ricettive turistico – alberghiere sono riportate nelle sezioni V.5.4.6 – Controllo dell’incendio, V.5.4.7 Rivelazione ed allarme e V.5.5 Vani degli ascensori, se presenti.

Nella sezione V.5.6 Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25 sono indicate le misure antincendio da adottare per le aree TB e TC, dove si applicano i livelli di prestazione indicati nella seguente tabella:

Misura antincendio Livello di prestazione
Reazione al fuoco (Capitolo S.1) I [1]
Resistenza al fuoco (Capitolo S.2) III [2]
Compartimentazione (Capitolo S.3) I
Esodo (Capitolo S.4) I
Gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) [3]
Controllo dell’Incendio (Capitolo S.6) II
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) I
Controllo dei fumi e calore (Capitolo S.8) I
Operatività antincendio (Capitolo S.9) II
 
[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 punto 1.
[2] La classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a 30 ovvero 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2 punto 2.
[3] Livello da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l’intera attività.

Il programma CPI win Attività consente di poter valutare l’attività 66 Attività ricettive turistico – alberghiere ai sensi del DM 03/08/2015 secondo la RTV introdotta con il decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2016.
In fase di inserimento di una nuova attività alberghi è possibile effettuare la valutazione o con il decreto 9 aprile 1994 e seguenti, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il DM 03/08/2015.

Abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni da parte delle imprese, aumentato l’importo delle sanzioni previste per mancata o inadeguata formazione del lavoratore, del dirigente o del preposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto l’aggiornamento dei corsi per coordinatore della sicurezza in modalità e-learning.

Queste sono alcune delle novità recentemente introdotte nel testo unico sulla sicurezza e spiegate dal Cni (Consiglio nazionale degli ingegneri) nella Circolare 649 dell’11 gennaio 2016.

PARAPETTI DI TRATTENUTA E INDICAZIONE NEI PIANI DI SICUREZZA (PSC e POS)

Nei lavori edili in cui è prevista la redazione del PSC, la scelta degli apprestamenti più idonei da utilizzarsi per la riduzione e protezione del rischio di caduta dall’alto, deve essere effettuata dal CSP tenendo conto delle specifiche condizioni di cantiere.
Tra i possibili apprestamenti per la protezione dalla caduta di persone dall’alto sono permesse come opere i parapetti prefabbricati la cui adozione deve tener conto delle specifiche situazioni di cantiere.
Nei lavori per i quali non è prevista la nomina del coordinatore, la scelta degli apprestamenti da utilizzarsi di cui sopra spetta totalmente al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Nel piano operativo di sicurezza (POS), i cui contenuti minimi sono indicati nell’allegato XV, è previsto di riportare da una parte “l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere provvisionali di notevole importanza […]” e dall’altro “la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative […]”, quindi considerando anche l’installazione delle opere provvisionali; inoltre, qualora sia previsto nel PSC, nel POS devono essere indicate le procedure complementari e di dettaglio per l’installazione, il controllo e la rimozione dei parapetti.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La scelta dell’apprestamento più idoneo a proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto dipende dalle caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività che si andrà a svolgere. L’analisi della situazione lavorativa, dovrà essere affrontare nel rispetto delle indicazioni previsti dall’articolo 111 del D.Lgs. 81/2008:

  • priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura e alla durata dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi.

Nella valutazione dei rischi andranno necessariamente presi in esame almeno i seguenti punti:

  • Tipologia e durata del lavoro da svolgere
  • Inclinazione della copertura
  • Tipo di copertura (piana, a falda, a shed, a volta…)
  • Altezza di caduta massima
  • Carichi massimi di impatto di un corpo in fase di scivolamento/caduta (carichi dinamici)
  • Traiettoria di caduta di un corpo morto che rotola dalla copertura e probabile punto di impatto sul parapetto prefabbricato

INDICAZIONI PER LA SCELTA DEL TIPO DI PARAPETTO E CARATTERISTICHE

La scelta del tipo di parapetto e del relativo sistema di ancoraggio da adottare in una specifica realizzazione dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi.
La norma tecnica UNI EN 13374:2004 costituisce il riferimento per i sistemi temporanei di protezione dei bordi destinati all’uso durante la costruzione o la manutenzione di edifici e di altre strutture.

L’uso di parapetti realizzati con elementi prefabbricati offre garanzie di adeguata resistenza se prodotti nel rispetto della norma tecnica UNI EN 13374:2004 “Sistemi temporanei di protezione dei bordi”. I componenti, costruiti allo scopo, di questi parapetti devono essere provvisti di marcatura e di istruzioni d’uso. Pertanto, in cantiere deve essere sempre disponibile il manuale d’uso dei parapetti prefabbricati utilizzati.

La UNI EN 13374 suggerisce la classe di parapetto da utilizzare per diversi angoli di inclinazione della superficie di lavoro e per diverse altezze di caduta Hf. Conoscere le tre classi permette di scegliere il modello giusto per la tipologia di lavori da svolgere in cantiere:

Tipologia di parapetto Requisiti di sicurezza
Classe A Resiste solo a carichi statici, pertanto può essere utilizzata fino ad inclinazioni di 10°. Deve resistere a sostenere una persona che si appoggia alla protezione o fornire una presa quando vi si cammina a fianco. Deve resistere a trattenere una persona che cammina o cade in direzione della protezione.
Classe B Resiste a forze dinamiche di debole intensità, può essere utilizzato fino ad inclinazioni di 30°, senza limitazione dell’altezza di caduta; fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i due metri. Deve resistere a trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie inclinata.
Classe C Resiste a forze dinamiche di notevole intensità, può essere utilizzata fino ad inclinazioni di 45°, senza limitazione dell’altezza di caduta; – fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i cinque metri. Deve resistere a trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie  FORTEMENTE inclinata.

La scelta del tipo di parapetto deve avvenire in relazione alle istruzioni contenute nel manuale fornito dal fabbricante e comunque tenendo conto di:

  • tipo di intervento da eseguire (costruzione, demolizione, manutenzione);
  • inclinazione della superficie di lavorazione da proteggere (piana, a debole inclinazione, a forte inclinazione);
  • tipo di struttura a cui si potrà ancorare il parapetto provvisorio (cemento armato, muratura, acciaio, legno);
  • altezza di caduta del lavoratore.

Tabella riassuntiva

Tabella riassuntiva

La tipologia di parapetto deve essere compatibile con il tipo di struttura di supporto su cui deve essere fissato, sia come materiale (es. c.a., legno, metallo) sia come sistema di fissaggio (es. in verticale, in orizzontale).
L’altezza minima del parapetto, misurata perpendicolarmente alla superficie di lavoro, deve essere 1 metro; a questo proposito va ricordato che l’altezza minima di 1 metro deve essere mantenuta per tutta la durata dell’intervento per il quale il parapetto costituisce l’apprestamento utilizzato.

Il parapetto è formato, al minimo e oltre ai montanti, da un corrente principale1 (superiore), da un corrente intermedio2 e da un fermapiede3; al fine di limitare le aperture tra gli elementi orizzontali dei parapetti è possibile l’uso di reti di sicurezza di tipo “U”, in conformità alla norma tecnica UNI EN 1263-1, come protezione intermedia4 in sostituzione del corrente intermedio.
L’altezza del fermapiede prevista dalla norma tecnica citata UNI EN 13374 è pari a 15 cm; tuttavia altri precetti normativi prevedono un’altezza del fermapiede di 20 cm a cui molti fabbricanti di parapetti si sono adeguati.

classe A - classe B - classe C

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI MONTATORI E DEL PREPOSTO

Gli addetti al montaggio, allo smontaggio e al controllo dei parapetti devono essere in possesso della formazione teorico/pratica e dell’addestramento sulle corrette modalità di installazione e manutenzione contenute nelle istruzioni d’uso del fabbricante e nelle eventuali disposizioni aziendali. L’attestazione dell’avvenuta formazione e addestramento deve essere indicata nel POS è trasmessa al CSE.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

L’attività di montaggio e di smontaggio dei parapetti espone al rischio di caduta dall’alto i lavoratori addetti, pertanto devono essere utilizzate attrezzature e procedure adeguate a limitare tale rischio.
L’attrezzatura che meglio si presta al montaggio e smontaggio dei parapetti lungo i bordi delle coperture, in termini sicurezza, è la piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE), conosciuta come piattaforma aerea o cestello, pertanto essa rappresenta l’attrezzatura da privilegiare.
Pertanto nel PSC il CSP dovrà indicare il costo del noleggio della piattaforma mobile di lavoro come costo della sicurezza.
L’uso dei DPI anticaduta, per il montaggio e smontaggio di questa opera provvisionale è possibile se sono garantite le seguenti condizioni:

  • accesso sicuro in quota; per quanto riguarda le coperture, l’accesso in quota dovrebbe essere possibile, ad esempio, da un ponteggio fisso dotato di scale o da un lucernario considerata anche la necessità di evacuare agevolmente i lavoratori in caso di emergenza;
  • possibilità di applicare, i punti di ancoraggio rispondenti alla norma tecnica UNI EN 795 ai quali collegare il sistema di trattenuta/anticaduta, tenuto conto della necessaria resistenza del supporto su cui devono essere installati;
  • possibilità di far giungere in sicurezza il materiale necessario alla costruzione e rimozione del parapetto;
  • possibilità di soccorrere rapidamente l’eventuale lavoratore caduto;

Il montaggio deve avvenire nel rispetto delle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante, che pertanto sono irrinunciabili; la struttura di supporto deve risultare idonea come caratteristiche e stato di conservazione.
Il CSE al termine del montaggio deve farsi rilasciare dall’impresa installatrice un’attestazione sul corretto montaggio.
Le tavole in legno costituenti i correnti del parapetto, devono essere scelti in conformità alle caratteristiche e alle dimensioni previste dal fabbricante.
Le Linee Guida ISPESL, escludono come materiali di supporto quali strutture in muratura o laterocemento.
Tuttavia alcuni produttori di montanti a piastra fissa tassellata al supporto, consentono l’utilizzo su solai in laterocemento.
Nei casi di strutture non contemplate nel manuale di istruzioni fornito dal produttore del parapetto si rende necessaria la verifica preliminare della struttura di ancoraggio.
Per conseguire una adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà su documentazione tecnica disponibile, su una accurata ispezione visiva, su verifiche in sito (martellatura sui punti critici per individuare cedimenti, vuoti, distacchi di materiale oppure ancora prove di infissione ed estrazione del tassello su un campione del supporto, ecc..).
Qualora persistano dubbi sulla resistenza della struttura di supporto, è necessario acquisire la dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che ne attesti l’idoneità.
In tali casi, l’obbligo della verifica della struttura di supporto e della corretta posa del parapetto ricade principalmente sul CSP/CSE e sul datore di lavoro dell’impresa che utilizza tale protezione. Le modalità di esecuzione della verifica preliminare della struttura di supporto ed i relativi risultati (o in alternativa la dichiarazione del tecnico abilitato) devono essere documentati e tenuti a disposizione in cantiere, ad esempio allegandoli al PSC e al POS.
Nel caso siano utilizzati parapetti con elementi prefabbricati realizzati senza osservare la norma tecnica UNI EN 13374 (fabbricati prima del novembre 2004), questi dovranno essere appositamente progettati. Pertanto, l’obbligo di verifica della resistenza complessiva dell’opera provvisionale (parapetto e struttura di supporto) ricade sul coordinatore e sul datore di lavoro dell’impresa che utilizza tale protezione.
Il montaggio e smontaggio deve essere effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

CONTROLLI DEL PARAPETTO

Nel rispetto delle istruzioni del fabbricante e fermo restando il controllo preliminare di tutti i componenti del parapetto per l’impiego del solo materiale ritenuto idoneo allo scopo, è necessario, durante il suo impiego, predisporre controlli periodici (es. serraggio delle ganasce, fissaggio dei correnti), e controlli eccezionali dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori.
Inoltre la norma UNI EN 13374 prescrive che nelle istruzioni deve essere specificato quanto segue: “dopo la caduta di una persona o di un oggetto verso o all’interno di un sistema di protezione dei bordi, e dei suoi accessori, il sistema deve essere utilizzato nuovamente solo dopo essere stato ispezionato da una persona competente”.
Il controllo e la verifica deve essere effettuata dopo il montaggio, durante l’uso e periodicamente come indicato nel tabella sotto riportata.

Tipo di ispezione Cosa verificare
Ispezione prima dell’uso e dopo lo smontaggio Tutti i componenti
Ispezione durante l’uso Ancoraggi, montanti ed elementi orizzontali
Ispezione periodica Ancoraggi
Ispezione dopo il montaggio e dopo la rimessa in esercizio Tutti i componenti

L’esecuzione di suddette verifiche deve essere documentata e conservata in cantiere a cura degli organi di vigilanza e del CSE.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.14 del 19-1-2016), il comunicato INAIL che annuncia il lancio dell’Avviso pubblico INAIL per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese.

Il bando Inail pubblicato nella Gazzetta Ufficiale mette a disposizione 14.589.896 euro per il finanziamento di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole, medie e micro imprese, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Previsti sei ambiti di intervento. I fondi, trasferiti all’Istituto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono frazionati in misura paritaria su sei diversi ambiti di intervento, che spaziano dalla formazione finalizzata all’adozione di modelli organizzativi a quella sugli aspetti organizzativi-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, alla valutazione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro, con particolare riferimento alle differenze di genere. Saranno assegnati a progetti realizzati in almeno quattro regioni – una per ciascuna delle macroaree nord, centro, sud e isole – che prevedano il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza professionale o di insegnamento, di durata almeno triennale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Destinatari della campagna di formazione sono:

–       i datori di lavoro,

  • i lavoratori, compresi quelli stagionali,
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls/Rlst) delle piccole, medie e micro imprese,
  • i piccoli imprenditori,

mentre i soggetti attuatori previsti dal bando sono:

–       le organizzazioni sindacali e datoriali,

–       gli organismi paritetici,

–       le università,

–       il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,

–       gli ordini e collegi professionali per i propri iscritti,

–       gli enti di patronato

–       i soggetti formatori accreditati, che potranno presentare la domanda di finanziamento,

Coperto il 100% delle spese. 

Il finanziamento erogabile per ciascun progetto è compreso tra un minimo di 200mila e un massimo di 800mila euro, copre il totale dei costi ammissibili sostenuti per la sua realizzazione e rispetta condizioni e limitazioni della normativa comunitaria sugli aiuti “de minimis”.

Ogni iniziativa di formazione dovrà essere realizzata entro il termine di 18 mesi dalla comunicazione di ammissione.

 

Bando INAIL

 

Tutte le imprese interessate possono contattarci allo 089.953362.

 

Per tutte le imprese interessate proponiamo l’inoltro gratuito della domanda di finanziamento.

 

Dal 1° marzo al 5 maggio 2016 le aziende possono inserire sul portale dell’Istituto le domande di finanziamento. Novità di questa sesta edizione – che porta a oltre 1,2 miliardi l’ammontare totale stanziato dal 2010 – l’introduzione di uno specifico asse di contributi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Col bando Isi 2015 l’Inail rinnova ancora una volta il proprio impegno per il welfare del Paese, mettendo a disposizione delle imprese 276.269.986 euro di contributi a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La somma rappresenta la sesta tranche di un ammontare complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro stanziato dall’Istituto a partire dal 2010. Novità rilevante del bando Isi 2015 è rappresentata dall’introduzione di uno specifico asse di finanziamento dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Le aziende interessate potranno inserire le proprie domande dal 1° marzo al 5 maggio 2016 sul portale dell’Inail.

Lo stanziamento è ripartito in budget regionali. Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’Inail – vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (quali, per esempio, quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea). I soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Copertura dei costi fino al 65%, il contributo massimo è di 130 mila euro. Nel dettaglio, i 276.269.986 euro di finanziamenti del bando a sportello possono riguardare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e – come già sottolineato – progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Il bando Isi 2015 mette a disposizione delle imprese un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

Trasparenza nelle procedure: gli elenchi di tutte le domande disponibili online. La procedura per l’assegnazione degli incentivi Inail ricalca quella adottata nelle edizioni precedenti. Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella sezione “Servizi on line” del portale dell’Inail, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. A partire dal 12 maggio 2016 le aziende la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online nelle date e negli orari di apertura dello sportello informatico (tali informazioni saranno comunicate sul sito dell’Inail a partire dal 19 maggio 2016). Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo.

 

 

Per tutte le imprese interessate proponiamo:

  • check-up aziendale in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, 
  • inserimento ed inoltro gratuito della domanda di finanziamento.

Dal 1° marzo al 5 maggio 2016 le aziende possono inserire sul portale dell’Istituto le domande di finanziamento. Novità di questa sesta edizione – che porta a oltre 1,2 miliardi l’ammontare totale stanziato dal 2010 – l’introduzione di uno specifico asse di contributi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Col bando Isi 2015 l’ Inail rinnova ancora una volta il proprio impegno per il welfare del Paese, mettendo a disposizione delle imprese 276.269.986 euro di contributi a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La somma rappresenta la sesta tranche di un ammontare complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro stanziato dall’ Istituto a partire dal 2010. Novità rilevante del bando Isi 2015 è rappresentata dall’introduzione di uno specifico asse di finanziamento dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Le aziende interessate potranno inserire le proprie domande dal 1° marzo al 5 maggio 2016 sul portale dell’ Inail.

Lo stanziamento è ripartito in budget regionali.

Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’ Inail – vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (quali, per esempio, quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea). I soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Copertura dei costi fino al 65%, il contributo massimo è di 130 mila euro. Nel dettaglio, i 276.269.986 euro di finanziamenti del bando a sportello possono riguardare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e – come già sottolineato – progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Il bando Isi 2015 mette a disposizione delle imprese un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

Trasparenza nelle procedure: gli elenchi di tutte le domande disponibili online.

La procedura per l’assegnazione degli incentivi Inail ricalca quella adottata nelle edizioni precedenti. Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella sezione “Servizi on line” del portale dell’ Inail, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. A partire dal 12 maggio 2016 le aziende la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online nelle date e negli orari di apertura dello sportello informatico (tali informazioni saranno comunicate sul sito dell’ Inail a partire dal 19 maggio 2016). Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo.

Si precisa che l’adozione di un modello organizzativo permette di ottenere lo sconto INAIL per prevenzione

Che cos’è lo sconto per prevenzione? L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

A cosa serve. L'”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l’articolo 24 decreto ministeriale 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno         riduzione

fino a 10                          28%
da 11 a 50                       18%
da 51 a 200                     10%
oltre 200                           5%

Per qualsiasi eventuale chiarimento e/o approfondimento sono a vostra completa disposizione

La responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore a causa di condotta negligente e imprudente: se lo stesso non è stato formato sui rischi specifici, l’infortunio può essere considerato conseguenza diretta della mancata formazione.

 

Un insegnamento quello che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione che mette in chiara evidenza l’importanza della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro da impartire ai lavoratori dipendenti ed a quelli ad essi equiparati. Il datore di lavoro che non ha adempiuto agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde a titolo di colpa specifica, ha infatti precisato la suprema Corte, dell’infortunio occorso ad un lavoratore anche se questi, nell’espletamento delle proprie mansioni, ha posto in esserecondotte negligenti ed imprudenti, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. Nel caso sottoposto in questa circostanza all’esame della Corte di Cassazione il lavoratore era rimasto mortalmente infortunato in quanto schiacciato fra la motrice ed il rimorchio di un mezzo di trasporto mentre stava procedendo ad un incauto riaggancio delle due parti del veicolo non rispettando così quelle misure di sicurezza che una specifica formazione gli avrebbe sicuramente fatto conoscere.

 

Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha assolto con formula piena l’amministratore delegato di una società mentre ha confermata la condanna inflitta dal Tribunale al responsabile del deposito dello stabilimento gestito dalla società stessa per il delitto di omicidio colposo in danno di un lavoratore dipendente. Ai due imputati era stato addebitato di avere cagionata la morte del lavoratore per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare gli imputati erano stati accusati di non avere valutato, tra gli altri, il rischio cui è stato esposto il lavoratore il quale, addetto a mansioni di autotrasportatore, provvedeva al periodico prelievo di rottami in vetro presso lo stabilimento. Il lavoratore nel giorno dell’infortunio si era venuto a trovare nella necessità di sganciare l’autocarro dal rimorchio per l’impossibilità di accedere al punto di prelievo con l’intero veicolo, data la ridotta dimensione del tratto di strada antistante. Nel documento di valutazione rischi elaborato dall’azienda mancava ogni riferimento a tale specifico rischio, con conseguente omessa individuazione delle misure preordinate a fronteggiarlo quale la individuazione di una zona che consentisse di operare in sicurezza e mancava altresì l’indicazione delle modalità operative da adottare. Il lavoratore inoltre non era stato adeguatamente informato sui rischi specifici a cui era esposto in relazione all’attività svolta, con particolare riferimento al rischio presente durante le operazioni di sganciamento e successivo riaggancio tra autotreno e rimorchio e, dunque, sulle misure di sicurezza del caso e non gli era stata assicurata, altresì, una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, avuto riguardo alle proprie mansioni, con particolare riferimento allo operazioni in svolgimento.
Con tali condotte omissive gli imputati non avevano impedito il decesso del lavoratore il quale era rimasto schiacciato tra la motrice ed il rimorchio all’atto di riagganciarli. In particolare il lavoratore aveva effettuata detta operazione senza che fossero state individuate e successivamente impartite al medesimo, mediante idonea informazione sul rischio e formazione lavorativa, le misure di sicurezza da seguire, che avrebbero imposto l’esecuzione dell’operazione a rimorchio fermo, previo allineamento del timone alla campana della motrice (anche avvalendosi di attrezzi occasionali) ed avvicinando l’autocarro al rimorchio mediante manovra di retromarcia. In assenza delle dovute prescrizioni, invece, il lavoratore aveva eseguito l’operazione posizionandosi tra i due mezzi e sfrenando il rimorchio, che si trovava in pendenza, in modo da farlo avvicinare all’autocarro, mentre con le mani allineava il timone del rimorchio alla campana dell’autocarro, per farli incastrare. Non essendo però riuscito nell’intento, rimaneva schiacciato dal rimorchio, riversatosi sulla motrice per effetto del mancato incastro del timone (infilatosi viceversa sotto la campana dell’autocarro), con conseguente immediato decesso.
La Corte di merito ha osservato che nessuna responsabilità poteva gravare sull’amministratore delegato il quale aveva conferito al responsabilità del deposito una delega antinfortunistica scritta e firmata dalle parti, esaustiva e con attribuzione di pieni poteri di programmazione, organizzazione e gestione. Con riferimento invece all’altro imputato la Corte territoriale ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la condotta della vittima non era stato un fatto imprevedibile ed abnorme, in quanto aveva svolto un’attività che rientrava nelle sue mansioni, da solo, senza ausilio di altro collega e senza che gli fosse stata data alcuna formazione ed informazione sui rischi specifici e sulla corretta manovra da svolgere. La violazione delle norme di prevenzione, che aveva determinato il concretizzarsi dell’evento, ha fatto notare la Corte di Appello, era stata determinata dalle omissioni dell’imputato che, in ragione della delega ricevuta, era il primo garante della sicurezza dei lavoratori in azienda per cui, sulla base di tali considerazioni, la sentenza di condanna di primo grado è stata confermata, sebbene con una pena ridotta a sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando l’erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa. Invero, secondo il ricorrente, l’evento verificatosi era del tutto imprevedibile, in quanto inaspettato era che il lavoratore disattivasse l’impianto frenate del rimorchio, onde consentire per gravità, il suo avvicinamento alla motrice. Inoltre in relazione alle operazioni di sganciamento e riaggancio, le norme I.S.P.E.S.L. prendevano in considerazione il rischio di schiacciamento degli arti, ma non consideravano assolutamente la possibilità di un incidente mortale per cui se tale rischio non era prevedibile per gli Enti deputati alla sicurezza sul lavoro certamente non potevano esserlo per l’imputato.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha rigettato. La stessa ha sostenuto in premessa che “in tema di infortuni sul lavoro, l’art. 2087 cod. civ. ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all’interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro. Pertanto, il dovere di sicurezza si realizza o attraverso l’attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge oppure con l’adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all’attività svolta. Ne consegue che, per configurare la responsabilità del datore di lavoro o dei suoi delegati, non è necessario che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore”. La circostanza inoltre che le norme ISPELS non prendessero in considerazione il rischio morte non è stato ritenuto rilevante da parte della Sez. IV, considerato peraltro che in ogni caso era stata presa in considerazione la possibilità dello schiacciamento.
All’imputato, ha precisato inoltre la suprema Corte, è stato mosso anche un addebito di colpa generica. Tenuto conto, infatti, che la manovra di sgancio ed aggancio del rimorchio era di routine, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che il relativo rischio di infortunio fosse prevedibile ed evitabile con l’adozione di adeguate disposizioni di sicurezza. Pertanto, considerato che tale rischio non era stato preso in considerazione adeguatamente nel relativo documento di valutazione, tale omissione ha determinato il concretizzarsi dell’evento che le cautele dovute miravano ad evitare.
La responsabilità dell’imputato, secondo la Sez. IV, era a lui anche da attribuire per la violazione di specifiche norme di sicurezza e, quindi, a titolo di colpa specifica. Infatti al lavoratore, come esposto in sentenza, non è stata fornita una adeguata formazione ed informazione. In tali casi, ha così concluso la suprema Corte, “la negligenza del lavoratore, che nell’espletamento delle sue mansioni ponga in essere condotte imprudenti, non costituisce un fatto imprevedibile, in quanto è il frutto proprio della mancanza dell’adempimento dell’obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro ed sui suoi delegati”.

INFORTUNI SUL LAVORO IN ITALIA

 

 PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2015

 

(Fonte: elaborazione su dati INAIL – Open Data)

 

  INFORTUNI DENUNCIATI

 

 ITALIA: 632.665

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 658.514 à -3,92%

 

  • INDUSTRIA E SERVIZI: 490.589

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 508.969 à -3,61%

 

  • AGRICOLTURA: 37.456

à rispetto al periodo gennaio-novembre 2014 in cui erano 38.612 à -2,99%

 

  • PER CONTO DELLO STATO: 104.620

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 110.933 à -5,69%

 

 INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI

 

  • ITALIA: 1.172

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 1.009 à +16,15%

 

  • INDUSTRIA E SERVIZI: 981

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 832 à +17,90%

 

  • AGRICOLTURA: 153

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 150 à +2,00%

 

  • PER CONTO DELLO STATO: 38

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 27 à +40,74%

  

MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE

  

  • ITALIA: 58.998

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014  in cui erano 57.485 à +2,63%

 

  • INDUSTRIA E SERVIZI: 45.945

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 45.597 à +0,76%

 

  • AGRICOLTURA: 12.251

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 11.128 à +10,09%

 

  • PER CONTO DELLO STATO: 802

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 760 à +5,52%

 

Di seguito vi riporto quanto citava la  Campagna Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro del 2010 proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedica alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Sicurezza sul lavoro. La pretende chi si vuole bene.

Lo slogan della campagna si soffermava sull’ importanza che il mondo degli affetti riveste per ciascuno di noi, sottolineando indirettamente quanto la prevenzione e l’attenzione che investiamo ogni giorno sul luogo di lavoro siano determinanti per non metterlo a repentaglio. Lo spot, in particolare, descriveva con immagini di vita quotidiana il rientro a casa dopo il lavoro, mettendo in risalto il clima di affetto e accoglienza che tale momento rappresenta. Il mio invito è ha credere fermamente nella sicurezza come un investimento e non come un costo, questa è l’unica strada percorribile a far sì che questi momenti non si trasformino solo in ricordi, alludendo alla tragedia di un eventuale incidente sul lavoro. Il calore dei sentimenti contrapposto alla freddezza della loro brusca interruzione rappresenta un invito cogente al senso di responsabilità di ognuno di noi.

Formazione, informazione ed addestramento sono gli unici strumenti a nostra disposizione.

Il TU 81/08, art. 96, stabilisce che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti… redigono il piano operativo di sicurezza “ e però precisa che ciò “non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature”. In questo secondo caso si applica l’art. 26 dello stesso TU sicurezza lavoro, con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Sulla diversa applicazione normativa, fa chiarezza la nota del Ministero del lavoro del 16 febbraio, n. 2597, che per una più completa disanima richiama anche l’obbligo di redazione del Duvri che non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”.

Letti insieme i due articoli 26 e 96 del TU, si desume, osserva la nota ministeriale, “che le imprese che effettuano una mera fornitura di materiali o attrezzature sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del Pos… sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del Duvri”. Anche se restano fermi per le aziende interessate “gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice”*.

Sulle operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili, diversi operatori del settore, informa il Ministero, “hanno rappresentato la necessità di chiarire in quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una mera fornitura di materiali, tali da poter rientrare nel disposto di cui all’art. 96 e quindi esonerare le imprese dalla redazione del Pos”

Ed ecco la risposta della nota del 16 febbraio. “Per risolvere la questione la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la redazione di una procedura per lafornitura in cantiere, approvata il 19/01/2011 e diffusa con Lettera Circolare del 10/02/2011**.

Nella Circolare si danno precise indicazioni sulle procedure di sicurezza che deve rispettare il lavoratore dell’impresa fornitrice che, nel caso di “mera” fornitura, non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”. E allora in caso contrario si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.

Ancora la nota del Ministero. “Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature”, è quindi necessario che si verifichi se si tratta di una mera fornitura (niente obbligo di Pos o Duvri) oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (qui il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).

Conclusione. Per la procedura per la fornitura di calcestruzzo si deve dare applicazione all’ art. 26, c. 2 del TU; nel caso di fornitura e posa in opera si dovrà verificare la presenza sia del Pos che l’analisi dei rischi interferenti nel Psc o nel Duvri.

* Art. 26, c. 2, del TU 81/08.
** Fornisce indicazioni operative relativamente alle “informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra fornitore e impresa cliente” e alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della “sicurezza dei lavoratori coinvolti a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calce struggo da parte dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”.

 

 

Circolare Ministero del Lavoro

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