Delibera n. 4 del 22 marzo 2017 recante modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione

La deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017 contiene le nuove prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione scaricati dall’impresa dall’area riservata del sito dell’Albo.

 

Con il D.m. Ambiente 15 giugno 2016 messe a punto le disposizioni applicative di cui all’art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221

Pubblicati i criteri per l’attribuzione del credito d’imposta per interventi di bonifica da amianto con il decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n. 243.

Per effetto sono state messe a punto le disposizioni applicative di cui all’art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riferimento:

– alle tipologie di interventi ammissibili al credito d’imposta;

– alle modalità e ai termini per  la  concessione  del  credito d’imposta;

– alle disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del  limite massimo di spesa;

– alla determinazione dei casi di  revoca e di decadenza del beneficio;

– alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo.

 

Testo integrale del Decreto

Un doppio tetto per le imprese ma anche per i lavoratori. Sarebbe questa la fisionomia definitiva dell’emendamento del Governo chiamato a tracciare la strada del “dopo voucher”. Il correttivo alla manovra dovrebbe essere presentato oggi in commissione Bilancio alla Camera ed è possibile che sia il relatore Mauro Guerra (Pd) a firmarlo. Anche se non si esclude ancora del tutto che il ritocco possa arrivare domani, anche a causa del braccio di ferro in corso nella maggioranza tra Pd e Ap da una parte e “bersaniani” dall’altra su questa misura. Per la verità già ieri nel pomeriggio sembrava che il testo dell’Esecutivo fosse sul punto di essere depositato a Montecitorio insieme ad altre modifiche del Governo arrivate in serata, ma poi Palazzo Chigi avrebbe deciso di posticipare la presentazione di qualche ora.

Tensioni nella maggioranza
Uno slittamento dovuto anche alle tensioni che stanno attraversando la maggioranza per la questione voucher, con Articolo 1 – Mdp che insiste a fare muro e a uscire dalla maggioranza. Una minaccia che potrebbe creare qualche problema quando nel passaggio al Senato il Governo ricorrerà alla fiducia sul maxi decreto, visto che a palazzo Madama i “bersaniani” sono, al momento, decisivi per la tenuta dell’Esecutivo Gentiloni. Ma anche nel Pd, c’è chi come Cesare Damiano, che non sembra troppo favorevole a misure alternative ai voucher, prevista da diversi emendamenti alla manovra già presentati dei gruppi parlamentari, per le imprese e chiede che il nuovo dispositivo venga limitato alle sole famiglie. Pd, Ap e anche il Governo appaiono però decisi ad andare avanti.

Solo aziende fino a 5 dipendenti
Il “dopo voucher” per le imprese dovrebbe consistere in un vero e proprio contratto di lavoro, completamente online e semplificato. Arriverebbero però una serie di paletti, non solo per i datori, ma – è la novità delle ultime ore – anche per i lavoratori. La nuova procedura telematica infatti potrà essere utilizzata solo da aziende piccolissime, fino a 5 dipendenti, con l’introduzione di un tetto unico di 5mila euro l’anno a singola impresa, eventualmente elevabile a 7.500 euro in caso di “assunzione” di particolari categorie di lavoratori “marginali”, vale a dire disoccupati, studenti, pensionati). Ciascun lavoratore potrà ricevere però fino a un massimo di 2.500 euro (in questo modo, utilizzando il plafond per intero, si potranno impiegare almeno due persone).

Almeno 4 ore di lavoro
Si introduce poi una sorta di “scalino” d’ingresso: si potrà attivare il nuovo contratto telematico per non meno di quattro ore, e poi, se del caso, salire. Il lavoro occasionale sarà precluso in edilizia e nelle «attività pericolose» (scavi-estrazioni e miniere), oltre a essere completamente tracciabile, con l’indicazione obbligatoria, in fase di “prenotazione”, di tutti gli estremi per riconoscere azienda e utilizzatore, in aggiunta a tempo e luogo di svolgimento della prestazione.

Il contributo previdenziale sarà pari al 32%, come per un contratto di collaborazione (c’è un’assimilazione alla gestione separata Inps). In questo modo, considerati pure i premi Inail, un’ora di lavoro occasionale varrà circa 9 euro netti (12,50 lordi). Per le medie e grandi aziende (quelle sopra i 5 addetti) l’unica chance per impieghi occasionali resta il contratto di lavoro intermittente (si semplificano gli attuali vincoli).

Vero e proprio contratto
In punto di diritto, la soluzione prospettata per le imprese è molto più stringente, se paragonata all’abrogata normativa sui buoni-lavoro. Con le vecchie regole, nei fatti, non c’erano limiti per i datori: ciascuna azienda – sia piccola che grande – doveva rispettare solo il tetto di 2mila euro a lavoratore da retribuire con i buoni. Con le disposizioni in esame, invece, si passa dal buono a un vero e proprio contratto di lavoro, e – soprattutto – con l’introduzione di un tetto totale ad azienda si tara lo strumento esclusivamente per le necessità di lavoro occasionale delle imprese piccolissime, contrastando, peraltro, sul nascere qualsiasi tentativo di costituire linee di attività imprenditoriali strutturate con soli lavoratori occasionali.

Per le famiglie, resta in piedi il “libretto” telematico: anche qui l’intera procedura sarà online, ma molto più semplificata. Ci sarà un tetto di 2.500 euro a lavoratore. Rispetto al contratto per le aziende, qui i contributi saranno ridotti (13%, come per il lavoro domestico, per evitare possibili effetti distorsivi).

Il Decreto correttivo del Jobs Act (d.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016) ha disposto la tracciabilità dei voucher, introducendo nuovi obblighi di comunicazione per chi li utilizza per retribuire prestazioni di lavoro accessorio. Con la circolare n. 1/2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher. L’Ispettorato informa, inoltre, che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 185/2016 e la specifica circolare.

Una maggiore semplificazione degli adempimenti sarà assicurata attraverso l’emanazione di un apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà, fra l’altro, definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

 

 

Clicca qui: Testo integrale della circolare del Ministero

L’obiettivo di questo contributo è quello di sintetizzare e schematizzare gli obblighi di verifica, vigilanza e controllo dell’impresa affidataria, nei cantieri temporanei mobili in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC). Con l’introduzione dell’impresa affidataria, il legislatore ha voluto introdurre un doppio livello di coordinamento e di vigilanza nei cantieri, affiancando all’alta vigilanza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), quella dell’impresa affidataria, un tipo di vigilanza più operativa, puntuale e stringente (momento per momento). Come è noto l’art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008, definisce l’impresa affidataria come “l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.

La norma aggiunge inoltre che “nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”. Ad analisi della suddetta definizione, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con parere reso in data 27/07/2010, ha precisato che: 1) L’espressione “consorzi di imprese” di cui all’art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee; 2) L’impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un’unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici; 3) L’individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l’ipotesi dell’associazione temporanea in cui dovrebbe coincidere con la mandataria; 4) Tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.L’impresa affidataria, qualora in un cantiere esegua l’intera opera appaltata o solo parte di essa, assume anche il ruolo d’impresa esecutrice definita dall’art. 89 comma 1 lett. i-bis) del D. Lgs. n° 81/2008 come: <>. Gli obblighi posti a carico della impresa affidataria sono stati introdotti dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli articoli 96 e 97.

 

Link: Obblighi impresa affidataria in cantiere

Infortunio mortale sul lavoro: la Cassazione esclude la responsabilità del committente in caso di conferimento dell’incarico ad un’impresa appaltarice e di nomina del coordinatore della sicurezza

Nessuna condanna per il committente se conferisce l’incarico per la realizzazione dei lavori ad un’altra impresa, assicurando la sua totaleestraneità al compimento dell’opera e se nomina un tecnico come coordinatore per la sicurezza.

Questo quanto ribadito dalla quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 40033/2016, in merito ad un caso di decesso di un lavoratore dipendente di un’impresa subappaltatrice.

Infortunio mortale sul lavoro, il fatto

Il caso in esame riguarda la morte di un lavoratore, deceduto a causa di un infortunio mortale per gravi violazioni delle misure di sicurezza sul cantiere.

In particolare, la società committente dei lavori per la costruzione di una palazzina di civile abitazione subappaltava i lavori ad altra impresa. Quest’ultima, a sua volta, subappaltava ad altre 2 imprese:

  1. i lavori per la realizzazione opere di muratura
  2. i lavori per la realizzazione intonaco e verniciatura

Un lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice di intonacatura, durante la sua attività, precipitava nel vano ascensore causandone il decesso.

Infortunio mortale sul lavoro, la decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, accertata l’assenza di qualsiasi misura di protezione contro il rischio di caduta dall’alto, condannava i seguenti soggetti per la morte del lavoratore:

  • il committente, quale amministratore unico della società committente dei lavori
  • il direttore tecnico dei lavori, ossia l’amministratore della società appaltatrice dei lavori
  • il direttore di fatto dei lavori per la società cui erano state subappaltate le opere

In particolare, riteneva il committente responsabile del suddetto reato in quanto (in violazione degli artt. 90 comma 2 del dlgs 81/2008 e 2087 del cc) ometteva di valutare adeguatamente la idoneità e completezza del PSC, con riguardo all’assenza nel predetto PSC di misure di prevenzione del rischio di caduta nel vuoto.

Responsabile anche il direttore tecnico dei lavori perché, in violazione degli artt. 97 comma 1, 2 e 3, 26, 146 comma 3 del dlgs 81/2008 e 2087 del cc, ometteva di:

  • vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati in subappalto alla società di intonacatura
  • verificare l’idoneità tecnica di tale società e l’adeguatezza del suo POS che non prevedeva adeguate misure di protezione contro il rischio di caduta nel vuoto
  •  coordinare gli interventi di cui agli artt. 95-96 dlgs 81/2008 e di promuovere il coordinamento e la cooperazione delle imprese esecutrici ai fini della sicurezza
  • provvedere affinché, durante l’intonacatura delle predette aree, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette, ossia sbarrate

Infine, riteneva responsabile il direttore di fatto del cantiere in quanto, in violazione degli artt. 146 co. 3 dlgs 81/2008, 2087 cc:

  • ometteva di provvedere affinché, durante l’intonacatura delle aree di sbarco, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette contro il rischio di caduta nel vuoto
  • disponeva, invece, che i lavoratori procedessero alla intonacatura previa rimozione delle tavole poste a protezione del suddetto vano

Pertanto, il Tribunale di Milano condannava i 3 soggetti. Condannava anche le rispettive società per non aver adottato misure di protezione.

Infortunio mortale sul lavoro, Corte di appello di Milano

I condannati proponevano appello dinanzi la Corte di appello di Milano che, in parziale riforma dell’impugnata sentenza assolveva solo la società della committenza e quella appaltatrice.

Confermava nel resto l’impugnata sentenza; gli altri ricorrenti avanzavano, quindi, ricorso per cassazione.

Infortunio mortale sul lavoro, Corte di Cassazione, sentenza 40033/2016

La Corte di Cassazione annulla la sentenza nei confronti del committente per non aver commesso il fatto. Rigetta, invece, gli altri ricorsi.

In base a quanto osservato dalla Cassazione, la società committente si era limitata a conferire l’incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa. Inoltre, aveva nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, destinatario degli obblighi previsti.

Per quanto riguarda, invece, l’appaltatore dei lavori, egli è destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici.

Tra gli obblighi, la valutazione circa l’adeguatezza del POS adottato dalle stesse.

Nel caso specifico, nel piano di sicurezza dell’impresa subappaltatrice, alle cui dipendenze era il lavoratore deceduto, non vi era alcuna misura di prevenzione dai rischi circa le lavorazioni in prossimità delle aperture vicino gli ascensori. Solo generiche previsioni relative al rischio di caduta dall’alto.

642mila denunce di infortunio nel 2016, +0,66% rispetto al 2015, 419mila infortuni riconosciuti, di questi il 19% avvenuto con mezzo di trasporto o in itinere. 1.104 denunce con esito mortale, 618 sul lavoro di questi 332 fuori dall’azienda. Casi mortali scesi del 12,7% rispetto al 2015. È stata presentata questa mattina dall’Inail a Montecitorio la Relazione annuale 2016. Infortuni sul lavoro malattie professionali, vigilanza e finanziamenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infortuni e malattie professionali

Pari a 11 milioni sono state le giornate di inabilità derivate dagli infortuni sul lavoro, media di 84 giorni per infortuni che hanno causato menomazioni, 21 giorni senza menomazione.

60.260 sono state le malattie professionali denunciate all’Inail, circa 1.300 in più rispetto al 2015, +30% sul 2012. Riconosciute il 33%, ovvero 16.557, il 4% è in istruttoria. 45mila le persone che hanno denunciato malattia professionale, il 37% con causa riconosciuta.

Per quanto riguarda il tipo di malattia denunciata: 64% sistema osteomuscolare, 14% sistema nervoso, 9% orecchio e apofisi mastoide, 4% tumori. 1.416 le malattie asbesto correlate riconosciute. 1.297 i lavoratori deceduti dopo malattia professionale riconosciuta, 375 di questi per silicosi/asbestosi.

Rapporti assicurativi vigilanza

3 milioni 760mila le posizioni assicurative territoriali censite nel 2016, 754 mila rendite al 31 dicembre 2016, 17 mila per inabilità di nuova costituzione. 20.876 le aziende controllate, di queste l’87,6% irregolare. Il 73% dei controlli è stato effettuato nel terziario, il 23% nell’industria. 57.790 lavoratori regolarizzati, di questi 5.007 in nero.

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva pubblica i risultati dell’attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro delle strutture territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al III trimestre 2016 (per la precisione, al 22 settembre 2016, per ragioni tecniche connesse alla funzionalità dei sistemi informatici di rilevazione e monitoraggio).

L’esito dei controlli svolti evidenzia il conseguimento di risultati che, confrontati con quelli dei primi tre trimestri dell’anno precedente, appaiono ancora più significativi in quanto riferiti ad un arco temporale limitato alla data sopra indicata, confermando la realizzazione di un costante ruolo di presidio del territorio nazionale, nonché la perdurante incisività dell’azione di vigilanza.

Nel periodo considerato, il personale ispettivo ha effettuato 103.348 accessi presso le aziende, a cui vanno aggiunti 5.104 accertamenti in materia di Cassa integrazione straordinaria, di Cassa integrazione in deroga, di Contratti di solidarietà e di patronati.

Gli accertamenti ispettivi già definiti al 22 settembre, 94.025, hanno portato alla contestazione di illeciti nei confronti di 57.307 aziende con un tasso di irregolarità complessivo pari a circa il 61%, a fronte del 59,51% registrato nei primi tre trimestri dello scorso anno, con un aumento di circa 1,5 punti percentuali.

L’alto tasso di irregolarità riscontrato tra le aziende ispezionate conferma il continuo miglioramento della delicata fase di pianificazione dell’azione ispettiva, orientata in senso “qualitativo” in quanto mirata ad obiettivi preventivamente e accuratamente selezionati e caratterizzati da fenomeni patologici particolarmente rilevanti ai fini ispettivi.

Nello specifico, in occasione dei controlli sono stati trovati 30.416 lavoratori occupati “in nero” dato in aumento di circa l’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sono stati inoltre adottati provvedimenti di sospensione dell’attività nei confronti di 5.483 aziende a causa dell’impiego di personale non dichiarato in misura pari o superiore al 20% di quello presente al momento della visita ispettiva, con una leggera contrazione rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (n. 5.658 sospensioni adottate).

Nel periodo di riferimento sono stati accertati fenomeni di esternalizzazione irregolare dei processi produttivi nei confronti di 8.962 lavoratori con un considerevole incremento, pari a +86%, rispetto ai dati rilevati nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre dell’anno precedente.

Altre significative irregolarità riscontrate hanno inoltre riguardato la riqualificazione di numerosi rapporti di lavoro fittizi di fatto consistenti in veri e propri rapporti di lavoro subordinato (5.601), dato anch’esso in aumento (+ 4%) rispetto a quello rilevato nei primi tre trimestri del 2015.

Inoltre, sono state contestate numerose violazioni in materia di:

  • tutela delle lavoratrici madri e pari opportunità uomo donna (598), dato in flessione rispetto a quello rilevato al 30 settembre 2015 (789);
  • orario di lavoro (9.478), con un consistente aumento (circa +45%), rispetto ai primi tre trimestri dell’anno 2015;
  • salute e sicurezza sul lavoro (19.990 illeciti di natura prevenzionistica, dato sostanzialmente in linea con le irregolarità registrate al 30 settembre dell’anno precedente).

Si evidenzia, infine, il sensibile incremento delle irregolarità, di natura penale, relative all’impiego di 1.124 lavoratori extracomunitari clandestini, a fronte di 1.081 lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno rilevati nei primi tre trimestre dell’anno 2015.

Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha pubblicato i dati ufficiali inerenti al numero degli appalti nei Comuni Italiani. Lo studio elaborato attesta  che nel terzo trimestre dell’anno in corso  vi è stato un  calo degli investimenti dei Comuni in lavori pubblici. Viene quindi evidenziato che, complessivamente, nei primi nove mesi del 2016, il calo delle procedure è stato del 6,7%. La causa principale è stata negli anni scorsi, come noto, il Patto di stabilità interna degli enti locali, che ha finito soprattutto per frenare gli investimenti, piuttosto che la spesa corrente inefficiente.
Nonostante il superamento del Patto di stabilità (legge di bilancio 2016) e la possibilità per i Comuni di poter utilizzare il Fondo pluriennale vincolato (spendere negli esercizi successivi un impegno di spesa di un certo anno), il dato complessivo del periodo è di 5,862 miliardi, e la situazione è dovuta alle incertezze derivanti dall’utilizzo delle risorse e dalle nuove regole del codice 50/2016.

Oneri sicurezza aziendale: il Tar Molise ribadisce l’obbligo di indicazione nell’offerta economica, come previsto dal nuovo Codice appalti, pena l’esclusione dalla gara

Una società veniva esclusa da una gara (contratto di servizi) indetta dal Comune, per omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta economica.

La società presentava ricorso al Tar Molise, adducendo che l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale non era richiesta né dalla lettera di invito né dal modello di offerta.

Oneri sicurezza aziendale, la sentenza del Tar del Molise

Il Tar del Molise con la sentenza n.513 del 9 dicembre del 2016 si esprime sul ricorso presentato dalla Società.

Viene innanzitutto evidenziata la tempistica del disciplinare di gara: la pubblicazione del bando risale al primo luglio 2016. La gara rientra dunque pacificamente nel campo di applicazione del dlgs 50/2016 (nuovo Codice appalti).

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del nuovo Codice, si prevede che:

nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Come sentenziato in un recente caso analogo, tale disposizione rappresenta un ineludibile obbligo legale da assolvere già in sede di predisposizione dell’offerta economica, per garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti. In questo modo si evita che l’offerta possa essere modificata successivamente nelle sue componenti di costo.

Inoltre nel disciplinare di gara viene specificato che si tratta di procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) dlgs 50/2016.

Nel caso in esame la società omette di compilare un documento obbligatorio: il fac simile precompilato e non modificabile. Tale documento è relativo all’offerta economica che prevede espressamente un campo dedicato alla indicazione dei costi relativi alla sicurezza.

Per il rispetto del principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, è prevista l’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito di inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro. In caso di mancata indicazione, dunque, la sanzione prevista è l’esclusione dalla gara.

Pertanto il Tar del Molise rigetta il ricorso e conferma l’esclusione della società dalla gara.